(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, le OO. SS. firmatarie del presente accordo ed eventuali associazioni culturali provinciali dell'area pediatrica emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra, anche in relazione all'attuazione di progetti obiettivo.
(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare organizzazioni o istituzioni competenti. L'Azienda adotta i provvedimenti - se necessario - a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento.
(3) A livello provinciale i soggetti di cui al comma 1 scelgono annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:
- - i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
- - i bisogni professionali dei pediatri;
- - i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.
(4) I corsi si svolgono, salvo casi particolari, il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie per almeno 32 ore annue. Al pediatra è fatto obbligo di frequentare per almeno 16 ore annue i corsi organizzati dalla Provincia stessa di cui ai commi 2 e 3, mentre ha facoltà per le restanti ore di aggiornamento obbligatorio (almeno 16) di:
- A) partecipare a corsi di aggiornamento organizzati da associazioni culturali provinciali operanti nell' area pediatrica ed a congressi di interesse pediatrico, anche all'estero. Per tale partecipazione è previsto un rimborso delle spese di viaggio e d'iscrizione, fino alla quota massima di lire 500.000 annue, previa comunicazione alla Azienda e sentito il parere della commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
- B) frequentare reparti di pediatria, ambulatori di interesse pediatrico.
(5) Le Aziende al termine di ciascun corso di cui al comma 2 rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. Sarà invece compito del pediatra fornire, se richiesti, alle Aziende gli attestati dei corsi di cui al comma 4, punti A) e B).
(6) I singoli corsi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione).
(7) Per la loro attività gli animatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.
(8) Con accordi a livello provinciale tra l'Ordine dei medici, i sindacati firmatari del presente accordo, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della Pediatria di base.
(9) L'attività di animatore non comporta una riduzione di massimale.
(10) A cura della Provincia gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo provinciale tenuto dal Comitato Provinciale ex articolo 12.
(11) I corsi di cui al comma 8 sono a carico del Servizio Sanitario Provinciale. La Provincia stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento, ripartendole tra le Aziende che sono tenute a utilizzarle a tale scopo.
(12) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità né riduzione del massimale.
(13) Le parti del presente accordo provinciale concordano la necessità di sensibilizzare i Direttori di Specialità in Pediatria che collaborano con la Provincia Autonoma al fine di rendere possibile agli specializzandi, per un periodo all'anno concordato, di svolgere attività professionale di sostituzioni nella pediatria di base.
(14) Il pediatra è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio, di cui al comma 2. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.