(1) Le famiglie utenti dell’asilo nido partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. L’agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino in struttura.
(2) Il Comune partecipa ai costi anche se la famiglia usufruisce di un servizio in un Comune diverso, previo assenso specifico rilasciato per iscritto dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora.
(3) Per l’orario ordinario la tariffa giornaliera minima a carico degli utenti del servizio asilo nido è pari ad Euro 7,00 e la tariffa giornaliera massima è pari ad Euro 17,00 per il primo anno di applicazione. Per l’orario ridotto o prolungato il Comune può fissare proporzionalmente una tariffa giornaliera minima o massima diversa.
(4) Successivamente la tariffa giornaliera minima e massima viene stabilita annualmente d’intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.
(5) Le assenze per ferie, se previste nel relativo contratto/accordo, non vengono fatturate. Qualora le ferie non siano previste nel contratto/accordo si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia al Comune gestore del servizio. 2)