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In vigore al: 04/10/2016

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 2004, n. 41211)
Approvazione dello statuto della Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Bolzano Coop.a.r.l.
Formula inizialeLa Giunta provinciale
deliberaFormula iniziale1)di approvare lo statuto allegato formante parte integrante della presente deliberazione; 2)di revocare lo statuto vigente; 3)la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 dicembre 2004, n. 49.

STATUTO
della Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano Cooperativa

TITOLO I
Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della società

Art. 1

(1) È costituita la cooperativa denominata "Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano, Società Cooperativa", in tedesco "Garantiegenossenschaft für die Handwerker der Provinz Bozen, Genossenschaft", di seguito nominata "Cooperativa".

(2) La Cooperativa ha sede in Bolzano.

Art. 2

(1) La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni artigiane e la vendita delle stesse fornendo garanzie per agevolare solo ai propri soci la concessione di crediti bancari di ogni genere, di fideiussioni e di finanziamenti leasing.

(2) Con ciò la Cooperativa adempie alle premesse dell'articolo 2512 C.C. di una cooperativa con prevalenza di promozione dei soci.

Art. 3

(1) La durata della Cooperativa viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II
Patrimonio sociale

Art. 4

(1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  • a)  dal capitale formato dalle quote versate dai soci;
  • b)  dalle riserve;
  • c)  da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;
  • d)  da un fondo formato da contributi della Provincia, previsti dalle rispettive leggi, e contributi di altri enti pubblici;
  • e)  dal fondo rischi.

Art. 5

(1) La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

(2) Le riserve di qualsiasi genere non possono essere suddivise fra i soci nè durante la durata nè alla liquidazione della Cooperativa; i soci rinunciano completamente al ricavo della liquidazione.

Art. 6

(1) Le quote sociali sono nominative e non sono trasferibili.

(2) In caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, se questi posseggono i requisiti richiesti per l'iscrizione, salvo l'approvazione del Consiglio d'amministrazione e salvo disposizione sull'ammontare minimo della quota sociale di cui all'articolo 10.

(3) Le quote sociali non possono essere acquistate dalla Cooperativa.

(4) L'Assemblea può assegnare dall'utile netto di bilancio un dividendo alle quote sociali che in nessun caso potrà superare la misura stabilita dall'art. 2514 C.C. È vietata qualsiasi altra distribuzione di dividendi o rimunerazione del capitale sociale.

TITOLO III
Soci

Art. 7

(1) Il numero dei soci è illimitato. Il numero minimo dei soci non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto dalla legge.

Art. 8

(1) Possono essere assunti, quali soci della Cooperativa, i titolari di imprese artigiane di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia di Bolzano, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento e che non abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

(2) La qualità di socio non decade se un socio, per una ragione qualunque, non esercita più alcuna attività artigiana in Alto Adige. Questi soci sostenitori non hanno comunque più alcun diritto di usufruire delle prestazioni di garanzia, godono però di tutti i diritti e degli obblighi degli previsti per gli altri soci.

Art. 9

(1) L'ammissione dei soci è disposta con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata nel libro dei soci.

Art. 10

(1) Ogni socio deve sottoscrivere e versare una quota un minima pari a euro 100,00 (euro cento).

(2) Il versamento va effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, rispettivamente dall'approvazione dell'aumento della quota sociale.

(3) In caso di riduzione della quota sociale approvata dal Consiglio d'amministrazione, la restituzione si effettuerà entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 11

(1) Il socio versa all'atto dell'iscrizione un contributo d'ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio d'amministrazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 12

(1) Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

Art. 13

(1) La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione; essa deve essere annotata nel libro dei soci.

(2) Il recesso avviene su domanda del socio, inviata con raccomandata al Consiglio d'amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

(3) Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

(4) Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

(5) La decadenza del rapporto associativo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui venisse aperto un concordato preventivo oppure il procedimento fallimentare e, nel caso in cui il titolare venisse condannato ad una pena che comporti, anche temporaneamente, l'esclusione dai pubblici uffici.

(6) L'esclusione può inoltre essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione:

  • a)  per mancato pagamento, a norma dell' art. 10, delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
  • b)  per gravi inosservanze delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

(7) È comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

(8) Se il Consiglio d'amministrazione respinge la domanda di ammissione, il richiedente, in base all'articolo 2528 C.C., può chiedere entro sessanta giorni che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. La deliberazione viene adottata dall'Assemblea nel corso della riunione successiva.

Art. 14

(1) Le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione a norma dell'articolo precedente sono annotate nel libro dei soci. Esse devono essere comunicate alla persona interessata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, immediatamente dopo l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

(1) I soci dimissionari e quelli esclusi nonché gli eredi di soci deceduti, se non intendono continuare il rapporto sociale, hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota sociale versata. Non hanno quindi diritto al rimborso del sovrapprezzo o di qualsiasi partecipazione al patrimonio della Cooperativa.

Art. 16

(1) La liquidazione deve essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi in caso di morte o di decadenza.

Art. 17

(1) Prima di aver adempiuto a tutti gli impegni, il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha diritto alla liquidazione della propria quota, quali che siano le circostanze di cui agli articoli 13 e 16.

Art. 18

(1) Nel caso di insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è responsabile verso la stessa ai sensi dell'articolo 2536 del C.C. fino al termine di un anno dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

TITOLO IV
Operazioni

Art. 19

(1) Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo due mesi dalla sua iscrizione nel libro dei soci.

Art. 20

(1) Le prestazioni di garanzia per i soci sono di regola proporzionali alla quota sociale. Il rispettivo rapporto proporzionale è fissato da parte del Consiglio d'amministrazione.

(2) Nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

  • a)  della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell' impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
  • b)  della durata e natura dei crediti richiesti ossia del valore del bene in leasing e delle garanzie che il socio offre;
  • c)  dell' esposizione complessiva delle garanzie già prestate dalla Cooperativa.

Art. 21

(1) La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito, società di leasing o con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte la somma risultante dal patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 22

(1) Il Consiglio d'amministrazione può deliberare, salvo ratifica da parte dell'Assemblea, che ciascun socio che chiede alla Cooperativa una garanzia o altre prestazioni di garanzia, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie.

TITOLO V
Organi sociali

(1) Gli organi sociali sono:

  • a)  l' Assemblea,
  • b)  il Consiglio d' amministrazione,
  • c)  il Comitato di controllo della gestione,
  • d)  il Revisore contabile.

a) Assemblea

Art. 23

(1) Hanno diritto di voto nell'Assemblea, i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

(2) Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non appartenente al Consiglio d'amministrazione e non dipendente dalla società.

(3) Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'importo della quota, e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

Art. 24

(1) La convocazione all'Assemblea deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo (per esempio telefax e e-mail) che comprovi che la convocazione sia giunta ai soci almeno otto giorni prima della data all'uopo fissata. In alternativa la convocazione può avvenire almeno quindici giorni prima della data all'uopo fissata tramite pubblicazione in un quotidiano di lingua tedesca e in un quotidiano di lingua italiana, entrambi editi in provincia di Bolzano.

(2) Nella convocazione vanno indicati il luogo dell'adunanza, che deve trovarsi in Alto Adige, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno. Non possono essere validamente prese deliberazioni riguardanti materie non previste nell'ordine del giorno.

Art. 25

(1) L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

(2) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, qualora lo deliberi il Consiglio d'amministrazione o il Comitato di controllo della gestione, oppure su richiesta scritta dei soci rappresentanti almeno un decimo dei voti, recante motivazioni ed argomenti per l'ordine del giorno.

(3) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • a)  discutere ed approvare il bilancio;
  • b)  eleggere il/la Presidente, il/la Vicepresidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio d' amministrazione nonché il/la revisore e determinare i loro compensi;
  • c)  determinazione delle direttive di massima per il Consiglio d' amministrazione stesso e approvazione del regolamento interno;
  • d)  trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge.

(4) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 26

(1) L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o in sua assenza dal/dalla Vicepresidente.

(2) Il/la Presidente designa fra i soci presenti, con l'approvazione dell'Assemblea, due cofirmatari del verbale cui affidare anche l'ufficio di scrutatori.

(3) In caso di assemblea ordinaria, i presenti nominano un segretario/una segretaria con il compito di affiancare il/la Presidente per redigere il verbale. mentre, in caso di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 27

(1) Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto; le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno avvengono per alzata di mano.

(2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta.

(3) Per l'elezione alle cariche sociali a parità di voti, è eletta la persona più anziana per età.

Art. 28

(1) Le Assemblee possono validamente deliberare, indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29

(1) Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere riportate in processi verbali firmati dal/dalla Presidente, dal segretario/dalla segretaria e da due cofirmatari.

b) Consiglio d'amministrazione

Art. 30

(1) L'amministrazione della Cooperativa è affidata al Consiglio d'amministrazione, composto da almeno otto consiglieri. Sei consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti alla Cooperativa. Con la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, entrano di diritto a far parte del Consiglio d'amministrazione due componenti nominati dalla Giunta Provinciale.

(2) In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2542 C.C. Il/la Presidente ed il/la Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea fra i membri designati dal Consiglio d'amministrazione.

(3) I membri eletti dal Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per un pari periodo.

(4) Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

(5) Non possono far parte del Consiglio d'amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Art. 31

(1) Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 32

(1) Il Consiglio d'amministrazione si aduna in seduta ordinaria una volta al mese e si aduna in seduta straordinaria, quando il/la Presidente, o in sua assenza il/la Vicepresidente lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Comitato per il controllo della gestione.

Art. 33

(1) Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe.

Art. 34

(1) Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa, che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

(2) Spetta, tra l'altro al Consiglio d'amministrazione di:

  • a)  accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione;
  • b)  chiedere l' autorizzazione della Giunta provinciale ove l'accettazione di contributi di Enti pubblici o di privati comporti la modifica di norme dello statuto;
  • c)  stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito, società di leasing e con altri enti;
  • d)  redigere il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull' andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione. Nella relazione all'Assemblea che approva il bilancio, il Consiglio d'amministrazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Comitato di controllo della gestione nella sua relazione all'Assemblea deve specificamente riferire su quanto indicato per il Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione deve proporre un programma di massima per l'esercizio in corso;
  • e)  autorizzare il/la Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;
  • f)  eleggere il Comitato di controllo della gestione;
  • g)  autorizzare il/la Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;
  • h)  stipulare convenzioni di cui all' articolo 21.

Art. 35

(1) Il/la Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti e impartisce direttive all'incaricato della gestione.

(2) In caso di dimissioni, assenza o impedimento del/della Presidente, ne è prevista la sostituzione da parte del/della Vicepresidente che, a sua volta, può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano.

Art. 36

(1) Le mansioni del/della Presidente, del/della Vicepresidente e dei componenti del Consiglio d'amministrazione, di regola, non danno diritto ad alcuna rimunerazione. L'Assemblea può tuttavia deliberare un'indennità.

Art. 37

(1) Il Consiglio d'amministrazione può affidare la direzione della Cooperativa e la esecuzione delle proprie deliberazioni ad un Segretario/una Segretaria, con la facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio d'amministrazione stesso.

(2) La nomina eventuale del Segretario/della Segretaria, così come la sua revoca, sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

c) Comitato per il controllo della gestione

Art. 38

(1) Il Consiglio d'amministrazione elegge fra i suoi membri il Comitato per il controllo della gestione. Questo si compone del/della Presidente e di due sindaci effettivi di cui uno viene nominato fra le persone designate dalla Giunta provinciale. Almeno un membro del Comitato per il controllo della gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. I membri del Comitato non possono svolgere alcuna funzione nell'amministrazione della Cooperativa.

(2) I membri del Comitato eleggono il/la Presidente del Comitato per il controllo della gestione.

(3) Il Comitato per il controllo della gestione rimane in carica tre anni e precisamente fino all'Assemblea che delibera sul bilancio del terzo esercizio.

Art. 39

(1) Non possono essere eletti nel Comitato per il controllo della gestione i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, coloro che mantengono con la Cooperativa un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di lavoro ovvero sono legati da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, come pure persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.

Art. 40

(1) Il Comitato per il controllo della gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I membri del Comitato per il controllo della gestione devono partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione ed alle assemblee. Decade dalla carica il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni.

(2) Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni del Comitato di controllo della gestione devono essere registrati in un apposito libro.

Art. 41

(1) Il Comitato di controllo della gestione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

d) Revisore contabile

Art. 42

(1) Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, il cui nome è iscritto nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione. Il/la revisore contabile o la società di revisione vengono nominati dall'Assemblea, sentito il Comitato di controllo della gestione. All'atto della nomina viene fissato anche il compenso per l'intera durata dell'incarico.

(2) Non possono essere nominati i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri o membri del Comitato di controllo della gestione, coloro che hanno con la Cooperativa un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o di lavoro ovvero coloro che sono legati da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, come pure persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.

Art. 43

(1) Il/la revisore contabile o la società di revisione restano in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data dell'Assemblea che delibera sul bilancio del terzo esercizio. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca, sentita la persona interessata, deve essere approvata con decreto dal Tribunale.

Art. 44

(1) Il/la revisore contabile o la società di revisione hanno i seguenti compiti:

  • a)  controllo, nel corso dell' esercizio e a cadenza almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della conformità delle annotazioni contabili con le operazioni di gestione;
  • b)  controllo della conformità del bilancio e, se previsto, del bilancio consolidato con le annotazioni contabili;
  • c)  stesura della relazione al bilancio e, se previsto, al bilancio consolidato.

TITOLO VI
Bilancio

Art. 45

(1) Il bilancio, riferendosi all'esercizio finanziario compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Comitato per il controllo della gestione ed al revisore contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo.

(2) Il bilancio deve restare depositato nella sede della società in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del Comitato per il controllo della gestione e del revisore contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione, affinchè i soci possano prenderne visione.

Art. 46

(1) L'Assemblea può destinare dei dividendi alla rimunerazione delle quote sociali, che in nessun caso possono superare il limite consentito dalla legge vigente. Qualsiasi altra rimunerazione delle quote sociali è interdetta.

(2) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno il trenta percento dell'utile netto annuale risultante dal bilancio.

(3) Il residuo rimanente dopo un'eventuale rimunerazione delle quote sociali e la destinazione ad altri fondi deve essere destinato al sostegno degli associati.

(4) Ai sensi dell'articolo 8 della legge 59/1992 la quota dell'utile annuale di bilancio prevista dalla legge deve essere corrisposta al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo.

(5) Eventuali perdite di esercizio vengono imputate al fondo di riserva.

(6) In caso di esaurimento delle riserve, le perdite saranno imputate nell'ordine ai fondi di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 4.

(7) Durante la vita della Cooperativa non possono essere distribuite tra i soci nè le riserve legali nè quelle facoltative.

Art. 47

(1) Se la Cooperativa, per un motivo qualsiasi, cessa la propria attività, il capitale residuo, dedotti tutti i debiti e dopo il rimborso delle quote sociali versate come pure dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 59/1992 al fondo di mutualità per scopi di sostegno reciproco.

TITOLO VII
Collegio dei probiviri

Art. 48

(1) Il Collegio dei probiviri viene eletto ai sensi delle disposizioni di legge e si compone di tre arbitri. La nomina viene fatta dal/dalla Presidente della Camera di Commercio della provincia di Bolzano.

Art. 49

(1) La Cooperativa ed i soci devono rimettere al Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

(2) Al Collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro, che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio d'amministrazione.

(3) Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

(4) I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori. La loro decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei probiviri, e comunicata dal/dalla Presidente alla Cooperativa e al socio non oltre quindici giorni dalla data di adozione.

TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie

Art. 50

(1) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 51

(1) Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale di Bolzano.