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In vigore al: 04/10/2016

Deliberazione Azienda speciale servizi antincendi e per la protezione civile 26 novembre 2004, n. 481)
Modalità per il risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio

- omissis -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

d e l i b e r a

 

  1. di approvare le modalità per il risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio di cui agli allegati A e B facenti parte integrante della presente deliberazione;
  2. di revocare la propria deliberazione n. 8 del 06/05/2003.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

ALLEGATO A
Modalità per il risarcimento dei danni ai vigili del fuoco volontari in seguito ad infortunio occorso o ad infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio

Art. 1 Fonte giuridica ed ente competente

La fonte giuridica è l'articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, in seguito denominata legge provinciale.

L'ente competente per la concessione dei risarcimenti è l'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, di seguito denominata Azienda speciale.

Art. 2 Servizio antincendi

In caso di inabilità temporanea, invalidità permanente o decesso, a causa di infortunio occorso o di infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, i vigili del fuoco volontari infortunati o malati hanno diritto alle prestazioni di cui al punto 6.

Il servizio antincendi comprende tutte le attività, anche quelle dovute alla propria iniziativa, svolte dai membri dei Corpi dei vigili del fuoco volontari nell'esercizio della loro funzione.

Queste includono oltre agli interventi di soccorso e per l'estinzione degli incendi la prevenzione degli incendi ed ai soccorsi in caso di calamità, anche attività ispettive, di controllo, di sorveglianza e di amministrazione, esercitazioni, manutenzione e utilizzo di attrezzature e impianti, la partecipazione a corsi, addestramenti e riunioni, compresi l'andata ed il ritorno alla rispettiva destinazione.

Art. 3 Qualità di membro

La qualità di membro, presupposto per usufruire delle prestazioni di cui al punto 6, viene definita e regolata nel relativo statuto vigente dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Tutti i membri vengono iscritti in un apposito elenco.

Art. 4 Prestazioni di soccorso obbligatorie di terzi

Le persone obbligate a prestare la loro opera di cui all'articolo 18 e all'articolo 32, comma 10, della legge provinciale, hanno diritto, alle stesse condizioni, alla corresponsione delle indennità per infortunio o malattia previste per i vigili del fuoco volontari.

Tale circostanza deve essere comprovata da dichiarazione scritta dal Presidente della Provincia, dal sindaco o dal direttore operativo.

Art. 5 Denuncia

  • 5.1 Termine di denuncia e documenti
    Il responsabile del servizio deve presentare entro dieci giorni dopo l'infortunio o dopo l'accertamento della malattia una denuncia scritta. Alla denuncia deve essere allegato un certificato del medico curante o del relativo Servizio sanitario (certificato di inizio malattia). Analoga comunicazione deve essere presentata alla cessazione della malattia o comunque dal verificarsi delle condizioni fisiche che rendono possibile la ripresa del lavoro. Anche in questo caso deve essere presentato un ceritficato medico (certificato di fine malattia). L'intero decorso della malattia deve essere documentato con certificati medici. 2)
  • 5.2 Presentazione dei documenti
    Tutte le denunce, certificati medici, attestazioni e ulteriori documenti devono essere regolarmente presentati all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari che li trasmette successivamente all'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile. La denuncia d'infortunio deve essere trasmessa all'Azienda speciale entro 14 giorni dopo la data dell'infortunio. 3)
  • 5.3 Ricoveri
    Se viene scelto il ricovero in cliniche o case di cura privati o situati fuori della provincia di Bolzano, deve essere richiesta preventivamente l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. In casi di comprovata urgenza il responsabile del servizio può inoltrare la richiesta anche entro i tre giorni successivi dalla data del ricovero.
2)
Il punto 5.1 è stato così sostituito dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 13 giugno 2012, n. 26.
3)
Il punto 5.2 è stato così sostituito dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 13 giugno 2012, n. 26.

Art. 6 Prestazioni dell'Azienda speciale

Le prestazioni sono le seguenti:

  1. un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
  2. il pagamento delle spese per cure mediche, degenze in ospedale e in cliniche o case di cura, interventi chirurgici, terapie, medicinali e trasporto infermi;
  3. un indennizzo in capitale o una rendita annua per l'invalidità permanente;
  4. un assegno mensile per l'assistenza personale continuativa;
  5. una rendita annua, nonché un'assegnazione unica straordinaria ("una tantum"), ai superstiti aventi diritto nel caso di morte;
  6. un sussidio per le spese di viaggio e di soggiorno per le cure terapeutiche e per le spese di cura;
  7. la fornitura gratuita di apparecchi di protesi;
  8. un contributo sulle spese per adattamenti e ausili sanitari per disabili.

Art. 7 Indennità giornaliera per l'inabilità temporanea

L'indennità giornaliera spetta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilità e fino al giorno in cui la persona interessata può riprendere il proprio lavoro. La durata è comprovata dagli atti e dai certificati di cui al punto 5. L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea ammonta a 63,15 euro. Il pagamento avviene dopo la presentazione del certificato di fine malattia. 4)

A partire dal 25° giorno dell'inabilità temporanea la persona interessata può inoltrare la richiesta per il pagamento anticipato dell'indennità spettante fino ad allora.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale è autorizzato a concedere queste anticipazioni. Il provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale nella seduta immediatamente successiva.

4)
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea è stata, a partire dall'1.07.2014, determinata con il Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249 in € 76,97.

Art. 8 Rimborso delle spese per cure mediche, degenze in ospedale e in cliniche o case di cura, interventi chirurgici, terapie, medicinali e trasporto infermi

Le spese per le prestazioni di cui al punto 6, lettera b), direttamente connesse con l’infortunio o con la malattia, sono rimborsate per tutta la durata dell'inabilità temporanea, purché le prestazioni stesse siano state fornite esclusivamente da aziende sanitarie o da altri enti pubblici. 5)

Per il rimborso delle spese di cui al comma 1, sostenute dopo il termine del periodo di inabilità temporanea o successivamente alla concessione di una rendita, nonché per il rimborso delle spese per cure private sostenute durante o dopo il termine del periodo di inabilità temporanea o successivamente alla concessione di una rendita, la persona interessata deve presentare una domanda preventiva corredata da un certificato medico che dimostri la diretta connessione con l’infortunio o con la malattia. In casi di comprovata urgenza la domanda può essere presentata anche entro i tre giorni successivi alla data della prestazione.6)

La domanda viene esaminata dal medico di fiducia dell’Azienda speciale che esprime il proprio parere. Successivamente il Consiglio di amministrazione puòconcedere l’autorizzazione al rimborso delle prestazioni di cui sopra.

7)

Le relative fatture o ricevute devono essere presentate in originale e quietanzate. Queste vengono esaminate dal medico di fiducia dell’Azienda speciale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale è autorizzato, in casi urgenti, ad anticipare gli importi su richiesta della persona interessata, purché ogni singola prestazione non superi l’importo di 2.500,00 euro. Il provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale nella seduta immediatamente successiva.8)

5)
Il punto 8, comma 1, dell'allegato A è stato così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
6)
Il punto 8, comma 2, dell'allegato A è stato così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
7)
Il punto 8, comma 4, dell'allegato A è stato abrogato dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
8)
Il punto 8 è stato così sostituito dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 13 marzo 2008, n. 19.

Art. 9 Indennità per invalidità permanente (indennizzo in capitale oppure una rendita annua)

  • 9.1 Invalidità permanente
    La perdita completa e presumibilmente per l'intera vita dell'abilità al lavoro si definisce inabilità permanente assoluta. Si ha invece l'inabilità permanente parziale, quando l'abilità al lavoro è diminuita parzialmente, ma essenzialmente e presumibilmente per l'intera vita.
    Ai vigili del fuoco volontari, nel caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia, è corrisposta la rispettiva indennità con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea.
    Il grado di riduzione permanente dell'abilità al lavoro, quando questa risulta diminuita per un fatto precedente od estraneo al servizio antincendi, deve essere rapportato non all'abilità al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.
  • 9.2 Indennizzo in capitale e rendita annua
    Per infortuni e malattie, occorsi o contratte prima dell'entrata in vigore delle presenti modalità, viene corrisposta una rendita annua per l'invalidità permanente assoluta o parziale sulla base delle tabelle in vigore fino a quel momento (allegati C, D ed E) e assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di 23.050,00 euro. 9)
    Per infortuni e malattie, occorsi o contratte dopo l'entrata in vigore delle presenti modalità, si applica il regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico.
    Questo regolamento prevede un indennizzo erogato sotto forma di capitale oppure una rendita annua.
    L'indennizzo viene stabilito in base al grado della menomazione come segue:
    a) 0-5 per cento: nessun indennizzo;
    b) 6-15 per cento: indennizzo del danno biologico in capitale;
    c) 16-100 per cento: indennizzo del danno biologico in rendita annua ed indennizzo delle conseguenze patrimoniali con ulteriore quota di rendita.10)
  • L'indennizzo è calcolato in base alle seguenti tabelle:
    - tabella delle menomazioni;
    - tabelle per l'indennizzo del danno biologico in forma di capitale oppure di rendita annua;
    - tabella dei coefficienti per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, assumendo però come base di calcolo per l'ulteriore quota di rendita la retribuzione annua di cui al comma 1.
    Le tabelle elencate sono state approvate con decreto ministeriale 12/07/2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 luglio 2000, n. 172.
  • 9.3 Aumento della rendita annua
    Il beneficiario della rendita ha diritto all'aumento della stessa del cinque per cento, rispettivamente per il coniuge e per ciascun figlio avente i requisiti di cui al punto 11.1, lettera b).
9)
Il punto 9.2 è stato così modificato dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 29 novembre 2006, n. 52.
10)
La retribuzione annua come base di calcolo per le rendite è stata, a partire dall'1.07.2014, determinata con il Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249 in € 30.018,30.

Art. 10 Assegno mensile per assistenza personale continuativa

La rendita annuale può essere integrata da un assegno mensile di 450,00 euro nel caso di invalidità permanente conseguente a menomazioni o malattie elencate nell'allegato B "Tabella delle menomazioni che danno luogo all'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa". Questo assegno mensile sarà corrisposto per tutta la durata, nella quale sia indispensabile un'assistenza personale continuativa. L'assegno non è corrisposto se l'assistenza personale è garantita in altro modo o se viene rimborsata da altri enti pubblici. 11)

11)
L'assegno mensile per assistenza personale continuativa è stato, a partire dall'1.07.2014, determinato con il Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249 in € 532,21.

Art. 11 Rendita a favore dei superstiti

  • 11.1 Importo della rendita
    Se l'infortunio o la malattia hanno per conseguenza la morte di un membro del Corpo dei vigili del fuoco volontari, ai superstiti spetta, dal giorno della morte, una rendita annua alle seguenti condizioni. Base di calcolo è la retribuzione annua di cui al punto 9.2.
    a) Il 50 per cento spetta al coniuge superstite fino alla morte oppure fino ad un nuovo matrimonio. In caso di matrimonio è corrisposta un'unica somma pari a tre annualità di rendita.
    b) Il 20 per cento spetta a ciascun figlio nato nel matrimonio, fuori del matrimonio – riconosciuto o riconoscibile – e adottivo fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età. La misura è elevata al 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e se, nel caso di figli adottivi, sono deceduti anche entrambi gli adottanti; in caso di figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti o riconoscibili dalla persona deceduta, la stessa percentuale spetta anche all’orfano di un solo genitore. Il 40 per cento spetta inoltre al figlio superstite di genitore divorziato, salvo che al coniuge divorziato sia riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti. Per i figli viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, le suddette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se frequentano una scuola superiore o professionale, oppure per tutta la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età. Se i figli superstiti non sono abili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui alla presente lettera, dal giorno della nascita, anche i figli già concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presume concepito alla data dell'infortunio il figlio nato entro trecento giorni da tale data. 12)
    c) In mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta, fino alla morte, a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, se viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso. 13)
    d) In mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta anche a ciascuno dei fratelli e delle sorelle viventi a carico della persona infortunata, alle stesse condizioni stabilite per i figli.14)
    La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti non può superare l'importo dell'intera retribuzione annua di cui al punto 9.2. Nel caso in cui la somma predetta superi quella del sopra citato punto, le singole rendite sono corrispondentemente ridotte entro il suddetto limite. Qualora una o più rendite vengono in seguito a mancare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla raggiungimento di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può essere superata la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto.
    11.2 Equiparazione
    Agli effetti dei punti 11.1 e 11.3:
    • a) ai figli sono equiparati gli altri discendenti viventi a carico della persona defunta, che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati;
    • b) agli ascendenti sono equiparati gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati. 15)
  • 11.3 Assegnazione "Una tantum"
    Al coniuge superstite è corrisposto oltre alla rendita un assegno in un'unica soluzione di 1.650,00 euro. In mancanza del coniuge, questa assegnazione spetta, nel seguente ordine, ai figli, anche adottivi, oppure ai genitori, anche adottanti, o agli altri ascendenti, se sussistono i requisiti di cui al punto 11.1, lettere b), c) e d).16)
    Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegnazione è corrisposta a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte della persona infortunata nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell’importo previsto per i superstiti aventi diritto alla rendita. 17) 18)
12)
La lettera b) del punto 11.1 dell'allegato A, è stata così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
13)
La lettera c) del punto 11.1 dell'allegato A, è stata così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
14)
La lettera d) del punto 11.1 dell'allegato A, è stata così sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
15)
Il punto 11.2 dell'allegato A è stato così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
16)
Il comma 1 del punto 11.3 dell'allegato A è stato così modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.
17)
L'assegno "una tantum" in caso di morte è stato, a partire dall'1.07.2014, determinato con il Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249 in € 2.132,45.
18)
Il punto 11.3, comma 2, dell'allegato A è stato così sostituito dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 636.

Art. 12 Cure terapeutiche

I vigili del fuoco volontari, in casi di invalidità permanente derivata da infortunio o malattia, possono richiedere un sussidio fino al 100 per cento delle spese di viaggio e di soggiorno per cure terapeutiche. Questo vale anche per le spese di cura non sostenute dalle aziende sanitarie.

Dopo la presentazione della rispettiva domanda, questa viene esaminata dal medico di fiducia dell'Azienda speciale, che propone la cura e la durata più adeguate al singolo caso. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale concede l'autorizzazione.

L'Azienda speciale sostiene anche le spese di viaggio e di soggiorno di coloro che accompagnano ad effettuare le cure e che sono titolari dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, di cui al punto 10. Le persone ammesse possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di cura.

L'effettuazione e la durata della cura come pure le spese di viaggio e di soggiorno saranno comprovate dal certificato della clinica presso la quale sono state effettuate le cure prescritte e dalle relative fatture quietanzate o altra documentazione probante (originali).

Art. 13 Protesi

La prima fornitura delle protesi è gratuita. Il loro rinnovo avviene pure gratuitamente su proposta del medico di fiducia dell'Azienda speciale, purché l'interessato abbia posto la migliore cura nella buona manutenzione degli apparecchi.

Art. 14 Adattamenti per disabili e presidi

Per la reintegrazione dei vigili del fuoco volontari con invalidità permanente nell'ambiente personale vengono concessi contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche nella propria abitazione, per l'acquisto o adattamento dei mezzi di locomozione e altri ausili necessari.

Dopo aver presentato la domanda agli Uffici provinciali competenti o ad altri enti pubblici è possibile richiedere all'Azienda speciale un contributo sulle spese fino al 100 per cento della differenza tra i costi riconosciuti e gli aiuti finanziari già concessi.

All'Azienda speciale va presentata tutta la documentazione riguardante il progetto e gli aiuti finanziari concessi.

Art. 15 Pagamento delle indennità

Le indennità e i risarcimenti approvati dal Consiglio di amministrazione vengono versati direttamente agli aventi diritto. Questi vengono informati per iscritto sull'ammontare delle prestazioni entro 30 giorni dalla concessione.

Art. 16 Revisioni

Su richiesta del titolare o su proposta del medico di fiducia il grado di invalidità può essere riveduto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro. La rendita annua verrà relativamente aumentata o ridotta. Gli indennizzi in capitale saranno, se necessario, compensati con indennità già liquidate oppure ancora spettanti.

Quando si tratta di diminuzione dell'attitudine al lavoro, questa deve derivare dall'infortunio o dall'infermità che hanno dato luogo alla liquidazione della rendita o dell'indennizzo in forma di capitale. La rendita annua è soppressa al raggiungimento del recupero dell'attitudine al lavoro, quando le premesse previste dal punto 9 vengono a mancare.

La prima revisione del grado di invalidità può aver luogo solo dopo un anno dalla data dell'infortunio o dell'infermità, oppure dopo sei mesi dalla costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte nel caso di infortunio o tre volte nel caso di malattia, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. L'ultima revisione può aver luogo a dieci anni dalla data dell'infortunio o a quindici anni dalla data di denuncia dell'infermità.

Art. 17 Servizio medico di fiducia

Per l'accoglimento e le cure ai vigili del fuoco volontari possono essere stipulate apposite convenzioni con ospedali pubblici e con istituti specializzati e di cura. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici condotti o liberi professionisti.

Inoltre possono essere incaricati di svolgere il servizio medico di fiducia uno o più medici, con i quali non è ancora stata stipulata una convenzione, stipulando con i medesimi apposite convenzioni.

Queste convenzioni sono rivolte a fissare il trattamento economico e le norme di servizio tra cui l'esame tecnico di tutte le pratiche sanitarie concernenti gli infortuni e le malattie dei vigili del fuoco volontari e le visite di controllo.

Per la persona interessata le visite di controllo nonché le cure ordinate dal medico di fiducia sono obbligatorie. In caso di rifiuto senza giustificato motivo questa persona perde il diritto alle prestazioni previste.

Art. 18 Responsabilità

I responsabili del servizio rispondono per i compiti assegnati con queste disposizioni, come gli amministratori e il personale provinciale, ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni penali.

Art. 19 Simulazione di fatti che non corrispondono alla verità

I vigili del fuoco volontari e le persone di cui all'articolo 18 e all'articolo 32, comma 10, della legge provinciale che hanno simulato un infortunio o una malattia o ne hanno aggravato le conseguenze o simulato una maggiore gravità, perdono il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le disposizioni penali.

Art. 20 Controlli

Il diritto alle prestazioni può essere verificato prima mediante visite di controllo di diverso tipo oppure richiedendo ulteriore documentazione. Inoltre è verificata annualmente la completezza e la veridicità di almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive di tutti i beneficiari.

I beneficiari da sottoporre a controllo sono determinati mediante sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal/la direttore/rice amministrativo/a dell'Azienda speciale, dal/la segretario/a dell'Azienda speciale ed un/a collaboratore/trice. Le operazioni di sorteggio effettuate e gli esiti dei controlli devono essere messe a verbale.

In casi accertati di irregolarità o di rimborsi già garantiti da altri enti pubblici concernenti le stesse spese o prestazioni, l'indennità viene revocata in tutto o in parte. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa richiesta devono essere restituiti gli importi già liquidati, inclusi gli interessi legali spettanti dalla data della liquidazione. I rispettivi beneficiari in ogni caso avranno prima la possibilità di giustificare la contestazione per iscritto.

Art. 21 Rivalutazione delle indennità

L'indennità giornaliera, la base di calcolo di cui al punto 9.2, l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, le rendite a favore dei superstiti e l'assegnazione "Una tantum" saranno aggiornati periodicamente sulla base delle circolari emanate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni per il settore industria.

Gli adeguamenti periodici saranno effettuati con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. 19)

Gli importi degli indennizzi per il danno biologico (indennizzo in capitale e rendite) corrispondono a quelli dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e vengono adeguati mediante le rispettive ivalutazioni.20)

19)
Vedi il decreto del Direttore di Ripartizione del 3 novembre 2014, n. 249.
20)
Il Punto 21 è stato così sosituito dall'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 1 dicembre 2009, n. 88.

Art. 22 Disposizioni transitorie e finali

Le presenti modalità entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

Tutte le pratiche riguardanti infortuni e malattie a decorrere dal 25 luglio 2000, nelle quali è stata constatata un'invalidità permanente di almeno il sei per cento, vengono riesaminate. I vigili del fuoco interessati hanno la possibilità di sottoporsi ad una visita medica in base alle nuove disposizioni e di richiedere – se spettante – un ulteriore indennizzo. I beneficiari di rendite, ai/alle quali in base a questa visita medica viene constatata o confermata un'invalidità permanente tra il sei ed il quindici per cento, possono scegliere tra l'indennizzo sotto forma di capitale oppure il proseguimento della rendita fino ad allora liquidata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto compatibile.

 

ALLEGATO B
Tabella delle menomazioni che danno luogo all'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa

Le monomazioni sono le seguenti:

  • 1. riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;
  • 2. perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
  • 3. lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
  • 4. amputazione bilaterale degli arti inferiori:
  • a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
  • b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
  • 5. perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
  • 6. perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
  • a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
  • b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
  • 7. alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
  • 8. malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

 

ALLEGATO C
(per infortuni e malattie avvenuti prima del 1º gennaio 2005) 21)

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendite base annue per ogni mille lire di retribuzione

Grado di Aliquota Rendita base annua inabilità percentuale per  lire 1000 di retribuzione annua

 

11 50,- 55

12 50,20 60

13 50,40 66

14 50,60 71

15 50,80 76

16 51,- 82

17 51,20 87

18 51,40 90

19 51,60 98

20 51,80 104

21 52,- 109

22 52,20 115

23 52,40 121

24 52,60 126

25 52,80 132

26 53,- 138

27 53,20 144

28 53,40 150

29 53,60 155

30 54,- 162

31 54,50 169

32 55,- 176

33 55,50 183

34 56,- 190

35 56,50 198

36 57,- 205

37 57,50 213

38 58,- 220

39 59.- 230

40 60,- 240

41 61,- 250

42 62,- 260

43 63,- 271

44 64,- 282

45 65,- 292

46 66,- 304

47 67,- 315

48 68,- 328

49 69.- 338

50 70.- 350

51 72,- 367

52 74.- 385

53 76.- 403

54 78,- 421

55 80.- 440

56 82,- 459

57 84,- 479

58 86,- 499

59 88,- 519

60 90,- 540

61 92,- 581

62 94,- 583

63 96,- 605

64 98,- 627

65 100,- 650

66 100,- 660

67 100,- 670

68 100,- 680

69 100,- 690

70 100,- 700

71 100,- 710

72 100,- 720

73 100,- 730

74 100,- 740

75 100,- 750

76 100,- 760

77 100,- 770

78 100,- 780

79 100,- 790

80 100,- 800

81 100,- 810

82 100,- 820

83 100,- 830

84 100,- 840

85 100,- 850

86 100,- 860

87 100.- 870

88 100,- 880

89 100,- 890

90 100,- 900

91 100,-- 910

92 100,- 920

93 100,- 930

94 100,- 940

95 100,- 950

96 100,- 960

97 100,- 970

98 100,- 980

99 100,- 990

100 100,- 1000

 

 

 

 

21)
L'allegato C è stato aggiunto dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 29 novembre 2006, n. 52.

ALLEGATO D
(per infortuni avvenuti prima del 1. gennaio 2005) 22)

 

Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata

  1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;
  2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
  3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi flaccida dei due arti inferiori;
  4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
    1. di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
    2. all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
  5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
  6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
    1. sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della gamba;
    2. sopra il terzo inferiore, rispettivamente dell'avambraccio e della coscia;
    3. Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
  7. Malattia o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

 

22)
L'allegato D è stato aggiunto dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 29 novembre 2006, n. 52.

ALLEGATO E
(per infortuni avvenuti prima del 1. gennaio 2005) 23)

 

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente

 

Sordità completa di un orecchio 11%

Sordità completa bilaterale 50%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

  1. con possibilità di applicazione di protesi efficace 11%
  2. senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30%

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25%

Esiti di frattura della clavicola bene consolidati, senza limitazioni dei movimenti del braccio
destro 5%
sinistro 5%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola
destra 50%
sinistra 40%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola
destra 40%
sinistra 30%

Perdita del braccio:

  1. per disarticolazione scapolo-omerale
    destro 85%
    sinistro 75%
  2. per amputazione al terzo superiore
    destro 80%
    sinistro 70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio
destro 75%
sinistro 65%

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano
destra 70%
sinistra 60%

Perdita di tutte le dita della mano
destra 65%
sinistra 55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo
destro 35%
sinistro 30%

Perdita totale del pollice
destro 28%
sinistro 23%

Perdita della falange ungueale del pollice
destro 15%
sinistro 12%

Perdita totale dell'indice
destro 15%
sinistro 13%

Perdita totale del medio
destro 12%
sinistro 12%

Perdita totale dell'anulare
destro 8%
sinistro 8%

Perdita totale del mignolo
destro 12%
sinistro 12%

Perdita totale della falange ungueale dell'indice
destro 7%
sinistro 6%

Perdita della falange ungueale del medio
destro 5%
sinistro 5%

Perdita della falange ungueale dell'anulare
destro 3%
sinistro 3%

Perdita della falange ungueale del mignolo
destro 5%
sinistro 5%

Perdita delle due ultime falangi dell'indice
destro 11%
sinistro 9%

Perdita delle due ultime falangi del medio
destro 8%
sinistro 8%

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare
destro 6%
sinistro 6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo
destro 8%
sinistro 8%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:

  1. in semipronazione
    destra 30%
    sinistra 25%
  2. in pronazione
    destra 35%
    sinistra 30%
  3. in supinazione
    destra 45%
    sinistra 40%
  4. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono-supinazione
    destra 25%
    sinistra 20%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi
destra 55%
sinistra 50%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

  1. in semipronazione
    destra 40%
    sinistra 35%
  2. in pronazione
    destra 45%
    sinistra 40%
  3. in supinazione
    destra 55%
    sinistra 50%
  4. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
    destra 35%
    sinistra 30%

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea
destra 15%
sinistra 12%

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

  1. in semipronazione
    destra 20%
    sinistra 15%
  2. in pronazione
    destra 25%
    sinistra 20%
  3. in supinazione
    destra 35%
    sinistra 30%

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 40%

Perditatotale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale e amputazione, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 75%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 60%

Perdita di una gamba per amputazione al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55%

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50%

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsea 25%

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16%

Perdita totale del solo alluce 7%

Per la perdita di ogni dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni dito perduto è valutato il 3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%

Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto 15%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11%

In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quelle del sinistro al destro.

 

23)
L'allegato E è stato aggiunto dalla deliberazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile dd. 29 novembre 2006, n. 52.
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ActionAction08/07/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004
ActionAction16/07/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
ActionAction20/07/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004
ActionAction21/07/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004
ActionAction30/07/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004
ActionAction05/08/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004
ActionAction16/08/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004
ActionAction16/08/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004
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ActionAction31/08/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004
ActionAction31/08/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004
ActionAction02/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004
ActionAction13/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004
ActionAction17/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004
ActionAction27/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 27.09.2004
ActionAction28/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004
ActionAction30/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004
ActionAction30/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004
ActionAction30/09/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004
ActionAction07/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004
ActionAction07/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004
ActionAction07/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004
ActionAction07/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004
ActionAction14/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004
ActionAction25/10/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004
ActionAction15/11/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
ActionAction22/11/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004
ActionAction23/11/2004 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 501 del 23.11.2004
ActionAction25/11/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
ActionAction23/12/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
ActionAction29/12/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
ActionAction29/12/2004 - Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
ActionAction15/01/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
ActionAction21/01/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
ActionAction23/01/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
ActionAction23/02/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
ActionAction21/01/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
ActionAction02/03/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
ActionAction23/03/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
ActionAction13/05/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 263 vom 13.05.2004
ActionAction05/07/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 332 vom 05.07.2004
ActionAction17/05/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004
ActionAction12/07/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004
ActionAction20/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004
ActionAction31/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004
ActionAction31/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004
ActionAction27/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004
ActionAction31/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004
ActionAction02/09/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004
ActionAction15/09/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004
ActionAction31/08/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004
ActionAction02/12/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 02.12.2004
ActionAction17/11/2004 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004
ActionAction08/04/2004 - LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionAction23/12/2004 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionAction21/12/2004 - CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionAction15/01/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2004, n. 2
ActionAction10/02/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 10 febbraio 2004, n. 5
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ActionAction05/03/2004 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionAction19/03/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2004, n. 9
ActionAction05/04/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 5 aprile 2004, n. 12
ActionAction08/04/2004 - Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 2
ActionAction08/04/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2004, n. 13
ActionAction14/04/2004 - Decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116
ActionAction19/04/2004 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionAction19/04/2004 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 2004, n. 1228
ActionAction23/04/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2004, n. 15
ActionAction23/04/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2004, n. 16
ActionAction12/05/2004 - Legge provinciale 12 maggio 2004, n. 3
ActionAction11/06/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2004, n. 19
ActionAction28/06/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2004, n. 148/1.4.
ActionAction01/07/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2004, n. 21
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ActionAction12/07/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2004, n. 23
ActionAction12/07/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2004, n. 24
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ActionAction17/09/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2004, n. 31
ActionAction17/09/2004 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2004, n. 32
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ActionAction14/10/2004 - Decreto legislativo 14 Oktober 2004, n. 283
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