In vigore al

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In vigore al: 04/10/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 131)
2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare

1)

Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.

Art. 1-7.   2)

2)

Abrogati dall'art. 51 del D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5.

Art. 8   3)

3)

Abrogato dall'art. 1 del D.P.G.P. 12 gennaio 1979, n. 1.

Art. 9

(1) I soggetti ai quali prima del 21 giugno 1978, data dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, sono state assegnate aree riservate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra, possono realizzare la cubatura ammissibile sull'area assegnata osservando i limiti di cui all'articolo 49 T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 10

(1) In relazione all'articolo 26/bis della legge di riforma dell'edilizia abitativa le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata non possono essere cedute ai proprietari espropriati i quali nel quinquennio precedente la domanda di assegnazione dispongono nel Comune di un'area edificabile sufficiente per la realizzazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia.

Art. 11-13.   2)

2)

Abrogati dall'art. 51 del D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5.

Art. 14

(1) In virtù del combinato disposto dell'articolo 2, lettera A), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata può acquistare costruzioni anche fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a prezzi, non superiori a quelli calcolati in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, per l'edilizia convenzionata.

Art. 15   4)

4)

Abrogato dall'art. 51 del D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5.

Art. 16

(1) In base al combinato disposto dell'articolo 12 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, in caso di espropriazione diretta di aree a favore degli assegnatari il Presidente del C.E.R. può determinare la concessione del contributo a fondo perduto ed effettuarne il deposito rispettivamente il pagamento qualora gli assegnatari dimostrino entro trenta giorni dall'ordine di deposito o di pagamento di avere effettuato il deposito o il pagamento dell'importo a proprio carico.

Art. 17-18.   2)

2)

Abrogati dall'art. 51 del D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5.

Art. 19

(1) In caso di interventi di risanamento ai sensi dell'articolo 8, lettera c) della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, che comportino aumento della superficie utile di calpestio e mutamento di destinazione d'uso il contributo di concessione è dovuto per la cubatura riguardante la superficie utile di calpestio che supera quella preesistente, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione.