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In vigore al: 04/10/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 101)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37: Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva

1)

Pubblicata nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.

Art. 1   2)

2)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 2

(1) I custodi forestali devono in linea di principio risiedere nella circoscrizione di sorveglianza alla quale sono assegnati. Con provvedimento motivato l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può, anche su domanda dell'interessato, ammettere o disporre d'ufficio eccezioni. Sede di servizio dei custodi forestali è considerata, in linea di principio, la loro residenza.

(2) Qualora però ai sensi del comma precedente risiedono al di fuori della circoscrizione di sorveglianza, per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni sulle missioni, sede di servizio, è considerato il nucleo abitato più centrale della circoscrizione di sorveglianza. Qualora la circoscrizione di sorveglianza comprenda più comuni, la localizzazione della sede di servizio verrà fissata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 3

(1) Per esigenze di servizio il comandante della Stazione forestale, il capo dell'Ispettorato distrettuale delle foreste ed il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste possono comandare i custodi forestali a prestare servizio rispettivamente nell'ambito della Stazione forestale, del Distretto e della Provincia.

Art. 4

(1) L'orario di servizio dei custodi forestali è di quaranta ore settimanali, ripartite su sei giornate lavorative, che possono anche comprendere domeniche ed altre festività.

(2) Il normale orario giornaliero è di sette ore per cinque giornate settimanali e di ore cinque per la sesta giornata.

(3) I custodi forestali, che prestano servizio di domenica od in altre festività, hanno diritto di ricupero entro i trenta giorni successivi.

Art. 5

(1) In caso di effettive esigenze di servizio, i custodi forestali sono tenuti alla prestazione di ore straordinarie, le quali devono essere autorizzate dagli organi competenti e vengono recuperate od eventualmente indennizzate in base alle disposizioni vigenti.

Art. 6

(1) Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva verranno definite in base all'articolo 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33.

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