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In vigore al: 04/10/2016

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1970, n. 27031)
Direttive generali ai Sindaci per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela del paesaggio

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1)

Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1970, n. 40.

Art. 0

  • 1)  I progetti elaborati e firmati dai rappresentanti provinciali nelle commissioni edilizie comunali nonché generalmente i progetti per l' approvazione dei quali i suddetti esperti hanno un interesse personale, devono essere trasmessi dal Sindaco, col parere della commissione edilizia comunale alla sezione tutela del paesaggio che si esprime ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della legge.
  •   Motivazione: La posizione del rappresentante della Provincia è stata rafforzata dalla nuova legge.  Gli è attribuita infatti la facoltà di chiedere l' invio di ogni pratica all'assessore provinciale nei casi in cui non è disposto ad assumersi la responsabilità di un'autorizzazione o di un diniego di autorizzazione.
  •   È presumibile che almeno nelle piccole comunità i Sindaci si affidino al parere dell' esperto. La sua obiettività, serenità e preparazione devono ritenersi fuori discussione.
  •   La sua posizione di autorità e di prestigio non deve fornirgli la possibilità di svolgere un ruolo privilegiato nell' ambito territoriale del Comune per i progetti nei quali è direttamente o indirettamente interessato.
  • 2)  Le domande di costruzione o di alterazione o modifica dei luoghi per i quali è stato imposto con provvedimento concreto del Presidente della giunta provinciale divieto assoluto di costruzione sono pure da inviare per l' autorizzazione alla sezione tutela del paesaggio. Questa direttiva si applica non soltanto per la particella fondiaria specifica considerata dal divieto assoluto di costruzione, ma anche per le adiacenze che si trovano nella stessa posizione dal punto di vista paesaggistico.
  •   In ogni altro caso (precedente provvedimento del Presidente della giunta provinciale, con il quale sia stata imposta l' elaborazione di una variante o la completa rielaborazione del progetto) la competenza per l'autorizzazione è del Sindaco ai sensi dell'articolo 8 della legge, sentita la commissione edilizia comunale.
  •   Motivazione: Ai sensi dell' articolo 23 i provvedimenti adottati in base alla legge preesistente rimangono in vigore. I divieti assoluti di costruzione sono espressioni concrete ed importanti del generale vincolo paesaggistico e perciò la loro conferma, modifica o abolizione devono essere disposte dall'autorità provinciale. In merito, questa direttiva si basa sulla necessità di conservare i più importanti obiettivi o risultati raggiunti.
  • 3)  Gli interventi sul territorio che comportano il dissodamento di bosco devono essere inviati con il parere della commissione edilizia comunale all' assessore provinciale competente.
  •   Motivazione: Ai sensi dell' articolo 11 della legge, l'assessore provinciale competente ha facoltà di intervenire nei casi di abbattimento di alberature, di alterazione dei margini del bosco e di manomissione del manto vegetale.
  •   Tra i casi espressamente elencati rientra come fattispecie più incisiva il dissodamento di bosco con conseguente cambiamento di coltura.  Questi cambiamenti di cultura richiedono oltre all' esame e l'autorizzazione dal punto di vista paesaggistico il parere dell'autorità forestale. La direttiva è giustificata perciò anche dal punto di vista formale per ottenere il necessario coordinamento.
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