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In vigore al: 04/10/2016

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

Omissis.

1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (1.1.1998-31.12.2000)

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Campo di applicazione)

(1) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, il rapporto autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, nel rispetto del principio della libera scelta medico e paziente, per lo svolgimento dei compiti di:

  • a)  assistenza primaria di medicina generale;
  • b)  continuità assistenziale;
  • c)  prestazioni ed attività aggiuntive in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.

(2) Il rapporto di assistenza primaria può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Graduatoria provinciale)

(1) I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti dalla graduatoria per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.

(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

  • a)  iscrizione all' albo professionale;
  • b)  essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni.
  • c)  essere in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Per quanto riguarda il limite di età per l'iscrizione nella graduatoria provinciale valgono le disposizioni nazionali.

(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 settembre, con riserva della presentazione dell'attestato di formazione in medicina generale entro il 15 novembre, all'Assessorato alla Sanità della provincia una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 agosto dell'anno in corso.

(6) Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

(8) L'amministrazione provinciale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 12, predispone una graduatoria provinciale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

(9) La graduatoria è resa pubblica entro il 30 novembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 20 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(10) La graduatoria provinciale, previo parere del Comitato ex articolo 12, è approvata in via definitiva entro il 31 dicembre dall'amministrazione provinciale e comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.

Art. 3 (Titoli per la formazione della graduatoria)

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

  • a)  specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline
    equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B:
    per ciascuna specializzazione o libera docenza           p. 2.00.
  • b)  specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina
    generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e
    successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o
    libera docenza                 p. 0.50
  • c)  attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale
    26 agosto 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni       p. 12.00
  • d)  attestato di formazione in medicina generale di cui al D.P.G.P.
    20 ottobre 1986, n. 20               p. 15.00

II - Titoli di servizio

  • a)  Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'
    articolo 48 della legge 833/1978 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto
    legislativo n. 502/1992 compresa quella svolta in qualità di associato: per
    ciascun mese complessivo               p. 0.20
    Il punteggio è elevato a 0.30 per l'attività svolta nell'ambito della provincia
    di Bolzano
  • b)  attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con
    il S.S.P. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi
    non inferiori a 5 giorni continuativi. (Le sostituzioni dovute ad attività
    sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni):
    per ciascun mese complessivo             p. 0.20
  • c)  servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei
    servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica
    e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma
    attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività         p. 0.20
  • d)  attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di
    emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi dell'accordo
    nazionale o provinciale: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività     p. 0.05
  • e)  attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche
    organizzati dalle Regioni, Province o dalle Aziende: per ogni mese
    ragguagliato a 96 ore di attività             p. 0.20
    (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore
    superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
  • f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il
    conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese     p. 0.05
  • g)  attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con
    riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni
    consecutivi: per ciascun mese complessivo           p. 0.10
  • h)  medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico
    generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e
    medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il
    servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese       p. 0.05
  • i)  astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di
    incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale
    (fino ad un massimo di p. 0,50): per ciascun mese         p. 0.20

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero. Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(3) I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.

(4) A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.

(5) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.

(6) Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, le Aziende, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), riservano:

  • a)  una percentuale dell' 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14;
  • b)  una percentuale del 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 4 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D. L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296, dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2020/1991, dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 1000, e dei medici di medicina generale che esplicano, su autorizzazione del direttore generale dell'Azienda, attività presso i consultori familiari convenzionati;
  • b)  eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale;
  • c)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • d)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • e)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

(2) È inoltre, incompatibile il medico che:

  • a)  svolga funzioni fiscali per conto dell' Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operatività;
  • b)  fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge 833/1978;
  • d)  intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8, comma 5, D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • e)  sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14 ed i corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 257/1991.

(3) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti commi comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

(4) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, fermo quanto previsto dall'articolo 23 in tema di limitazione di massimale, non può avere in carico scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.

(5) Le Aziende U.S.L. eseguono i controlli in merito, provvedendo alla revoca d'ufficio delle scelte in caso di incompatibilità. Il medico che viene a conoscenza di scelte da parte di dipendenti di aziende per le quali opera quale medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 o di loro famigliari, deve avvertire l'Azienda U.S.L. Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente alla Azienda competente l'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità

Art. 5 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, il medico deve essere sospeso dalla attività di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

(2) Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 21.

(3) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.

(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Art. 6 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:

  • a)  per compimento del 70° anno di età da parte del medico di medicina generale, a norma dell' articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fatte salve le modifiche a livello nazionale;
  • b)  per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 13;
  • c)  per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
  • d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
  • e)  per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 20;
  • f)  per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente modificato, mediante le procedure previste dall'articolo 13.

(3) Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 100 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 11.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo tre anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dell'Albo professionale.

Art. 7 (Comunicazioni del medico alla Azienda)

(1) Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4.

(2) In ogni caso l'Azienda competente può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato H). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione.

(3) Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'articolo 24, lettera C, della legge n. 730/1983.

Art. 8 (Formazione permanente)

(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, con le società professionali di medicina generale ed i Sindacati medici firmatari del presente accordo, emana norme generali per la formazione permanente del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo, identificando gli argomenti di aggiornamento che riguardano:

  • -  i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
  • -  i bisogni professionali dei medici di medicina generale;
  • -  i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.

(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento.

(3) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare l'attuazione a organizzazioni o istituzioni professionalmente competenti.

(4) I corsi di aggiornamento si svolgono il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie. La Provincia deve organizzare un minimo di 5 corsi/anno destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi e gestionali del servizio per Azienda Sanitaria con temi diversificati nell'ambito della stessa Azienda. Nei rimanenti sabati la Provincia organizza corsi destinati ai bisogni professionali dei medici. Entro il 10 gennaio, rispettivamente 10 luglio di ogni anno, ai medici di medicina generale viene comunicato il calendario semestrale di tali corsi. Al termine di ciascun corso viene rilasciato un'attestato relativo alle materie del corso frequentato. I singoli corsi saranno moderati da animatori e/o moderatori appositamente formati. Per la loro attività gli animatori e i moderatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.

(5) Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'Azienda, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi pertinenti alla medicina generale non organizzati nè gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza di tre quarti del tempo previsto per l'aggiornamento. Per quanto riguarda tale aggiornamento potrà essere previsto, sentita una commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'Assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, un rimborso della quota di partecipazione e di iscrizione.

(6) Il monte orario obbligatorio previsto per la formazione permanente del medico di medicina generale è fissato in 32 ore annue, di cui almeno 8 devono riguardare corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi e di gestione del servizio.

(7) Al fine del raggiungimento del monte orario previsto, la cui verifica verrà eseguita annualmente, le ore eccedenti relative a corsi di formazione possono essere riportate in positivo per gli anni successivi, così come è ammessa la possibilità di compensare le ore in difetto entro l'anno successivo.
I medici di medicina generale dovranno documentare entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito, la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, ove il raggiungimento del monte orario previsto non risultasse dalla documentazione in possesso dell'Ufficio provinciale formazione del personale sanitario mediante partecipazione a corsi organizzati dalla Provincia. Il risultato dell'accertamento verrà comunicato al medico di medicina generale e sottoposto al comitato zonale ex articolo 11 per gli eventuali successivi adempimenti.
I controlli verranno attivati solo ed esclusivamente dopo l'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 4 del presente articolo. Il mancato raggiungimento del monte orario previsto per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.

Art. 9 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la Medicina Generale presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 200.000 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex articolo 48 L. 833/1978.

(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di cinque rappresentanti medici e con decorrenza 1° gennaio 1999, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 200.000 per seduta.

(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il semestre successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.

Art. 10 (Rappresentatività sindacale)

(1) A seguito della particolare realtà provinciale conseguente allo Statuto di Autonomia, preso atto del grado di sindacalizzazione complessiva del settore e delle categorie professionali indicate, della consistenza relativa delle varie OO.SS. e della dinamica di crescita di nuove OO.SS., si riconosce quale maggiormente rappresentativo, ai fini della contrattazione provinciale, il Sindacato Unitario Provinciale Medici di Medicina Generale, nel quale si riconoscono e si identificano le varie realtà sindacali provinciali preesistenti e le nuove emergenti. Quanto sopra in deroga alla effettiva consistenza associativa da rilevarsi in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, all'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi ed alla diffusione e consistenza delle strutture organizzative dell'area della Medicina Generale negli ambiti territoriali.

Art. 11 (Comitato consultivo di Azienda)

(1) In ciascuna Azienda, è costituito un comitato composto da:

  • a)  il Direttore Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede;
  • b)  tre membri effettivi e tre supplenti designati dal Direttore Generale della Azienda;
  • c)  quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria.

(2) I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici convenzionati di ciascuna Azienda, dai medici di medicina generale convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale deve essere istituito il comitato.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei medici, anche con il sistema del voto postale.

(4) L'Ordine provinciale dei Medici proclama gli eletti.

(5) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Azienda.

(6) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 23;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 24;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all' ultimo comma dell'articolo 25;
  • d)  cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 6, lettera e).
  • e)  determinazione delle zone carenti di assistenza primaria da bandire ai sensi dell' articolo 18;

(7) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla:

  • a)  impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l' attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
  • b)  organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell' area della medicina generale, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

(8) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi della Azienda deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

(9) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.

(10) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.

Art. 12 (Comitato consultivo provinciale)

(1) In sede provinciale è istituito un comitato composto da:

  • a)  assessore provinciale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle Aziende indicati dall' Assessore provinciale alla sanità su designazione dei Direttori Generali delle Aziende;
  • c)  cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria convenzionati.

(2) I Medici eletti nel Comitato di cui all'articolo 11 del presente accordo individuano tra di loro - ognuno per la propria Azienda - uno o più membri da designare quali rappresentanti medici nel Comitato di cui al comma precedente, garantendo una adeguata rappresentatività medica alle varie Aziende della Provincia. Tali rappresentanti rimangono a tutti gli effetti membri del Comitato di cui all'articolo 11.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità.

(4) In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(5) La sede del comitato è indicata dalla Provincia.

(6) Il comitato esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative al servizio di continuità assistenziale e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato

  • -  rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall' applicazione del presente accordo;
  • -  cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e di Azienda;
  • -  esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall' accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(9) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatoli dal presente accordo.

(10) L'attività del Comitato è, comunque, finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

Art. 13 (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)

(1) I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di terzi.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  • b)  richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  • c)  riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10 % e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per la ripetizione delle infrazioni di cui alla lettera b;
  • d)  sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:
    • -  gravi infrazioni anche finalizzate all' acquisizione di vantaggi personali;
    • -  omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
    • -  recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  • e)  revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all' articolo 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

(3) L'Azienda deve contestare l'addebito al medico per iscritto a mezzo Raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore generale, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato consultivo di Azienda che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri: Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, 1 membro nominato dal medico sottoposto a procedimento, 1 membro nominato dal Direttore Generale dell' U.S.L. interessata. Il Collegio ha sede presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro 60 giorni dalla data di notifica del deferimento.
Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.
Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico sottoposto a procedimento viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 30 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.
Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti del Collegio arbitrale, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, il Collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(7) Il Collegio arbitrale comunica all' U.S.L. entro 20 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato, compreso il proscioglimento.

(8) Il provvedimento deve essere adottato dalla U.S.L. in conformità alle proposte del Collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(9) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(10) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 44, lettere D) ed E) del precedente accordo e dal 1° gennaio 2000 del 40 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 44.

(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 1 anno dalla loro commissione.

Art. 14 (Istituzione, durata in carica e funzionamento degli organismi collegiali.)

(1) I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.

(2) I comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti. Le deliberazioni dei comitati sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(3) I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari.

Art. 15 (Commissione professionale)

(1) In Provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e dell'articolo 24 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, è istituita una Commissione Professionale con il compito di:

  • -  elaborare linee guida di riferimento per le Aziende al fine di favorire la progettazione e l' utilizzo di sistemi di monitoraggio, programmazione e controlli sui dati di spesa;
  • -  individuare le informazioni rilevanti e favorire la progettazione di sistemi informatici per la creazione di sistemi di reporting e banca-dati;
  • -  definire criteri, standard e indicatori per le procedure di verifica di qualità della medicina generale;
  • -  acquisire dati dai servizi specialistici per l' attuazione delle predette procedure;
  • -  individuare i settori prioritariamente soggetti alle procedure di VRQ;
  • -  elaborare e proporre progetti VRQ;
  • -  promuovere attività locali di audit, peer review dei medici di medicina generale e procedure interdisciplinari di verifica di qualità;
  • -  offrire alle Aziende supporto tecnico e conoscitivo;
  • -  promuovere azioni formative sia dei medici generali che interdisciplinari relative ai temi della VRQ e a temi specifici;
  • -  esaminare, con parere obbligatorio, procedure di qualità dell' assistenza proposte dalle Aziende o da altri soggetti qualificati;
  • -  formare nuclei, composti da esperti delle Aziende e da medici di medicina generale, di verifica degli standard erogativi;
  • -  richiedere i dati necessari alle Aziende, alle Provincie, alle Regioni e al Ministero della Sanità;
  • -  raccogliere i dati e le risultanze delle procedure di verifica e trasmetterli alla Azienda di competenza, all' Ordine provinciale dei medici e al Comitato Consultivo Provinciale;
  • -  esprimere parere sulla pubblicazione di tali dati.

(2) La Commissione Professionale, costituita con provvedimento della Giunta provinciale, è presieduta dal Presidente dell'Ordine provinciale dei medici o suo delegato ed è composta da 4 medici di assistenza primaria esperti designati dai membri medici del Comitato Consultivo Provinciale, da quattro esperti designati dalla Provincia, e dal presidente del Comitato Consultivo Provinciale, e può essere integrata caso per caso, oppure stabilmente, da esperti chiamati della Commissione stessa.

(3) La Commissione promuove la formazione di commissioni di Aziende, composte da medici di medicina generale designati dai membri medici dalla Commissione stessa, da medici dipendenti designati dal Direttore Sanitario della Azienda e da esperti, al fine di attuare localmente iniziative di VRQ.

Art. 16 (Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione)

(1) Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuità assistenziale sono prestazioni indispensabili le visite domiciliari urgenti.

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale, verranno garantite, nel rispetto della legge 12 giugno 1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione alle aziende, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni medico di assistenza primaria scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale).
  • b)  I medici di assistenza primaria scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale.
  • c)  i medici della continuità assistenziale scioperanti indicano i nominativi di loro che garantiranno le prestazioni indispensabili a tariffa libero professionale.

(3) Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4) I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 13.

(5) Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale firmatari del presente accordo, il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto all'Azienda con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Capo II
Assistenza primaria

Art. 17 (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 833/1978, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali, ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

(3) Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per i distretti o ambiti territoriali come fissati con deliberazione della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino.

(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1500 residenti o frazione di 1500, superiore a 750, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, gli ospiti di case di riposo senza scelta medica nonché gli assistiti in carico a medici di medicina generale di altro ambito territoriale o distretto, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nei distretti o ambiti territoriali dove non opera un medico specialista pediatra di libera scelta, per oggettive esigenze, può essere detratta la popolazione di età compresa tra 0-6 anni.

(5) Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti al di sotto di 1500 scelte a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell'articolo 23 o dalla volontà dei medici.

(6) In tutti i comuni del distretto o ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nei paesi con almeno 500 abitanti, previo parere favorevole del comitato consultivo di Azienda, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, con almeno un accesso settimanale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. Qualora il medico disponga di un proprio studio in altra sede, tale studio viene messo a disposizione gratuitamente.

(7) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(8) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Art. 18 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, le Aziende pubblicano su due quotidiani l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso. Qualora gli iscritti del medico di medicina generale uscente non possano essere acquisiti dagli altri medici operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l' assistenza primaria istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, attività programmata nei servizi territoriali e attività di medico igienista distrettuale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i medici inclusi nella graduatoria provinciale valida per l' anno in corso.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera H).

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale di cui all' articolo 2;
  • b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  Attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Al fine del conferimento degli incarichi l'Azienda formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 3, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

(8) È cancellato dalla graduatoria provinciale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

(9) Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'articolo 19 comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza al novantesimo giorno e comunque dal giorno dell'inizio dell'attività nella nuova sede assegnata.

Art. 19 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Al fine del conferimento degli incarichi per i distretti o ambiti territoriali carenti l'Azienda provvede, invitando per iscritto con R.R. tutti gli inseriti nelle graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18, a partecipare al conferimento delle località carenti. Alla lettera di invito, contenente il giorno, l'ora, ed il luogo dove avverrà il conferimento degli incarichi, vanno allegate le graduatorie locali di cui al comma 7 dell'articolo 18. All'ora stabilita il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato provvede al conferimento degli incarichi secondo graduatoria. Gli invitati possono anche essere rappresentati da terzi muniti di delega scritta.

(2) Il medico che ha accettato l'incarico, entro i successivi 90 giorni, a pena di decadenza deve:

  • -  aprire nella località carente assegnatali uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' articolo 20 e darne comunicazione alla Azienda;
  • -  trasferire l' abitazione nell'ambito territoriale, se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dall'Azienda, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11.
  • -  iscriversi all' Albo Professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) Le Aziende, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni, possono consentire, temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di quattro mesi. Eventuali deroghe a questo termine, in casi eccezionali, possono essere autorizzate dal Direttore Generale dell'Azienda.

(4) Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'articolo 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 4, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio

(6) Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

(7) Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.

(8) Nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire per gravi e/o obiettivi motivi l'abitazione in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale ex articolo 12, e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(9) Al medico è fatto divieto di esercitare l'attività convenzionata ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dal distretto o ambito territoriale, escluso il caso di cui all'articolo 17, comma 8.

Art. 20 (Requisiti e apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, ciascun medico deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato ai sensi del D.P.R. 1 marzo 1961 n. 121, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i medici di medicina generale che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 19, comma 4, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali.
Le parti concordano inoltre l'introduzione nel corso di formazione in medicina generale di un corso di P.C.

(3) Al fine di tutelare i diritti dei portatori di handicap, i medici che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i medici che cambiano la sede dello studio professionale, devono di regola avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile.
In ogni caso, tutti i medici di medicina generale che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso medico di medicina generale.

(4) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in uno appartamento di civile abitazione.

(5) Se lo studio, di cui al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

(6) Lo studio professionale dei medici iscritti negli elenchi, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

Numero iscritti:         ore

fino a 750         7,5

da 751 fino a 1.000       10

da 1.001 fino a 1.500       12,5

da 1.501 fino a 2.000       15

oltre 2001         17,5

Nei giorni di attività, l'orario di apertura - nel rispetto dell'orario settimanale minimo - dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore Generale dell'Azienda a seguito di richiesta del medico di medicina generale.

(7) Il suddetto orario con il nominativo del medico, deve essere comunicato alla Azienda e deve essere esposto all'ingresso dello studio medico e dello stabile; eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente comunicate alla Azienda.

(8) Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.

Art. 21 (Sostituzioni)

(1) Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.
In caso di assenza il medico deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione se il sostituto esplica l'attività medica sostitutiva in sede diversa.
Lo stesso avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.

(2) Le Aziende corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(3) Il medico che non sia in grado di assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare l'Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2 e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'articolo 44, lettere D, E, I, L e M del precedente accordo e dal 1° gennaio 2000 del 40% dell'onorario professionale di cui all'articolo 44 e delle indennità di cui alle lettere D, E, F del presente accordo.

(4) Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.

(5) Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(6) Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'articolo 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(7) Le sostituzioni di cui al comma 1 superiori a tre giorni, possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:

  • a)  un medico convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un totale massimo complessivo di 5000 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 %;
  • b)  un medico non convenzionato può sostituire uno o più convenzionati fino ad un massimo di 2500 pazienti con una tolleranza in eccesso del 10 %.

(8) Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 13 provvede l'Azienda con le modalità di cui al comma 4.

(9) Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa.

(10) L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi e le responsabilità professionali.

(11) In casi particolari l'Azienda U.S.L. competente per territorio può garantire il servizio, previa notulazione delle prestazioni effettuate da parte dei medici già convenzionati presenti nel distretto o ambito territoriale, applicando le tariffe previste per le visite occasionali di cui all'articolo 41.
In tal caso al medico sostituito spettano i compensi di cui all'articolo 44, lettere D, E, I, L e M del precedente accordo e dal 1° gennaio 2000 del 40% dell'onorario professionale di cui all'articolo 44 e delle indennità di cui alle lettere D, E, F del presente accordo.

Art. 22 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato consultivo ex articolo 11, può conferire ad un medico, con precedenza per quelli inseriti nella graduatoria provinciale, un incarico temporaneo.
Tale incarico, di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, cessa nel momento in cui viene insediato il medico avente diritto. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi in base alla propria anzianità di laurea di cui all'articolo 44.

(2) In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto, percependo i compensi di cui al comma precedente fino all'inserimento del medico avente diritto.

Art. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati il numero massimo di scelte è pari a 2000 unità. I medici con un numero di scelte superiore a 2000 unità, rispettivamente con un numero di scelte d'ufficio inferiore, come previsto al comma 4 del presente articolo, manterranno tale numero di scelte ad esaurimento e senza reintegro alcuno, salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 6.
Gli assistiti non residenti in Provincia di Bolzano non concorrono al raggiungimento del massimale di scelte così come la popolazione pediatrica 0-6 anni in mancanza del pediatra di libera scelta (pazienti fuori quota).

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia, su proposta dell'azienda e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale, della didattica a qualunque livello con un limite di 4 ore settimanali. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili, per ogni ora settimanale di attività libero professionale svolta, il massimale di cui al comma 1 del presente articolo viene ridotto di 75 unità.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza della autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo di azienda di cui all'articolo 11.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

Art. 24 (Scelta del medico)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.

(2) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sé e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 19, relativo all'ambito territoriale di residenza, acconsentendo con la scelta del sanitario e previa informazione, al trattamento dei dati personali ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca da parte del medico di medicina generale, del personale dello studio e di eventuali sostituti, così come previsto dalla legge 675/96. Contestualmente tale consenso non dovrà più essere richiesto dal medico al paziente.

(3) L'avente diritto può scegliere un medico di medicina generale di un altro ambito territoriale dello stesso distretto, confinante con il proprio ambito territoriale, se il medico da il suo consenso scritto.
Quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi o obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza, l'assistibile può scegliere un medico di medicina generale di un altro distretto della stessa Azienda, quando il medico dà il suo consenso scritto e previo parere del Comitato di cui all'articolo 11.

(4) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(5) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.

(6) Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.

Art. 25 (Revoca e recusazione della scelta)

(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale recusazione deve essere motivata da validi motivi, fra cui la turbativa del rapporto di fiducia.

(3) Non è consentita la recusazione quando nel Comune non sia operante altro medico sceglibile, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'articolo 11.

Art. 26 (Revoche di ufficio)

(1) Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.

(2) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. L'Azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(3) In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio; resta invariata la situazione di scelta medica dei familiari a carico. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento.

(4) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.

Art. 27 (Scelta, revoca, recusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta e la revoca decorrono dal giorno di effettuazione. La recusazione decorre, anche agli effetti assistenziali, dal giorno in cui viene scelto un nuovo medico da parte del paziente, ma comunque non oltre il 15° giorno dalla data della recusazione stessa.

(2) Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce. Il compenso annuale è frazionabile in ratei mensili e in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

Art. 28 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

(2) Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.

(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.

Art. 29 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 17, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e di educazione sanitaria, i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito comprendono:

  • a)  le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico può avvalersi di supporti tecnologici diagnostici, terapeutici e riabilitativi sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  • b)  il consulto con lo specialista e l' accesso del medico di medicina generale presso gli ambienti di ricovero;
  • c)  la tenuta e l' aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dal presente accordo; in caso di nuova scelta medica, a richiesta dell'assistito, il medico fornisce i dati sanitari estratti dalla scheda sanitaria individuale a pagamento alle tariffe stabilite dall'Ordine dei medici;
  • d)  le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell' obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
  • e)  la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1 lettera a) e c) nell' ambito scolastico a seguito di specifica richiesta scritta dell'autorità scolastica competente;
  • f)  la certificazione per l' incapacità temporanea al lavoro;
  • g)  la visita medica attestante la certificazione di idoneità al volontariato civile, ove non previsti accertamenti bio-umorali e/o strumentali al fine del rilascio dell' idoneità stessa.

Art. 30 (Compiti con compenso a quota variabile)

(1) Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, i compiti remunerati con quota variabile del compenso.

(2) I compiti di cui al presente articolo sono:

  • a)  assistenza programmata al domicilio dell' assistito anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati E ed F;
  • b)  assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività di cui all' allegato G;
  • c)  le prestazioni aggiuntive di cui all' allegato C;
  • d)  visite occasionali;
  • e)  le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all' articolo 48.

Art. 31 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
La copertura assistenziale del medico di assistenza primaria nei confronti dei propri iscritti, opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.
Per richieste telefoniche il paziente deve contattare il proprio medico nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fascie orarie, al recapito telefonico, dotato di servizio di segreteria telefonica, comunicato alla Azienda U.S.L. dal sanitario e/o cellulare.
Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il medico, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di medico di medicina generale, dovrà ricontattare il paziente nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare il paziente entro le ore 21.00.
Nelle rimanenti fasce orarie, di sabato e nei festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(2) La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(3) A cura della Azienda tale regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.

(4) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal sanitario, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(5) Nelle giornate di sabato il medico è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(6) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. I medici che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

(7) Al fine di eventuali sostituzioni, nel prefestivo infrasettimanale vale quanto previsto all'articolo 21, comma 8.

Art. 32 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di medicina generale, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il medico di medicina generale e lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 33 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)

(1) I Direttori generali, sentito il Comitato consultivo aziendale, su proposta del Direttore sanitario, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:

  • a)  il dovuto accesso del medico di medicina generale ai presidi ospedalieri;
  • b)  il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di medicina generale riceva dal reparto ospedaliero, al momento della dimissione, la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell' iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.

Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno degli stessi.

(2) In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
Per favorire l'accesso di cui al punto 1, lettera a) e punto 2, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.

Art. 34 (Assistenza farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni e rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

(2) Il medico può dar luogo alla prescrizione farmaceutica o al rinnovo della stessa anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei medici di medicina generale firmatarie della presente convenzione.

(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(7) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.

(8) Il medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione della prescrizione farmaceutica connessa o dipendente da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici.

Art. 35 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il medico, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 32.

(3) Il medico può dar luogo al rinnovo della richiesta o alla prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando ritenga non necessaria la visita del paziente stesso. Questo rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria, psichiatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche. In tale eventualità dovrà essere formulata esauriente relazione al medico curante.

(7) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti la provincia emana norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al medico di medicina generale.

(8) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

(9) La proposta di ricovero ordinario deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(10) Il modulario di cui all'articolo 34, salvo il disposto del successivo articolo 36, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.

(11) ll medico di medicina generale non è tenuto alla trascrizione degli accertamenti bio-umorali e strumentali, dei ricoveri, delle indagine specialistiche e delle richieste di cure termali, connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta.

Art. 36 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)

(1) Le certificazioni di cui all'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli previsti.

(2) Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla trascrizione. Le parti s'impegnano ad attivare le opportune iniziative atte a rendere tali certificazioni valide a tutti gli effetti anche per tutti gli enti pubblici.

Art. 37 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)

(1) L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:

  • a)  assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
  • b)  assistenza domiciliare integrata;
  • c)  assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività;

(2) L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E, F e G del presente accordo.

Art. 38 (Medicina di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici;
  • c)  del gruppo possono far parte soltanto medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico convenzionato nello stesso ambito di scelta determinato dalla Provincia;
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici - dislocati obbligatoriamente nello stesso distretto o ambito territoriale;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di sei medici di medicina generale;
  • f)  ciascuno medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascuno partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività ambulatoriale nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascuno medico pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  deve prevedersi la disciplina dell' esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
  • i)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • l)  in ogni caso deve essere assicurata l' assistenza nello studio per almeno quattro ore giornaliere, nel caso di due medici associati, distribuite nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita;
  • m)  a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  • n)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  • o)  all' interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione di professionalità;
  • p)  la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

Art. 39 (Interventi socio - assistenziali)

(1) Il medico di medicina generale sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltrechè alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali. Tali interventi rientrano nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 40 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il medico di medicina generale valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale. Tali interventi rientrano nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 41 (Visite occasionali)

(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I medici, tuttavia, possono prestare la propria opera in favore di cittadini che necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:

  • -  visita ambulatoriale: lire 40.000
  • -  visita domiciliare: lire 60.000

Eventuali visite richieste al di fuori della normale fascia oraria di attività convenzionata, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla sua azienda.

(4) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica residenti in Provincia di Bolzano e non in carico al medico di medicina generale, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di lire 100.000 se richieste nelle rimanenti fasce orarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla sua azienda.

(5) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme, il cittadino straniero che esibisce il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, può usufruire gratuitamente delle prestazioni previste dal S.S.P. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata. Ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C, al medico sono riconosciuti i seguenti compensi:

  • -  per visite mediche richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata lire 40.000 se ambulatoriali, lire 60.000 se domiciliari;
  • -  per visite richieste durante le altre fasce orarie, lire 100.000.

Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(6) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

Art. 42 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione anche nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.
L'attività libero professionale non riguardante singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale, deve essere esercitata in orari diversi da quelli dichiarati relativi allo svolgimento dell'attività convenzionata.

(2) Salvo quanto previsto all'articolo 41, per lo svolgimento di attività libero professionale nei confronti di pazienti non iscritti fra i propri assistiti, il medico deve usare il ricettario privato. Le prestazioni iniziate in regime libero professionale sono da portare a termine come tali.

Art. 43 (Informazioni al pubblico)

(1) Le Aziende si adoperano mediante comunicati a mezzo stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del medico di assistenza primaria e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

(2) Nella sala d'attesa dovrà essere esposto l'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e l'elenco dei principali diritti e doveri del paziente e del medico.

(3) L'entità delle tariffe minime sarà fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 44 (Trattamento economico)

(1) Per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, con decorrenza 1° luglio 1998 sulle voci di cui all'articolo 44, lettere A, B, C, D, E della deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3366 dell'attualmente in godimento viene riconosciuto un aumento pari al 2,4 %.

(2) Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le tariffe delle prestazioni aggiuntive sono rideterminate come da allegato C)

(3) Con decorrenza 1° gennaio 2000 il tetto del 75% di cui all'articolo 44, lettera G, della deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3366 viene aumentato al 100%.

(4) Con decorrenza 1° gennaio 2000 il trattamento economico dei Medici di Medicina Generale è costituito:

  • 1.  dalla quota fissa del compenso ("Onorario Professionale") *
  • 2.  dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari): **

Anzianità di Laurea   On.rio prof.le  On.rio prof.le   On.rio prof.le   On.rio prof.le

0-6 anni      97.005    84.365    56.631    50.995

6-13 anni      100.885    87.740    59.463    53.749

13-20 anni      104.921    91.249    62.436    56.651

20-27 anni      109.117    94.899    65.557    59.710

oltre 27 anni      113.482    98.695    68.835    62.935

  • * 1)  Quota fissa del compenso per assistito (Onorario Professionale)
    Tali importi con decorrenza 1° gennaio 2000, saranno aumentati dell'indice ASTAT per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
    Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo 38, l'onorario professionale è aumentato del 6 %.
  • ** 2)  Quota variabile del compenso per assistito
    Ai medici di medicina generale, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:
    compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, progetti obiettivo.
    • A)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
      Ai medici spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C).
    • B)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 37, lettere a), b) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere E), F) e G) del presente accordo.
      L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui agli allegati E), F) e G) non possono comunque superare il 100 % dei compensi annuali di cui all'articolo 44, lettere A), B), C), D) ed E) del precedente accordo e dal 1° gennaio 2000 il 100 % dell'onorario professionale di cui al presente articolo, comma 4, punto 1).
    • C)  Maggiorazioni per zone disagiatissime
      Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissima sede, per un periodo di 2 anni, un'indennità mensile di lire 1.000.000. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi e con decorrenza 1° gennaio 2000, tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 % dell'onorario professionale di cui al comma 4, punto 1) del presente articolo. Fino al 31 dicembre 1999 rimane in vigore la precedente regolamentazione.
      I seguenti comuni sono identificati disagiatissime sedi: Anterivo, Trodena Lauregno, Proves, Senale - S. Felice, Moso in Passiria, Predoi.
      Requisiti per ottenere tale indennità sono la residenza e l'ambulatorio principale nel comune identificato disagiatissima sede. Nelle disagiatissime sedi composte da più comuni deve essere garantita l'assistenza ambulatoriale in tutti i comuni.
    • D)  Indennità di collaborazione informatica
      Dal 1° gennaio 1998 a tutti i medici di medicina generale che utilizzano apparecchiature e programmi informatici finalizzati alla gestione della scheda sanitaria individuale del paziente ad esclusivo uso del medico, alla elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, alla stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta una indennità forfettaria mensile di lire 300.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza, ove non già rilasciata.
    • E)  Indennità di collaboratore di studio medico
      Ai medici di medicina generale che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta una indennità omnicomprensiva pari a lire 200.000 mensili con un numero di assistiti fino a 1500 e un collaboratore assunto per almeno 10 ore sett.li e pari a lire 300.000 mensili con un numero di assistiti oltre 1500 e un collaboratore assunto per almeno 15 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata.
    • F)  Indennità di bilinguismo
      Ai medici di medicina generale già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.
    • G)  Progetti obiettivo
      Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia lire 1,5 miliardi da destinare a progetti obiettivo nell'ambito della Medicina Generale, importo cumulabile negli anni successivi ove non completamente utilizzato, a cui i medici di medicina generale possono liberamente partecipare.
      Entro il 31 marzo di ogni anno le Società Culturali di Medicina Generale, il Sindacato Unitario Provinciale Medici di Medicina Generale e l'Assessorato alla Sanità, concordano i progetti obiettivo per l'anno seguente, identificati anche tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale, sentito il Servizio per la Medicina di Base competente per territorio.
      Entro il 30 giugno la Provincia identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo.
      Al di fuori dei progetti obiettivo possono essere attivati eventuali progetti pilota con modalità da indentificare da parte del comitato ex articolo 12.
      Con decorrenza 1° gennaio 2000 e nell'ambito di quanto previsto dal 1. capoverso della lettera G) del presente articolo, viene attivato il progetto obiettivo "Medicina Generale" a cui possono aderire i medici di medicina generale che dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 15/68 di svolgere solo ed esclusivamente attività convenzionata di medicina generale.
      La partecipazione a tale progetto obiettivo comporta l'incompatibilità a svolgere ogni altra attività medica, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del presente accordo e della libera professione svolta nei riguardi dei propri assistiti nello studio medico sede dell'attività convenzionata e relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.
      I medici partecipanti a tale progetto obiettivo devono aumentare l'orario giornaliero di apertura dello studio medico di ½ ora se con un numero di scelte fino a 1000 rispettivamente di 1 ora se con un numero di scelte oltre 1000.
      A fronte di tali impegni, viene riconosciuto ai medici di medicina generale l'aumento mensile del 10 % dell'onorario professionale fino alla concorrenza massima di lire 500 milioni annui da suddividere fra i medici partecipanti. Ove a seguito della preventiva ricognizione ai fini di identificare il numero dei medici partecipanti a tale progetto dovesse essere superato il budget economico stabilito, la percentuale del 10 % verrà proporzionalmente ridotta.
      I medici interessati dovranno dichiarare all'Assessorato alla Sanità la propria adesione al presente progetto entro e non oltre il 20 novembre 1999.
      Il comitato ex articolo 12 dovrà valutare le domande di adesione al progetto obiettivo entro e non oltre il 10 dicembre 1999, identificando, in base al numero degli ammessi al progetto, la percentuale di aumento dell'onorario professionale - non modificabile a seguito di eventuali successive rinunce - da riconoscere ai medici partecipanti.
      Entro il 17 dicembre 1999 tutti i medici dovranno ricevere comunicazione relativamente all'ammissione o all'esclusione del progetto. Agli ammessi verrà inoltre comunicato la percentuale di incremento dell'onorario professionale prevista.
      I medici ammessi dovranno confermare entro il 29 dicembre 1999 all'Azienda competente la propria partecipazione al progetto, pena la decadenza dallo stesso. I medici partecipanti al progetto non rispettanti le clausole di ammissione, verranno esclusi dal progetto obiettivo con decorrenza immediata.

(5) I compensi di cui al comma 4, punto 1) onorario professionale, sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza. I compensi di cui al comma 4, punto 2) quota variabile, sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
Le variazioni di retribuzione relativa ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 31 luglio, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1° agosto e il 31 dicembre.

Art. 45 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)

(1) Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l' 8,125% a carico dell'Azienda e il 4,375% a carico del medico.

(2) I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

(3) Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi alle lettere A) e C) dell'articolo 44 del precedente accordo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Dal 1° gennaio 2000 l'onere posto a carico del servizio pubblico è pari allo 0,50 % del 50% (zero virgola cinquanta per cento del cinquanta per cento)dell'onorario professionale di cui all'articolo 44, comma 4, punto 1) del presente accordo.

(4) Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all' E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale è stato stipulato apposito contratto di assicurazione in campo nazionale.

Art. 46 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria delle Aziende)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base, procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

(2) I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. Tale attività rientra nei compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa.

Art. 47 (Attività integrative)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, lettera e) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, in Provincia di Bolzano il medico di medicina generale può espletare attività:

  • -  in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall' articolo 29 del presente accordo;
  • -  in forma associata;
  • -  per il rispetto dei livelli di spesa programmata.

Art. 48 (Prestazioni e attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, sentita la commissione di cui all'articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica le prestazioni e le attività aggiuntive a cui i medici di medicina generale possono volontariamente aderire, individuate tra le seguenti:

  • -  interventi sanitari relativi all' età anziana;
  • -  assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
  • -  processi assistenziali riguardanti malattie sociali (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
  • -  ssistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale;
  • -  sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
  • -  partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale;
  • -  prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall' accordo prov.le allegato C) parte "A" e "B";
  • -  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo ecc.) nei confronti dei singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  • -  attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane;
  • -  partecipazione a procedure di verifica di qualità;
  • -  svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
  • -  attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione;
  • -  fornitura di dati sanitari ai fini epidemiologici;
  • -  attività di medicina preventiva in età evolutiva.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici di medicina generale partecipanti a tali attività integrative.

(3) La commissione provinciale di cui all'articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

(4) Con decorrenza 1° gennaio 2000 l'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, è regolamentata come da Allegato B).

Art. 49 (Associazionismo medico)

(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i medici di medicina generale possono attivare forme associative che prevedano:

  • -  la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
  • -  l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la medicina generale;
  • -  la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra di esse.

(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di medicina generale in particolare:

  • -  prestazioni diagnostiche;
  • -  assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • -  assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.

(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 48 e 50.

(4) Ai medici di medicina generale espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.

(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai medici di medicina generale che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, dal 1° gennaio 2000 l'onorario professionale di cui all'articolo 44, comma 4, punto 1, viene ridotto dell' 1,5 %.

(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.

(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 50 (Livelli di spesa programmata)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base delle medie nazionali della spesa storica e dei parametri di spesa per assistito, fissano i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati ai quale fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del medico di medicina generale.

(2) Tali criteri dovranno prevedere:

  • -  le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche, convenzionate e non, e di ricovero;
  • -  le modalità di calcolo del livello di spesa programmata tenendo conto:
    • a)  della popolazione pesata per età e sesso e per particolari patologie;
    • b)  del confronto dei costi aziendali provinciali con quelli nazionali;
    • c)  del finanziamento dei livelli uniformi di assistenza.
  • -  le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti.

(3) Il rispetto da parte dei medici di medicina generale del livello di spesa programmata comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la corresponsione di una quota annua pari al 40% della differenza tra la spesa sanitaria programmata e quella effettivamente sostenuta, di cui il 75% di diretta spettanza al medico che ha rispettato il tetto di spesa programmata e il rimanente 25% da suddividere tra tutti i medici del distretto o dell'ambito territoriale di riferimento. Nulla è richiesto al medico che non ha rispettato il livello di spesa programmata.

(4) Sulla minor spesa indotta, il 5% è destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11.

(5) La Commissione ex articolo 12 cura le modalità di attivazione del presente articolo che dovrà entrare in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2000.

Capo III
Continuità assistenziale ed assistenza ai turisti

Art. 51 (Continuità assistenziale)

(1) Fatti salvi i principi di cui all'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.

(2) Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola, di associazionismo medico e/o di cooperativa, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

  • A)  Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi
    Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano, Tires e Vadena, l'Azienda U.S.L. continua a garantire il servizio di continuità assistenziale ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, applicando il compenso di lire 35.000 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta:
    Per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, con decorrenza 1° luglio 1998, sull'importo di lire 35.000 viene riconosciuto un aumento pari al 2,4%. Con decorrenza 1° gennaio 2000 spetta il compenso orario omnicomprensivo di lire 35.850, che sarà aumentato dell'indice ASTAT per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
    Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di lire 3.500. L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.
    Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
    Su tutti i compensi di cui all'articolo 58 comma 1 del D.P.R. 484/96 e sull'indennità di bilinguismo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
    Inoltre l'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci previste dall'articolo 58 del D.P.R. 484/1996, comma 1 (onorario professionale) e comma 4 (compenso aggiuntivo), affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo nazionale di cui al D.P.R. 484/1996 provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
  • B)  Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali
    Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale e non sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
    • 1.  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
      • a)  da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
      • b)  a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;
      •   Il compenso spettante ammonta a:
        lire 120.000 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
        lire 190.000 per notte per medico, se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma di turno.
        Se il servizio viene svolto a turno:
        lire 220.000 (2 medici);
        lire 260.000 (3 medici);
        lire 300.000 (4 medici);
        lire 340.000 (5 medici) per notte.
        Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
        Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna egli intende esplicare.
        Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
        Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda U.S.L. di appartenenza il riassunto dei turni di continuità Assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.
        Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2. mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.
    • 2.  Continuità assistenziale festiva e prefestiva
      In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa.
      Il compenso orario spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a lire 23.809.
      Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
      Sui compensi di cui ai punti 1 e 2 della lettera B), del presente articolo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
      Le Aziende provvederanno alla pubblicazione dei nominativi dei medici di turno nei quotidiani principali.

Art. 52 (Assistenza ai turisti)

(1) Le Aziende attivano nei maggiori centri turistici nei periodi di maggiore afflusso turistico un servizio stagionale di assistenza medica ai villeggianti, applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 1988, n. 3788 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Eventuali prestazioni richieste al medico di medicina generale saranno assoggettate alla regolamentazione delle visite occasionali (articolo 41, comma 3).

(3) Le prestazioni effettuate a favore dei cittadini in possesso del "Modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere di malattia in temporaneo soggiorno in Italia" devono essere notulate all'azienda territorialmente competente alle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 53 (Campo di applicazione e durata)

(1) Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dell'accordo, salvo le decorrenze indicate espressamente.

(2) Le norme contenute nel presente accordo sono vincolanti nei confronti dei medici di medicina generale della Provincia di Bolzano, con libertà di adesione alle iniziative previste dagli articoli 30, 42, 48 e 51.

Norma finale n. 1

I sanitari che risultano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

Norma finale n. 2

Le parti concordano di iniziare le trattative per il rinnovo della presente convenzione, almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso. Qualora non si addivenisse ad un rinnovo entro 6 mesi dalla scadenza, tutte le voci relative al trattamento economico devono essere adeguate, con decorrenza 1° luglio 2001, secondo gli indici ASTAT relativi al periodo 1° gennaio 2000 - 30 giugno 2001 e in modo analogo per gli eventuali successivi semestri, in attesa di ridiscutere i termini economici dell'accordo.

Norma finale n. 3

Le parti concordano che ogni problematica riguardante il presente accordo dovrà essere concordata con il Sindacato Unitario Provinciale Medici di Medicina Generale.

Norma finale n. 4

Le parti convengono che per la durata del presente accordo vengano confermati i componenti medici dei Comitati ex articolo 11 e ex articolo 12 attualmente in carica.

Norma finale n. 5

Le parti concordano che, ai fini del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 29, 2° comma, lettera e), dovrà essere specificata dall'Ente richiedente il tipo di attività sportiva svolta. Si precisa inoltre che nel concetto di "attività sportiva non agonistica" non rientrano le attività ludiche e spontanee (ad esempio gite o feste scolastiche) e le lezioni di educazione fisica rientranti quest'ultime nei programmi scolastici e aventi diversa regolamentazione.

Norma finale n. 6

Le parti concordano che nel corso del presente accordo saranno riviste le disagiatissime sedi di cui all'articolo 44, lettera C.

Norma finale n. 7

Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e/o apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al medico di medicina generale, ma solo esclusivamente di segnalazione.

Norma finale n. 8

Le parti concordano che entro il 30 giugno 2000 ai medici di medicina generale, su richiesta, verrà fornito apposito software per la consultazione del prontuario farmaceutico, che garantisca aggiornamenti in tempo reale. La scelta del software verrà concordato con il Sindacato Unitario Provinciale dei Medici di Medicina Generale entro il 31 marzo 2000.

Norma finale n. 9

Le parti concordano che i compensi di cui agli allegati E) ed F) verranno liquidati previa compilazione dei modelli 03.90.023 -11/95 -C.S./382.

Norma transitoria n. 1

Previa richiesta orale di un genitore o del legale rappresentante alle Aziende competenti, i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

Norma transitoria n. 2

Le parti concordano che, ai fini della inclusione nella graduatoria provinciale dei medici di medicina generale per l'anno 2000, i medici che abbiano presentato la domanda per l'iscrizione nella graduatoria, pur non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c) del presente accordo, possano essere iscritti nella stessa a condizione che presentino l'attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993 n. 14 entro il 31 dicembre 1999.

Dichiarazione a verbale n. 1

Viene confermata la commissione in carica disciplinante i rapporti tra l' équipe ospedaliera e i medici di medicina generale.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ne subordinano l'accettazione alla contemporanea entrata in vigore sia della parte normativa che di quella economica. Eventuali modifiche in corso di approvazione dovranno essere preventivamente concordate dalle parti.

Dichiarazione a verbale n. 3

Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici del presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le parti chiariscono che la dizione "medici di medicina generale" si riferisce ai medici espletanti attività assistenziali ai sensi del presente accordo.

ALLEGATO A 2)

2)

Omissis.

ALLEGATO B (articolo 48)
Regolamento dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256

Presupposti per svolgere l'attività di tutor:

  • -  esistenza di adeguato spazio (due studi professionali) al fine di garantire il diritto al lavoro autonomo del medico di formazione - la parte pubblica si riserva di verificare l' idoneità dei locali;
  • -  frequenza di un corso di tre giorni;
  • -  almeno otto anni di esperienza come medico di medicina generale;
  •   In casi motivati il Comitato Tecnico Scientifico può concedere delle eccezioni a tali presupposti;

Obblighi:

  • -  un incontro annuale di scambio di esperienze tra i tutori;
  • -  un colloquio settimanale col medico in formazione sulla base dell' elenco degli obiettivi relativo alle tre fasi della formazione e del modulo di valutazione;
  • -  compilazione del modulo di valutazione per il tirocinante; il tirocinante dichiara di essere stato messo o meno a condizioni di raggiungere gli obiettivi previsti dal periodo di formazione su un modulo apposito;
  • -  indicazione di attività da svolgere all' infuori dell'orario ambulatoriale per adempiere all'obbligo di ore di presenza previsto dal regolamento del corso;

Trattamento economico

Al medico che svolge l'attività di tutor è riconosciuto un compenso di lire 1.650.000 lorde + IVA per ogni fase di nove settimane.

ALLEGATO C (artt. 30 - 41 p. F)
Prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di medicina generale sono quelle elencate in calce al presente allegato C, nel nomenclatore - tariffario.
Tra queste, al fine di venire incontro alle esigenze dei pazienti, i medici di medicina generale si impegnano ad eseguire negli studi medici, secondo scienza e coscienza, le medicazioni successive alla prima, la rimozione dei punti di sutura e conseguente medicazione, l'asportazione di tappo di cerume, il tamponamento nasale anteriore.
L'Azienda U.S.L. competente per territorio, con modalità da individuare e concordare in loco nell'ambito del comitato ex articolo 11, si impegna a gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti da attività di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere economico.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico invia entro la fine del mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente
Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito.
Eventuali riepiloghi inviati oltre il limite fissato al primo capoverso del presente comma, vengono liquidati entro i sei mesi successivi alla data di presentazione.

(5) Al medico spettano i compensi omnicomprensivi, con esclusione di quelli previsti alla lettera B), indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.
I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).

(6) I dati relativi all'andamento delle prestazioni aggiuntive rientrano tra quelli da sottoporre alla Commissione professionale provinciale di cui all'articolo 15 del presente accordo.

(7) Le Aziende, previo parere favorevole del comitato ex articolo 12, che deve altresì quantificarne la retribuzione, possono identificare ulteriori prestazioni aggiuntive da inserire nel nomenclatore tariffario.

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

  • A)  Prestazioni eseguibili senza autorizzazione       nuove tariffe
    • 1)  Prima medicazione (*)            45.000
    • 2)  Sutura di ferita superficiale          75.000
    • 3)  Successive medicazioni            30.000
    • 4)  Rimozione di punti di sutura e medicazione        45.000
    • 5)  Cateterismo uretrale nell' uomo          60.000
    • 6)  Cateterismo uretrale nella donna          30.000
    • 7)  Tamponamento nasale anteriore          30.000
    • 8)  Fleboclisi (unica eseguibile in caso di intervento di urgenza)    45.000
    • 9)  Lavanda gastrica              75.000
    • 10)  Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica    22.500
    • 11)  Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**)      30.000
    • 12)  Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico
      (solo su pazienti non ambulanti)          15.000
    • 13)  Rimozione corpo estraneo dall' occhio        45.000
    • 14)  Asportazione tappo di cerume          22.500
    • 15)  Ciclo di fleboclisi, (per ogni fleboclisi)        30.000
    • 16)  Ciclo curatico di iniezioni endovenose (per ogni iniezione)    22.500
    • 17)  Vaccinazioni non obbligatorie (****)        22.500
    • 18)  Ciclo aereosol o inalazioni caldo umide nello studio
      professionale del medico (per prestazione singola) (***)    4.500
    • 19)  Iniezione endovenosa            22.500
  • B)  Prestazioni aggiuntive retribuite sia singole (per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio di patologie) che programmate (nell' ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 48). A titolo esemplificativo:

Anziani:

  • -  test psicoattitudinali
  • -  test per valutazione di abilità e di socializzazione
  • -  test verbali e non, per valutazione cognitiva

Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

  • -  patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi
  • -  patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.)
  • -  neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavanda vescicale, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant' altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico;
  • -  patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi;
  • -  patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***)
  • -  patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uruflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale;
  • -  pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede provinciale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato.

ALLEGATO D 2)

2)

Omissis.

ALLEGATO E (articoli 30 - 37)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  • -  monitoraggio dello stato di salute dell' assistito;
  • -  controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  • -  indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
  • -  indicazioni ai familiari, o al personale addetto all' assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  • -  indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
  • -  collaborazione con il personale dei servizi sociali dell' Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
  • -  predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  • -  attivazione degli interventi riabilitativi;
  • -  tenuta al domicilio di un' apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulle quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare quali ad esempio:

  • a)  impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  • b)  impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in piano alto e senza ascensore);
  • c)  impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
    • -  insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
    • -  insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
    • -  arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
    • -  gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
    • -  cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
    • -  paraplegici e tetraplegici.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal medico di medicina generale, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di medicina generale con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di medicina generale emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato concordano:

  • A)  la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell' assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
  • B)  la periodicità settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell' intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  • C)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Compenso economico)

(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante a lire 50.000 per accesso e il pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive erogate.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Il medico segnala all'Azienda tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. Il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato all'Azienda dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed i coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO F (articoli 30 - 37)
Assistenza domiciliare integrata

Art. 1 (Prestazioni)

(1) L'assistenza domiciliare integrata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:

  • -  di medicina generale;
  • -  di medicina specialistica;
  • -  infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
  • -  di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende;
  • -  di assistenza sociale.

(2) Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.

(3) L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.

Art. 2 (Attivazione dell'assistenza integrata)

(1) Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.

(2) Salva diversa determinazione concordata tra il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio - ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:

  • -  malati terminali;
  • -  incidenti vascolari acuti;
  • -  gravi fratture in anziani;
  • -  forme psicotiche acute gravi;
  • -  riabilitazione di vasculopatici;
  • -  malattie acute temporaneamente invalidanti nell' anziano (forme respiratorie e altro);
  • -  dimissioni protette da strutture ospedaliere.

(3) Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:

  • a)  responsabile del reparto ospedaliero all' atto delle dimissioni;
  • b)  medico di medicina generale;
  • c)  servizi sociali;
  • d)  familiari del paziente.

(4) Entro 24 - 48 ore dalla segnalazione il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.

(5) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" e il medico di medicina generale concordano:

  • 1)  la durata presumibile del periodo di erogazione dell' assistenza integrata;
  • 2)  gli interventi concordati con gli altri operatori sanitari;
  • 3)  gli interventi degli operatori sociali concordati con il responsabile del servizio sociale del distretto;
  • 4)  la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso;
  • 5)  i momenti di verifica comune all' interno del periodo di effettuazione del servizio.
  • 6)  Il medico di medicina generale nell' ambito del piano di interventi:
    • -  ha la responsabilità unica e complessiva del paziente;
    • -  tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari e sociali riportano i propri interventi;
    • -  attiva le eventuali consulenze specialistiche;
    • -  coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.

Art. 3 (Retribuzione)

(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante a lire. 70.000 per accesso e il pagamento delle eventuali prestazioni aggiuntive erogate.

(2) Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le scadenze stabilite.

(3) Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 4 (Modalità di pagamento)

(1) Il medico segnala all'Azienda tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Previo riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato all'Azienda dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.

(3) Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione.

(4) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti;

(5) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi;

Art. 5 (Documentazione di distretto)

(1) Presso ogni distretto è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.

Art. 6 (Riunioni periodiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato promuove una riunione trimestrale con i coordinatori dei distretti e con i membri del Comitato consultivo di Azienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.

(2) Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generale in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.

(3) Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.

Art. 7 (Verifiche)

(1) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed i coordinatori del distretto possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.

ALLEGATO G (artt. 30 - 37)
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività

(1) Per residenze protette si intendono l'infermeria di Sarentino nonché i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 delle legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con le Aziende una convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6, del 10 gennaio 1994.

  • 1)  Assistenza medica nell' infermeria di Sarentino
    Al medico che garantisce l'assistenza nell'infermeria di Sarentino, convenzionata con l'Azienda Centro-Sud, spetta la quota giornaliera di lire 70.000.
    Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale del distretto, la quota giornaliera va ripartita tra gli stessi secondo gli accordi presi tra di loro e comunicati all'Azienda.
    Il medico o i medici, oltre alle urgenze, devono garantire una presenza giornaliera, documentata dall'infermeria.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    La quota di cui sopra spetta al medico che esplica il servizio di continuità assistenziale in forma di disponibilità, garantendo almeno un accesso giornaliero.
  • 2)  Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi del Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.
    Per l'assistenza medica agli iscritti non autosufficienti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10. gennaio 1994, ai medici di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico, viene riconosciuto il compenso di lire 65.000 mensili per ogni paziente.
    Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale la rispettiva quota mensile va ripartita tra gli stessi secondo accordi presi tra di loro e comunicati all'azienda. Gli accessi di assistenza avvengono in base alle necessità ed includono anche i colloqui con il personale specializzato ed i dirigenti delle strutture.
    Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.
    Quando i medici di medicina generale saranno disponibili ad assistere secondo le modalità di cui sopra i pazienti delle sopracitate strutture - anche in ambito cittadino - le modalità di cui sopra saranno estese a tutto l'ambito provinciale.

ALLEGATO H 2)

2)

Omissis.

indice
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ActionActionE Salute mentale
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ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActionc) Accordo 15 settembre 2008
ActionActiond) Accordo 5 maggio 2009
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionf) Accordo 14 luglio 2015,
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
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