L'assemblea generale, regolarmente riunita, rappresenta la totalità dei soci. Le deliberazioni, adottate in conformità alle leggi ed allo statuto, obbligano tutti i soci. All'assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell'associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota associativa almeno 8 giorni prima del giorno di riunione dell'assemblea e che siano soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un voto e, con relativa delega scritta, può rappresentare un socio assente.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:
- a) approvare le direttive, per il conseguimento delle finalità dell' associazione;
- b) eleggere il consiglio direttivo, il collegio arbitrale ed il collegio dei revisori;
- c) approvare la relazione, il conto consuntivo ed il bilancio di previsione annuali;
- d) tutte le questioni che vengano sottoposte per la decisione dal consiglio direttivo o dai soci;
- e) determinare la quota associativa annua;
- f) espulsione di soci.
L'assemblea straordinaria è competente per:
- a) modificare lo statuto;
- b) lo scioglimento dell' associazione;
- c) nomina e revoca dei liquidatori.
L'assemblea è convocata dal presidente. L'assemblea deve essere convocata dietro richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci. L'assemblea deve essere convocata per iscritto almeno 8 giorni prima della data fissata con comunicazione dell'ordine del giorno, luogo ed ora.
L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione che può essere indetta un'ora dopo e che deve essere menzionata nell'invito alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.
Deliberazioni concernenti persone, o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre per alzata di mano. Le elezioni di principio si svolgono a scrutinio segreto.
Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto dagli scrutatori.