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In vigore al: 04/10/2016

s) Contratto collettivo 13 luglio 2004 1)
Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2003-2004
1

1)

Pubblicato nel B.U. 27 luglio 2004, n. 30.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2004 salvo quanto previsto dal comma 2. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali ed, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

(2) Le norme risultanti dal rinnovo del CCNL concernenti il trattamento economico fondamentale trovano, con la stessa decorrenza prevista dal nuovo CCNL applicazione anche nei confronti del personale di cui al comma 1.

Art. 3 (Indennità provinciale)

(1) Per l'anno 2003 l'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è rideterminata, tenuto conto degli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2003 e degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per l'anno 2003; l'indennità compete nella misura e con le rispettive decorrenze indicate nell'allegato 1, tenendo conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

(2) Con decorrenza 1° gennaio 2004 rispettivamente 1° luglio 2004, l'indennità provinciale compete nella misura indicata nell'allegato 2, tenendo conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

(3) Gli aumenti degli stipendi tabellari che saranno previsti dal nuovo CCNL per gli anni 2004 e 2005, sono conguagliati mediante detrazione dall'indennità provinciale corrisposta nello stesso periodo. Tale detrazione ha effetto fino all'entrata in vigore del nuovo CCP.

(4) Ai fini di cui al comma 3 si terrà conto degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per gli anni 2004 e 2005, compreso l'eventuale aumento a titolo di recupero di inflazione per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

(5) L'importo mensile di 89,84 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato, con decorrenza 1° luglio 2003 a 92,74 euro e con decorrenza 1° luglio 2004 a 94,31 euro. Tali importi seguono in misura proporzionale gli aumenti degli stipendi di livello del personale provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 4 (Indennità speciale di seconda lingua)

(1) L'indennità per la seconda lingua di cui all'articolo 23 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è rideterminata, con decorrenza 1° luglio 2003, come segue:

  • a)  da 201,30 euro a 207,79 euro;
  • b)  da 168,03 euro a 173,45 euro;
  • c)  da 134,20 euro a 138,53 euro.

(2) L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata, con decorrenza 1° luglio 2004, come segue:

  • a)  da 207,79 euro a 211,32 euro;
  • b)  da 173,45 euro a 176,40 euro;
  • c)  da 138,53 euro a 140,88 euro.

(3) Gli importi di cui al comma 2 seguono in misura proporzionale gli aumenti degli stipendi di livello del personale provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) Per la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuibili spettano i compensi previsti dall'allegato 3 al presente contratto.

(2) I compensi di cui al comma 1 seguono, con decorrenza 1° settembre 2005, in misura proporzionale gli aumenti degli stipendi di livello del personale provinciale per l'anno 2005, escluso l'eventuale aumento a titolo di recupero di inflazione per l'anno 2004.

Art. 6 (Premi di produttività)

(1) Il fondo destinato ai premi di produttività di cui all'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 per l'anno scolastico 2003/04 è determinato nella seguente misura, compresi gli oneri riflessi a carico della Provincia: 4.500.000,00 euro.

(2) In caso di mancata entrata in vigore del nuovo CCP entro il 30 aprile 2005, il fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'anno scolastico 2004/05, nella misura di 5.500.000,00 euro.

(3) Il 50% del fondo di cui ai commi 1 e 2, al netto degli oneri riflessi a carico della Provincia, è destinato per il pagamento dell'importo base dei premi di produttività, ed il restante 50% è a disposizione per la distribuzione dei premi di produttività maggiorati. Il premio di produttività maggiorato assegnato al/la singolo/a docente non può comunque essere superiore al doppio dell'importo del premio base assegnato per ciascun anno scolastico.

(4) Il presente articolo sostituisce, per gli anni scolastici 2003/04 e 2004/05, quanto previsto dall'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)

(1) Qualora al/la dirigente scolastico/a sia attribuito un coefficiente teorico superiore a 1,2, l'indennità per il/la docente vicario/a di cui all'articolo 29 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è calcolata sulla base di tale coefficiente teorico.

Art. 8 (Aspettativa per mandato politico)

(1) Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, dell'allegato 4 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 trovano applicazione anche per il difensore civico/la difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 9 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003)

(1) L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80% a tutti gli effetti con riferimento all'intero periodo quinquennale, e ciò indipendentemente dall'articolazione quinquennale dell'orario di lavoro.

Art. 10 (Norme integrative ai fini dell'applicazione dell'aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Il personale in aspettativa parziale per prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale fruisce dei congedi retribuiti e non retribuiti ai sensi della vigente normativa prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

(2) Al personale di cui al comma 1 viene concesso nel corso dell'aspettativa in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi anche il congedo parentale per un massimo di 2 soluzioni. In tale caso l'aspettativa viene interrotta.

(3) I periodi di aspettativa interrotti ai sensi dei commi 1 e 2 sono intesi come unico periodo ai fini della fruizione dell'aspettativa medesima.

Allegato 3
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente

(1) I compensi per lavoro straordinario del personale docente sono stabiliti, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto, nella seguente misura:

Scuola elementare:

Ore funzionali all'insegnamento:

17,50 euro normale

20,00 euro maggiorato *

Ore di insegnamento:

30,00 euro

Scuole secondarie (incluso personale diplomato delle scuole secondarie):

Ore funzionali all'insegnamento:

20,00 euro normale

23,00 euro maggiorato *

Ore di insegnamento:

32,00 euro

* dalle ore 20.00 alle ore 07.00

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