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In vigore al: 04/10/2016

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 321)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, "Asili nido"

1)
Pubblicato nel B.U. 27 luglio 1976, n. 32.

CAPO I
Caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido

Art. 1 (Ubicazione e sede)

(1) La localizzazione dell'asilo nido dovrà tener conto del suo inserimento nel quartiere o nel nucleo abitato e in particolare:

  • -  delle condizioni ecologiche e urbanistiche;
  • -  delle caratteristiche dello sviluppo demografico ed economico del territorio in esame, con particolare riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente, dell' occupazione femminile e quindi all'entità dei possibili utenti;
  • -  del livello delle attrezzature esistenti o previste;
  • -  del tempo di percorrenza a piedi dalla residenza all' asilo nido e della relativa distanza.

(2) L'asilo nido deve essere ubicato:

  • -  in località aperta che consenta il massimo soleggiamento e che comunque sia una delle migliori in rapporto al luogo, non esposta a venti fastidiosi, persistenti e non sia situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli;
  • -  lontano da depositi e da scoli di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni moleste e nocive, lontano altresì da tutte quelle attrezzature urbane che possano arrecare comunque danno o disagio all' attività dell'asilo nido;
  • -  l' area da riservare alla costruzione dell'asilo nido deve essere scelta sufficientemente ampia, possibilmente pianeggiante, non deve esistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni d'acqua e non deve ricadere in zone franose, non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali;
  • -  l' area non coperta da edifici, congruamente alberata e sistemata a verde, deve essere convenientemente attrezzata per consentire anche all'aperto le attività pedagogiche ed educative.

Art. 2 (Asili nido insediati in edifici pubblici o privati)

(1) L'impianto degli asili nido potrà avvenire in:

  • -  edifici singoli;
  • -  edifici attigui o annessi ad altre strutture assistenziali o scolastiche;
  • -  locali di stabili già esistenti, convenientemente riadattati allo scopo.

(2) Dovrà comunque essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza dell'asilo nido; l'area dovrà risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini.

Art. 3 (Sezioni)

(1) La struttura per asili nido dovrà comprendere almeno i seguenti ambienti, raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

 

 

 

 

 

(2) La struttura dovrà essere dotata di impianti di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

(3) Per i nidi aggregati a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti, i servizi medico-sanitari, di lavanderia e di cucina potranno essere comuni.

Art. 4 (Spazi)

(1) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione di cui al presente regolamento, le seguenti articolazioni minime funzionali:

  • -  Sezione lattanti:
    zona di riposo,
    zona di soggiorno,
    cucinetta con annessa dispensa per prodotti dietetici,
    locale pulizia,
    servizio cambio e pulizia bambini;
  • -  per le restanti sezioni, ognuna dovrà essere dotata di:
    zona di riposo,
    zone di soggiorno (almeno due),
    locale pulizia,
    servizi cambio e pulizia bambini;
  • -  gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all' aperto;
  • -  i servizi generali dell' asilo nido dovranno essere vicini all'ingresso ed articolarsi nei seguenti spazi essenziali:
    ingresso e spazio per carrozzine;
    spogliatoio generale capace di contenere fasciatoi e armadi guardaroba per tutte le sezioni;
    ambulatorio medico costituito da sala visite, sala attesa e spogliatoio bambini;
    servizi per il personale (mensa, docce, zona di riposo);
    cucina con dispensa e cella frigorifera;
    lavanderia, guardaroba e asciugatoio;
    ripostiglio;
  • -  l' atrio dell'asilo nido dovrà essere strutturato in modo da consentire il suo utilizzo anche per riunioni del personale, degli organismi di gestione, ecc.

Art. 5 (Arredi)

(1) Gli arredamenti e le finiture devono essere scelti con criteri di funzionalità, razionalità, adeguatezza ed igienicità e devono risultare dalla relazione tecnica.

(2) Ogni asilo nido deve essere dotato di un arredo in parte fisso ed in parte mobile, concepito in modo tale da renderlo adeguato alle diverse classi di età dei bambini ed alle diverse attività che sono svolte durante la giornata.

(3) L'arredo deve inoltre essere studiato in modo da costituire un facile strumento di apprendimento dell'uso dello spazio fisico e dei manufatti.

(4) Il materiale o i materiali prescelti devono essere lavorati in modo da ridurre al massimo rischi di urti o di lesioni.

(5) Gli impianti tecnologici di ventilazione e riscaldamento devono mantenere condizioni climatiche interne non innaturali rispetto a quelle esterne (escluso cioè il condizionamento totale).

Art. 6 (Requisiti di sicurezza dell'edificio e degli impianti)

(1) Spetta ai comuni o consorzi di comuni accertare la presenza dei requisiti di sicurezza dell'edificio e degli impianti, in particolare la conformità alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), per le reti di distribuzione elettrica e dei relativi apparecchi, alle norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione generale servizi antincendi e della protezione civile nonché alle disposizioni vigenti per la protezione contro gli incendi e contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro ( L.P. 4 giugno 1973, n. 12) nonché a quelle dell' E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) in materia di prevenzione degli infortuni.

(2) Nell'impianto elettrico di competenza dell'asilo nido è da installare un dispositivo che preveda la caduta di tensione immediata nel caso di corto circuito che può essere provocato, ad esempio, da un uso improprio delle apparecchiature elettriche, quali prese, interruttori, da parte dei bambini.

(3) In alternativa devono essere installate apposite prese di sicurezza, oppure le prese sono da collocare in maniera tale da non poter essere raggiunte dai bambini.

CAPO II
Standards minimi di idoneità per la costruzione e il riattamento degli asili nido

Art. 7 (Costruzione asili nido)

(1) La superficie minima complessiva dell'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido, che non può mai essere inferiore ai mq. 1.200, è fissata in minimo di mq. 35 per ogni posto-bambino per una capienza compresa fra i 15 e i 40 posti e in mq. 30 per posto-bambino per una capienza compresa fra i 41 e i 60 posti; in questo secondo caso l'area non può essere comunque di superficie inferiore ai mq. 1.800.

(2) L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore al 40% dell'area totale riservata all'asilo nido.

Art. 8 (Riattamento asili nido)

(1) Per la localizzazione di asili nido nei centri storici per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq. 12 per posto-bambino.

(2) Per il riattamento di edifici da adibire ad asili nido al di fuori di centri storici, la superficie di spazio esterno disponibile deve essere almeno di mq. 30 per posto-bambino.

(3) Nel caso di ristrutturazione di locali di stabili già esistenti e ciò nel caso di interventi suppletivi a situazioni urbanistiche ed edilizie carenti, al fine di ottenere uno standard globale soddisfacente, la ristrutturazione deve rispettare i seguenti criteri:

  • -  requisiti d' igiene: l'edificio non deve essere soggetto ad infiltrazioni d'acqua, nè essere tale da non permettere l'abolizione di condizioni igieniche insufficienti che lo caratterizzassero;
  • -  verifica di stabilità: è obbligatorio controllare la stabilità dell' edificio;
  • -  criteri di adattabilità: la configurazione planimetrica e l' impianto strutturale dell'edificio devono essere tali da garantire l'adattabilità degli ambienti alla funzione di asilo-nido e la installazione degli impianti necessari senza imporre oneri eccessivi di spese.

Art. 9 (Standard minimo interno)

(1) Lo spazio interno non potrà essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9,5 per bambino.

(2) L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3, salvo particolari casi (zone di montagna, locali riadattati ecc.).

(3) L'altezza minima non deve essere comunque inferiore a m. 2,50.

CAPO III
Gestione e controllo degli asili nido

Art. 10 (Compiti del Comitato di gestione)

(1) Il regolamento comunale o consorziale deve prevedere tra i compiti del Comitato di Gestione i seguenti:

  • -  presentare all' amministrazione comunale proposte per il bilancio di gestione del nido da inserire nel bilancio comunale;
  • -  avanzare proposte sull' attuazione degli stanziamenti di bilancio ed a seguirne l'andamento;
  • -  esplicare attività di collaborazione con la Giunta, verificare la redazione del conto consuntivo di gestione e predisporre la relazione morale da sottoporre al consiglio comunale;
  • -  elaborare, in collaborazione con l' équipe dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;

 

  • -  promuovere incontri con le famiglie per la discussione delle questioni di interesse dell' asilo nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;
  • -  prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti assumendo le opportune iniziative; in ogni caso ai reclami dovrà essere data risposta in forma scritta;
  • -  presentare al consiglio comunale o all' assemblea consorziale le proposte per la modifica del regolamento del servizio e, in generale, su ogni questione che interessi l'assistenza all'infanzia;
  • -  partecipare all' elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consorziali relativi agli asili nido ed ai servizi sociali per l'infanzia.

Art. 11 (Assemblee)

(1) Il comitato di gestione può infine assumere iniziative proprie e fare proposte in merito ai programmi di sviluppo organico degli asili nido, nonché sui metodi educativi.

(2) Per una gestione qualificata del servizio è prevista la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, attraverso le opportune forme assembleari.

(3) Nelle assemblee dei genitori si potrà:

  • -  proporre l' ammontare delle rette di frequenza, la graduazione delle stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie e i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti;
  • -  determinare l' orario di apertura in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare e per tutta la durata delle giornate lavorative, tenuto conto degli usi e delle situazioni sociali, nonché della funzione educativa che deve assolvere la famiglia.

Art. 12 (Assicurazione infortuni)

(1) È fatto obbligo ai comuni o ai consorzi di comuni provvedere all'assicurazione infortuni, invalidità permanente e temporanea e morte per tutti i bambini accolti all'asilo nido durante il periodo che va dall'affidamento da parte della famiglia all'atto della riconsegna alla famiglia stessa.

CAPO IV
Norme igieniche

Art. 13

(1) Per l'ubicazione degli asili nido in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo devono essere rispettate le norme igieniche vigenti.

(2) Sono da rispettare in particolare le seguenti condizioni igieniche:

  • -  ad evitare che negli ambienti frequentati da bambini, in particolare dai lattanti, si verifichino casi epidemiologici, sono da adottare rigorosi accorgimenti funzionali ponendo particolare cura a tutte le condizioni igieniche che possono prevenire i casi di infezione e di contagio;
  • -  il servizio di cucina non deve incrociarsi con quello della biancheria o con quello delle attività che comportano la manipolazione di oggetti sporchi;
  • -  se l' asilo nido si trova al piano terreno, il solaio di calpestio deve essere opportunamente isolato dalle infiltrazioni di umidità. Nelle nuove costruzioni è richiesto l'impiego di solaio sopraelevato rispetto al piano di campagna con sottostante aereazione;
  • -  l' asilo nido deve essere servito da acqua potabile ed elettricità, nei centri urbani, ove è possibile, è auspicabile l'allacciamento alle condutture del gas;
  • -  è da prevedere l' impianto di smaltimento delle acque di rifiuto tramite fossa biologica bicamerale collegata con la fognatura urbana. Ove questa non esista, sono da osservare le norme comunali relative.

CAPO V
Criteri generali per l'erogazione di contributi di gestione, funzionamento e manutenzione di asili nido

Art. 14

(1) Il contributo di gestione previsto dallo Stato sarà erogato a quei comuni o consorzi di comuni ai quali è già stato erogato il contributo alle spese relative alla costruzione.

(2) Eventuali quote di contributi integrativi previsti dalle leggi della Provincia saranno erogati ai comuni o consorzi di comuni, gestori di asili nido, in base ad una graduatoria stabilita annualmente dalla Giunta provinciale seguendo i seguenti criteri:

  • -  numero del personale effettivamente impiegato all' assistenza ed ai servizi;
  • -  numero dei bambini effettivamente assistiti per l' anno in cui il comune o il consorzio di comuni inoltra la domanda;
  • -  numero dei posti assegnati gratuitamente.

Art. 14/bis (Partecipazione ai costi)

(1) Le famiglie utenti dell’asilo nido partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. L’agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino in struttura.

(2) Il Comune partecipa ai costi anche se la famiglia usufruisce di un servizio in un Comune diverso, previo assenso specifico rilasciato per iscritto dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora.

(3) Per l’orario ordinario la tariffa giornaliera minima a carico degli utenti del servizio asilo nido è pari ad Euro 7,00 e la tariffa giornaliera massima è pari ad Euro 17,00 per il primo anno di applicazione. Per l’orario ridotto o prolungato il Comune può fissare proporzionalmente una tariffa giornaliera minima o massima diversa.

(4) Successivamente la tariffa giornaliera minima e massima viene stabilita annualmente d’intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.

(5) Le assenze per ferie, se previste nel relativo contratto/accordo, non vengono fatturate. Qualora le ferie non siano previste nel contratto/accordo si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia al Comune gestore del servizio. 2)

2)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 5 marzo 2008, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 dicembre 2013, n. 38.

CAPO VI
Vincolo ventennale di destinazione sugli edifici sede di asili nido

Art. 15

(1) Il vincolo ventennale di destinazione di cui all'articolo 9 della L.P. 8 novembre 1974, n. 26 "Asili nido" è annotato sulla base della delibera della Giunta provinciale con la quale viene concesso il contributo di costruzione o riattamento dell'asilo nido.

CAPO VII
Unità minima funzionale

Art. 16

(1) L'unità minima funzionale è fissata nella misura di 15 posti-bambino. Per ciascuna unità minima funzionale sarà erogato il contributo previsto dalla legge, il quale verrà dunque assegnato tante volte quante saranno le unità minime funzionali.

CAPO VIII
Ulteriore criterio per l'ammissione dei bambini all'asilo nido

Art. 17

(1) Nei regolamenti comunali o consorziali di cui all'articolo 13 della L.P. 8 novembre 1974, n. 26 "Asili Nido" può essere consentita l'ammissione all'asilo nido anche a bambini il cui nucleo familiare risieda o dimori abitualmente in altro comune rispetto a quello dove è situato l'asilo nido.

CAPO IX
Micro nidi

Art. 18 (Utenza inferiore ai 15 posti-bambino)

(1) Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a 15 potranno costruirsi o essere riattati dei micro nidi.

(2) Le sezioni nel micro nido potranno essere inferiori a quelle previste dall'articolo 3 del presente regolamento.

(3) Anche gli spazi previsti dall'articolo 4 potranno essere minori rispetto a quelli per gli asili nido, in proporzione al numero dei bambini ammessi al servizio.

(4) Gli standards minimi di idoneità per la costruzione e il riattamento del micro nido saranno ridotti in misura proporzionale rispetto agli standards previsti per gli asili nido.

(5) Lo standard minimo interno dovrà essere uguale a quello previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 19 (Utenza non superiore ai 4 posti-bambino)

(1) Nei casi in cui manchi il servizio dell'asilo nido o micro nido la madre può affidare il figlio a una famiglia o a una persona singola, capaci di assicurare l'educazione e il trattamento del bambino.

(2) Gli affidatari potranno condurre il servizio nella loro abitazione che dovrà essere adatta ad accogliere un'utenza non superiore alle 4 unità.

(3) Essi potranno altresì fruire delle forme di assistenza sanitaria e pediatrica previste per gli asili nido.

(4) Per la gestione di questa particolare struttura sono previste per le madri che ne facciano domanda alla Provincia eventuali quote di contributi, a seconda della condizione della famiglia affidante.

CAPO X
Corsi di preparazione ed aggiornamento per operatori sociali negli asili nido

Art. 20 (Durata dei corsi)

(1) La Provincia organizza ogni anno corsi di preparazione e di aggiornamento per gli operatori sociali negli asili nido.

(2) Detti corsi si articolano in lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni teoriche vengono tenute una volta al mese per la durata di almeno 6 mesi. Le lezioni pratiche si effettueranno nell'ambito di un asilo nido, nei reparti ospedalieri, nella sede dell'IPAI ed in altri istituti specializzati nell'assistenza all'infanzia.

Art. 21 (Numero minimo e massimo degli operatori sociali)

(1) Il numero minimo e massimo degli operatori sociali ammissibili ad un corso è fissato rispettivamente in 10 e 40.

Art. 22 (Ammissione ai corsi)

(1) Ai corsi sono ammessi operatori sociali di ambo i sessi in possesso del diploma di:

 

 

 

 

(2) Anche per il personale ausiliario si effettueranno dei corsi di aggiornamento.

Art. 23 (Programmi lezioni)

(1) I programmi devono tener conto:

  • -  della formazione ed aggiornamento degli operatori sociali in rapporto alla conoscenza e allo sviluppo della psicologia, pedagogia ed igiene mentale nonché della neuropsichiatria infantile;
  • -  degli aspetti socio-culturali del servizio degli asili nido: situazione sociale e familiare del bambino.

Art. 24 (Certificato di frequenza)

(1) Alla fine di ogni corso verrà rilasciato da parte della Provincia un certificato di frequenza a coloro che hanno partecipato ad almeno il 90% delle lezioni teoriche e a tutte le lezioni pratiche.

Art. 25 (Finalità)

(1) I corsi hanno quale finalità primaria il costante aggiornamento da parte degli operatori sociali della prima infanzia, in modo che siano in grado di rispondere all'intero arco di bisogno dell'età compresa tra 0 e 3 anni, di collaborare con le famiglie e partecipare attivamente alla gestione sociale dell'asilo nido.

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ActionAction01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
ActionAction07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
ActionAction03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
ActionAction07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
ActionAction11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
ActionAction12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
ActionAction16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
ActionAction25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
ActionAction26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
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ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
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ActionAction06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
ActionAction08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
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ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
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ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
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ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
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ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
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