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In vigore al: 04/10/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 settembre 1977, n. 451)
2° regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, concernente: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo"

1)

Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1978, n. 2.

Art. 1   2)

2)

L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 1 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.

Art. 2

(1) Nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda il direttore dell'Azienda disimpegna le funzioni di segretario. In caso di vacanza del posto di direttore od in sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane di età. 3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.

Art. 3

(1) Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale le aziende sono classificate in tre categorie in base all'importanza turistica delle località. L'appartenenza ad una delle tre categorie è determinata - fatta eccezione per l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano - da un numero minimo di pernottamenti nonché dal coefficiente risultante dalla somma di un milionesimo delle entrate ordinarie dell'ultimo esercizio e di un millesimo dei pernottamenti registrati nello stesso anno. Appartengono: alla prima categoria l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 700.000 e con un coefficiente superiore a 1200, alla seconda categoria le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 400.000 e con un coefficiente compreso tra 750 e 1200, alla terza categoria le aziende che non raggiungono questi valori. 4)

4)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.

Art. 4

(1) Il gettone di presenza spettante ai membri del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute è fissato in lire 25.000 per ogni seduta che abbia una durata di almeno due ore. Lo stesso importo spetta ai membri delle eventuali commissioni costituite in seno al consiglio per la partecipazione alle sedute. Qualora le sedute abbiano una durata inferiore alle due ore, l'importo è ridotto del 50%.

(2) L'indennità di carica mensile spettante al presidente è fissata nei seguenti importi lordi:

  • -  lire 1.700.000 per le aziende di Bolzano e Merano e ciò con decorrenza 1° gennaio 1997,
  • -  lire 960.000 per le aziende di I. categoria,
  • -  lire 720.000 per le aziende di II. categoria,
  • -  lire 600.000 per le aziende di III. categoria. 5)
5)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13, e successivamente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 aprile 1997, n. 12.

Art. 5

(1) L'indennità annua spettante ai revisori è fissata nei seguenti importi lordi:

  • -  lire 540.000 per le aziende di Bolzano e Merano,
  • -  lire 360.000 per le aziende di I. categoria,
  • -  lire 220.000 per le aziende di II. categoria,
  • -  lire 200.000 per le aziende di III. categoria.

(2) Ai presidenti dei collegi dei revisori spettano gli importi suindicati maggiorati del 50%. 6)

6)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 4 maggio 1988, n. 13.

Art. 6

(1) I beni mobili ed immobili dell'azienda devono essere descritti e valutati in apposito inventario. Tale inventario dovrà essere regolarmente aggiornato.

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