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In vigore al: 04/10/2016

p) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 36451)
Nuova determinazione delle sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici - revoca della delibera n. 4518 del 23 luglio 1990

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

di determinare le sanzioni amministrative per trasgressione delle sottoindicate norme di vincoli paesaggistici, salvo, che il fatto non venga punito più severamente da altre disposizioni legislative, come segue:

1)

Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.

Art. 1 (Circolazione, divieti di accesso)

  • 1)  lire 35.000 a lire 210.000 per violazione delle disposizioni sulla circolazione con veicoli a motore su strade chiuse al traffico, sui limiti di velocità e sui divieti di sosta e parcheggio. La sanzione è ridotta a lire 60.000 qualora il trasgresso avesse avuto diritto ad ottenere l' autorizzazione di transito, ma abbia omesso di richiederla;
  • 2)  lire 30.000 a lire 180.000 per la mancata esposizione o l' esposizione in maniera non visibile nel o sul veicolo a motore dell'autorizzazione e/o per la mancata esibizione della stessa su richiesta dell'agente di vigilanza, nonché per la mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio;
  • 3)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione o parcheggio con qualsiasi tipo di veicolo a motore, comprese le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti della neve, i campers, le roulottes, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale, compresi i sentieri, le mulattiere ed i tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione. È fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di un innevamento sufficiente per i mezzi battipista gatti della neve, motoslitte, ecc.) per il solo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia da discesa che da fondo, lungo i tracciati previsti nei singoli piani urbanistici comunali;
  • 4)  lire 35.000 e lire 210.000 per la circolazione con macchine agricole, qualora non siano destinate all' esecuzione di lavori agricoli forestali;
  • 5)  lire 250.000 a lire 480.000 per violazione del divieto di atterraggio, di decollo e di sorvolo a quota inferiore dal suolo di quella stabilita nel decreto di vincolo paesaggistico con veicoli a motore;
  • 6)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di andare in bicicletta;
  • 7)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di navigazione;
  • 8)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di cavalcare;
  • 9)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di accesso;
  • 10)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di fare il bagno.

Art. 2 (Tutela del suolo, delle acque e contro i rumori)

  • 11)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di abbandono al suolo di residui cartacei, rifiuti e simili;
  • 12)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata per superfici maggiori a 10 m ² di lire 10.000 al m² per la violazione del divieto di deposito di rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere;
  • 13)  lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione del divieto dell' inquinamento delle acque e per scarichi di acque di rifiuto;
  • 14)  lire 50.000 a lire 300.000 per 10 metri, aumentata di lire 10.000 per ogni metro in più, per l' intubamento o il riempimento non autorizzato di acque e corsi d'acqua, nonché per la deviazione delle acque scorrenti nel biotopo;
  • 15)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata persuperfici maggiori a 20 m ² di lire 5.000 al m² per violazione del divieto di cambiamenti di coltura, prosciugamenti del terreno, opere in bonifica, spianamenti di qualsiasi tipo, movimenti di terra, estrazioni di torba, nonché di attività che comportano la distruzione del manto vegetale naturale;
  • 16)  lire 50.000 a lire 100.000, aumentata per superfici maggiori a 50 m ² di lire 2.000 al m² per la violazione del divieto di bruciare il manto vegetale;
  • 17)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata per quantità maggiori a 10 m³ di lire 10.000 al m³ per violazione del divieto di prelevamento di materiale di qualsiasi genere.

Art. 3 (Limitazione del diritto di godimento)

  • 18)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata per superfici maggiori a 50 m ² lire di 2.000 al m² per violazione del divieto di sfalcio di canneto, cariceto o prati da strame, dal 15 marzo all'1 settembre;
  • 19)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di pascolo;
  • 20)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata per superfici maggiori a 1.000 m ² di lire 100.000 per ogni 1.000 m² o una frazione di essa per violazione del divieto di concimazione con fertilizzanti chimici o liquame;
  • 21)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata per superfici maggiori a 20 m ² di lire 5.000 al m² per violazione del divieto dell'uso di erbicidi, insetticidi, funghicidi ed altri pesticidi.

Art. 4 (Flora, fauna, funghi e minerali)

  • 22)  lire 25.000 a lire 150.000 per 10 piante, aumentata di lire 10.000 per ogni quantità di 10 piante in più, per violazione del divieto di raccogliere o detenere qualsiasi specie erbacea o arbustiva;
  • 23)  lire 35.000 a lire 210.000 per violazione del divieto della raccolta ed il possesso di funghi;
  • 24)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di manomissione di fonti di alimentazione, dei posti di nidificazione, di cova e dimora come stagni, danneggiamento di larve, crisalidi, formicai e uova di tutte le specie;
  • 25)  lire 50.000 a lire 500.000 per violazione del divieto di catturare, violare o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca;
  • 26)  lire 100.000 a lire 500.000 per violazione del divieto di abbattere gli animali selvatici, compresa la caccia e la pesca;
  • 27)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di raccogliere minerali e fossili.

Art. 5 (Divieti generali)

  • 28)  lire 50.000 a lire 300.000, aumentata del triplo del valore economico per taglio di alberature senza autorizzazione paesaggistica, quando è prescritta;
  • 29)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di lasciar vagare i cani;
  • 30)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di campeggio con tende, roulottes, campers e simili;
  • 31)  lire 80.000 a lire 480.000 per violazione del divieto dello svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo;
  • 32)  lire 25.000 a lire 150.000 per violazione del divieto di accendere fuochi, fatta eccezione per i posti allo scopo attrezzati ed autorizzati;
  • 33)  lire 50.000 a lire 300.000 per violazione del divieto di usare armi che non siano da caccia o servizio ad uso legittimo, di sparare razzi e di provocare esplosioni;
  • 34)  lire 25.000 a lire 150.000 per chi turba la tranquillità con rumori molesti ed inutili;
  • 35)  lire 50.000 a lire 300.000 fermo restando l' obbligo di eliminare o di risarcire il danno provocato, per violazione del divieto di asportare, danneggiare o modificare attrezzature predisposte all'interno di zone protette.

Se la violazione dei divieti soprannominati avviene nell'ambito dei parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o piani paesaggistici, si applicano le sanzioni amministrative stabilite, aumentate del 50%.

Le sanzioni sopraindicate non vengono applicate, qualora per gli stessi fatti altre disposizioni di legge prevedono sanzioni maggiori.

La propria delibera n. 4518 del 23 Luglio 1990 è revocata.

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