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In vigore al: 04/10/2016

c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Il presente accordo disciplina l'attività professionale dei pediatri convenzionati. L'accordo è uno strumento di garanzia per la parte pubblica che ha l'obbligo costituzionale della tutela della salute del bambino e dell'adolescente, e che deve assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni sanitarie. Esso tutela inoltre i pediatri e il loro status di professionisti, liberi di poter organizzare al meglio il lavoro, secondo scienza e coscienza in base alle reali necessità degli assistiti.

In una visione globale della salute e nel rispetto dell'individualità di ogni bambino o adolescente, ai pediatri sono affidati i compiti di assistenza primaria (diagnosi, terapia, riabilitazione), di assistenza domiciliare programmata ed integrata, di continuità assistenziale.

La tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza è un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire le maggiori risorse possibili.

Ai pediatri in quanto operatori specificamente formati e preparati per riconoscere e soddisfare i bisogni sanitari dell'infanzia, sono affidati anche i compiti di promozione della salute e di prevenzione individuale, che essi svolgono tramite:

  1. la costante e capillare opera di educazione sanitaria individuale durante l'età evolutiva, a beneficio dei genitori e dell'assistito, volta a favorire il corretto ed equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino;
  2. l'individuazione precoce dei fattori di rischio modificabili, quale strumento indispensabile di prevenzione secondaria, a mezzo dei bilanci di salute periodici e grazie alla collocazione del pediatra nel territorio che gli permette di monitorare costantemente il bambino nel suo contesto familiare e sociale.
    Le parti firmatarie di codesto accordo si adopereranno affinchè la popolazione acquisisca la coscienza del diritto del bambino all'assistenza pediatrica ed auspicano che la situazione di attuale carenza di pediatri di libera scelta possa migliorare, con l'obiettivo di garantire prima possibile ad ogni bambino, l'assistenza del pediatra e che questa possa venire estesa capillarmente sul territorio.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Campo di applicazione, durata e decorrenza)

(1) Le Parti contraenti dichiarano che in sede di stipulazione del presente accordo – nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello statuto di autonomia approvato con D.P.R. 28.3.1975, n. 474, successive modifiche ed integrazioni e considerate le disposizioni di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche – sono rispettate le linee fondamentali definite nell'articolo 1 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.

(2) I medici pediatri, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Provinciale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e provinciali.

(3) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 7/bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – articolata in quattro Comprensori sanitari - di seguito nominati Comprensori ed i medici pediatri di libera scelta, di seguito nominati pediatri, per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:

  1. assistenza primaria di pediatria;
  2. continuità assistenziale;
  3. attività programmata per i servizi territoriali;in un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra per la tutela della salute agli assistiti affidatigli mediante la scelta.

(4) Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(5) Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto disdetto.

(6) Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente contratto chiede l'apertura di contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(7) A decorrere dal 1° luglio 2008 e dopo la scadenza del contratto, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nel contratto collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(8) Il presente contratto copre, sia per quanto riguarda l'assetto giuridico che quello economico, i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:

  1. sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1e successive modificazioni, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/91, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del presente accordo, di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo dei medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 dicembre 2007, n. 4149, con un numero di scelte inferiore a 500 e dei medici che esplicano, con autorizzazione del direttore del Comprensorio o di un suo delegato, attività presso i consultori familiari convenzionati;
  2. svolga funzioni fiscali per conto del Comprensorio o INPS, limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
  3. fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  4. sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
  5. svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
  6. sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  7. operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionati con il Servizio sanitario pubblico;
  8. intrattenga con un Comprensorio un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8/quinquies del decreto legislativo n. 502/92e successive modifiche;
  9. sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99, e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
  10. fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del Servizio sanitario nazionale fatta esclusione per i pediatri già titolari di convenzione per la pediatria all'atto del pensionamento;
  11. eserciti attività che configuri conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale.

(2) L'incompatibilità di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attività di guardia medica o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività del pediatra con quella di continuità assistenziale (500 scelte).

(3) Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto disposto dall'articolo 21 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera.

(4) L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10.

(5) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio competente l'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità.

Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:

  1. in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 10:
  2. per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  3. per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  4. in caso di emissione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio del Comprensorio, che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare.

(2) Il pediatra è sospeso dall'attività di pediatra di famiglia:

  1. in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
  2. per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio;
  3. per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'articolo 6 del presente accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la pediatria di famiglia e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio.

(3) Il pediatra in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.

(4) Il pediatra ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:

  1. allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
  2. adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
  3. assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
  4. assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100 per cento e titolari di indennità di accompagnamento.

(5) Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 la sospensione non comporta la sospensione del rapporto convenzionale nè soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell'anzianità di servizio.

(6) Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comprensorio provvede direttamente alla sostituzione del pediatra retribuendo direttamente ed integralmente il sostituto. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 il pediatra deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 19.

Art. 4 (Cessazione del rapporto)

(1) Il rapporto tra i Comprensori e i pediatri cessa:

  1. per raggiunti limiti d'età, come previsto dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri.
  2. per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10;
  3. per recesso del medico da comunicare al Comprensorio con almeno due mesi di preavviso;
  4. per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2;
  5. per sopravvenuto, accertato e contestato e non regolarizzato entro 60 giorni venir meno dei requisiti minimi di cui all'articolo 18;
  6. per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dal Comprensorio e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.

(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 10.

(3) Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dal competente Comprensorio, sentito l'interessato.

(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al comma 1, lettera e) il pediatra può presentare nuova domanda di copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica dopo quattro anni dalla cessazione.

(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

Art. 5 (Comunicazioni del medico al Comprensorio)

(1) Il pediatra è tenuto a comunicare sollecitamente al Comprensorio competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente di cui all'articolo 16, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2.

(2) In ogni caso il Comprensorio competente può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità e le limitazioni del massimale.

(3) Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste d'informazioni previste dall'articolo 24, lettera c), della legge n. 730/1983.

(4) In caso di astensione dall'attività assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il pediatra è tenuto a dare comunicazione scritta alla Comprensorio di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

Art. 6 (Formazione continua)

(1) Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l'approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale, degli obiettivi formativi provinciali, degli obiettivi e strategie dell'Azienda sanitaria e degli obiettivi individuali del pediatra. Nel relativo rilevamento del fabbisogno formativo compiuto dall'Ufficio provinciale competente per la formazione in ambito sanitario è prevista la collaborazione con le Organizzazioni sindacali più rappresentative della Pediatria di libera scelta.

(2) L'attività di formazione continua si svolge di regola il sabato mattina.

(3) Il pediatra può - presso istituti di formazione in Italia o all'estero - a proprie spese partecipare alle iniziative di formazione, anche tramite la formazione a distanza o altre forme di formazione, come la formazione sul campo, non gestiti nè dall'Azienda sanitaria nè dalla Provincia.

(4) Il sistema della formazione continua su base oraria è sostituito integralmente da quello dei crediti ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.

(5) I pediatri devono documentare la partecipazione ai corsi di formazione continua secondo il sistema ECM. Nei riguardi del pediatra che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi prescritti è attivato il procedimento disciplinare di cui all'articolo 10.

(6) Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 10 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a secondo dell'assenza qualora il medico non abbia frequentato preventivamente i corsi di recupero organizzati anche dall'Ordine dei Medici.

(7) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari del presente accordo, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità nè riduzione del massimale.

Art. 7 (Diritti sindacali)

(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la pediatria presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo o da iniziative organizzate dal servizio sanitario provinciale o nazionale, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a euro 130,00 per singola seduta.

(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario delle attività orarie di continuità assistenziale, previsto dall'articolo 49, comma 1, dell'accordo collettivo provinciale dei medici di medicina generale dell'11 dicembre 2007, aumentato del 50 per cento se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente.

(3) A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato è riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.

(4) La segreteria provinciale del sindacato comunica ogni anno ai Comprensori i nomi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte d'orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

(5) Semestralmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 4 comunica al Comprensorio il nome del medico che l'ha sostituito nel semestre precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il semestre successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, in conformità ad un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'articolo 49, comma 1 dell'accordo collettivo provinciale per la medicina generale, aumentato del 50 per cento se il sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente nella misura prevista per l'anno di riferimento. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuato. Il compenso è direttamente liquidato al medico sostituto dal Comprensorio che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Art. 8 (Rappresentatività sindacale)

(1) La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite ai singoli Comprensori dai medici pediatri convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.

(2) Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione dei singoli Comprensori, la consistenza associativa è trasmessa alla Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, all'Assessorato provinciale alla Sanità ed alle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali.

(3) Per le trattative disciplinate dall'articolo 7bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, la consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo collettivo provinciale.

(4) In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.

(5) Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano provinciale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 1 e 2, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessive.

(6) Contestualmente alla ritenuta sindacale, i Comprensori inviano ai rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei pediatri ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l'indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.

(7) La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del pediatra attraverso il Comprensorio con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

(8) Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.

(9) Gli Accordi aziendali e comprensoriali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo provinciale.

(10) Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l'aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.

Art. 9 (Comitato Consultivo Provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato composto di:

  1. Assessore Provinciale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  2. due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dell'Azienda sanitaria indicati dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su designazione dei Direttori dei comprensori;
  3. tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

(2) I rappresentanti dei pediatri devono essere iscritti nell'elenco provinciale dei medici pediatri convenzionati.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

(4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

(5) La sede del Comitato è presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità.

(6) Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti punti:

  1. motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al comma 3 dell'articolo 23;
  2. sui rapporti di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale ed attività programmata territoriale relativi all'attività pediatrica;
  3. su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la pediatria di libera scelta e gli altri servizi dei Comprensori;
  4. su ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo;
  5. inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina pediatrica di base, su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente accordo e svolge ogni altro compito assegnatoli dal presente accordo.

(7) Il Comitato si riunisce ogni qualvolta una delle parti lo richieda entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10 (Responsabilità convenzionali e violazioni – Collegio arbitrale)

(1) I pediatri sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di terzi.

(2) Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  1. richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
  2. richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
  3. riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento per la durata massima di sei mesi per la ripetizione delle infrazioni di cui alla lettera b;
  4. sospensione del rapporto convenzionale per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a un anno, in particolare per:- gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;- omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;- recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
  5. revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'articolo 4, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

(3) Il Comprensorio deve contestare per iscritto a mezzo lettera raccomandata, l'addebito al medico, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa o le sue giustificazioni.

(4) Il Direttore del Comprensorio, valutate le giustificazioni del medico o previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, un membro nominato dal medico incolpato, un membro nominato dal Direttore del Comprensorio interessato.

(6) Il Collegio ha sede presso l'Assessorato alla Sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(7) Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dal Comprensorio, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro 60 giorni dalla notifica del deferimento.

(8) Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore generale.

(9) Nella seduta fissata per la trattazione orale alla quale il medico incolpato viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 30 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il medico può farsi assistere da terza persona.

(10) Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(11) Il Collegio arbitrale comunica al Comprensorio entro 20 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato, compreso il proscioglimento.

(12) Il provvedimento deve essere adottato dal Comprensorio in conformità alle proposte della commissione di disciplina ed è definitivo. Esso è notificato all'interessato, all'Ordine dei Medici ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(13) I termini previsti dal presente articolo sono perentori.

(14) In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lettera d), il Comprensorio nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2 del presente accordo.

(15) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni, previste dal presente contratto, si prescrivono dopo due anni dalla loro commissione ed in ogni caso entro un anno da quando il Comprensorio n'è venuto a conoscenza.

Art. 11 (Istituzione, durata in carica e funzionamento del comitato consultivo provinciale)

(1) Il Comitato consultivo di cui all'articolo 9 deve essere istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo quanto stabilito con norma finale N. 4.

(2) Il Comitato di cui all'articolo 9 è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

(3) Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12 (Progetti di qualità)

(1) I pediatri partecipano a progetti di qualità a livello aziendale e provinciale riguardanti la pediatria di base, individuate annualmente dalle parti firmatarie del presente accordo.

Art. 13 (Informazioni al pubblico)

(1) I Comprensori si adoperano mediante comunicati stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del pediatra e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.

(2) Nella sala d'attesa dovrà essere esposto l'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e l'elenco dei principali diritti e doveri del paziente e del medico.

Art. 14 (Esercizio del diritto di sciopero)

(1) Nel campo dell'assistenza pediatrica sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali .

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri, verranno garantite, nel rispetto della legge n. 146/90, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione ai Comprensori, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  1. Ogni pediatra scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l'effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale;
  2. i medici pediatri scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale.

(3) Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei pediatri è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere comunicata al Comprensorio. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione al Comprensorio.

(4) Per i pediatri che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 10.

(5) Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  1. nel mese di agosto;
  2. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  3. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali;
  4. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  5. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Pediatri firmatari del presente accordo, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto al Comprensorio con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa.

(8) La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dell'attività convenzionata.

(9) In caso di sciopero parziale di cui al comma 2, lettera a) ai pediatri partecipanti viene effettuato una trattenuta pari al 40 per cento dei compensi.

CAPO II
ASSISTENZA PRIMARIA

Art. 15 (Rapporto ottimale)

(1) La scelta del pediatra avviene nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del comma 1 la pediatria convenzionata è organizzata in via prioritaria per distretti o ambiti territoriali ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti.

(3) Ciascun Comprensorio, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 16 cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali, come fissati con deliberazioni della Giunta Provinciale ai fini dell'esercizio della scelta da parte del cittadino.

(4) Per ciascun distretto o ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un pediatra ogni 600 residenti – o frazione superiore a 300 – assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente detratta la somma dei massimali limitati inferiori al rapporto ottimale (600) dei pediatri già iscritti nell'elenco.

(5) In deroga alla disciplina di cui al comma 4, al raggiungimento da parte dei pediatri già iscritti di un numero complessivo di scelte superiori al 85 per cento del totale dei massimali individuali è possibile l'inserimento di un nuovo pediatra.

(6) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(7) In caso di modifiche di ambito territoriale, anche se conseguente ad accorpamenti di Comprensori, il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

(8) In attesa della definizione del progetto in merito alla collaborazione ospedale – territorio e comunque non oltre alla validità del presente accordo, non vengono coperte le zone carenti di assistenza pediatrica nei distretti, sedi di ospedali di base.

Art. 16 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, i Comprensori pubblicano sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e sul sito internet del Comprensorio l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso.

(2) Qualora gli iscritti del pediatra uscente non possono essere acquisiti dagli altri pediatri operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(3) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, il Comprensorio indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

(4) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  1. i pediatri che sono già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  2. i pediatri che nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
    1. iscrizione all'albo professionale;
    2. possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti;
    3. possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752e successive modifiche ed integrazioni;
    4. non aver superato il limite di età massima secondo le disposizioni dell'accordo collettivo nazionale.

(5) Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito provinciale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.

(6) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 presentano separate domande ai Comprensori competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(7) In allegato alla domanda gli aspiranti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei presupposti e dei titoli dichiarati, nonché se alla data di presentazione della domanda gli aspiranti abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema di cui all'allegato G).

(8) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti per i pediatri di cui al comma 3, lettera b) viene predisposta una graduatoria secondo i criteri indicati nell'allegato A).

(9) Al fine del conferimento degli incarichi il Comprensorio formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 4, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 4, in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione.

Art. 17 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve comunicare l'accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta in caso di trasferimento, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'articolo 16, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.

(2) Il pediatra che ha accettato l'incarico, entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:

  1. aprire nella località carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all'articolo 18 e darne comunicazione al Comprensorio;
  2. trasferire l'abitazione nell'ambito territoriale se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dal Comprensorio;
  3. iscriversi all'Albo dell'Ordine dei Medici della provincia di Bolzano se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) I Comprensori, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.

(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio il Comprensorio procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione del Comprensorio attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora il Comprensorio non proceda alla prevista verifica di idoneità.

(6) E'fatta comunque salva la facoltà del Comprensorio di dar luogo in qualsiasi momento alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.

(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione dall'elenco.

(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione nell'elenco adottato dal competente Comprensorio su parere del comitato di cui all'articolo 9.

(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dal Comprensorio per documentati ed obiettivi motivi a trasferire l'abitazione in altro ambito territoriale di contiguità, anche se appartenente a Comprensorio diverso, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 18 (Requisiti di apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio, che è uno studio privato, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 193 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, ne rientra nelle attività da autorizzare ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 7/2001.

(2) Lo studio del pediatra deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonei e disporre di un recapito telefonico. Per i pediatri che instaurano un rapporto di convenzione per l'assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 17, comma 5, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e strumentali. Lo studio del pediatra deve avere inoltre un indirizzo di posta elettronica da comunicare al Comprensorio.

(3) Al fine di tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap, i pediatri che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i pediatri che cambiano la sede dello studio professionale, devono avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile. In ogni caso, tutti i pediatri che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare in alternativa alle visite ambulatoriali, visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso pediatra.

(4) Se lo studio, di cui al comma 1, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

(5) Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal pediatra in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

Nr. iscritti

ore

fino a 400

7,5

da 401 fino a 600

10

da 601 fino a 800

12,5

da 801 fino a 1.000

15

oltre 1.001

17

(6) Nei giorni di attività, l'orario di apertura – nel rispetto dell'orario settimanale minimo – dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Direttore del Comprensorio a seguito di richiesta del pediatra. L'apertura dello studio deve essere assicurata per almeno una fascia pomeridiana o mattutina alla settimana, garantendo in tali fasce la presenza del medico in studio per tutte le ore giornaliere previste. Per fascia oraria pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

(7) Il suddetto orario con il nominativo del pediatra, deve essere comunicato al Comprensorio e deve essere esposto all'ingresso dello studio e dello stabile. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate al Comprensorio.

(8) Ai sensi del disposto della deliberazione della Giunta provinciale del 17 febbraio 2003, n. 406, per le disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento degli studi dei pediatri, si rinvia a separato provvedimento.

Art. 19 (Sostituzioni)

(1) Per poter fornire una corretta informazione all'utenza, il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente Comprensorio entro il secondo giorno, anche mediante Fax o posta elettronica, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di un giorno.

(2) In caso di assenza il pediatra deve esporre apposito avviso all'ingresso dello stabile ove è collocato lo studio medico con le indicazioni atte ad individuare il sostituto e le modalità di sostituzione, se il sostituto esplica l'attività medica ambulatoriale sostitutiva con orari diversi o in sede diversa. Apposito avviso deve essere registrato anche sulla segreteria telefonica.

(3) Il pediatra deve farsi sostituire possibilmente da uno o più pediatri, in mancanza anche da medici di propria fiducia.

(4) Le sostituzioni possono avvenire di norma con le seguenti modalità e soltanto entro il distretto sanitario:

  1. Un medico specialista pediatra, nonché un medico specializzando in pediatria dal 3° anno in poi, può sostituire uno o più pediatri fino ad un totale massimo complessivo di 2.400 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 per cento e comunque un convenzionato può sostituire un pediatra indipendentemente dal numero complessivo dei loro assistiti;
  2. un medico non specialista in pediatria può sostituire uno o più pediatri convenzionati fino ad un massimo di 1.200 scelte con una tolleranza in eccesso del 10 per cento o un massimalista. Nei mesi di luglio e agosto il medico non specialista in pediatria può sostituire due massimalisti.

(5) I Comprensori corrispondono i compensi dovuti direttamente al medico sostituito.

(6) Il pediatra che non sia in grado di assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare il Comprensorio, il quale provvede a designare il sostituto. In tal caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito del 40 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39 e dell'indennità di collaborazione informatica, dell'indennità di collaboratore di studio e dell'indennità di bilinguismo.

(7) I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato F). Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(8) Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di pediatra assente per gravidanza e puerperio.

(9) In caso di sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi - tranne che per le ipotesi di malattia, maternità, per comprovati motivi di studio o di adozione, per il servizio militare o sostitutivo civile nonché per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale – il Comprensorio, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(10) Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento di cui all'articolo 10 provvede il Comprensorio con le modalità dì cui al comma 6. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

(11) Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso; salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se il sostituto risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

(12) L'attività di sostituzione, svolta a qualsiasi titolo, non comporta l'iscrizione del pediatra nell'elenco di cui all'articolo 17.

(13) In caso di decesso del pediatra, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di sei mesi, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

Art. 20 (Incarichi provvisori)

(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, il Comprensorio può conferire ad un pediatra, applicando i criteri per la formazione delle graduatorie locali di cui all'articolo 16, comma 8, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata non superiore a 6 mesi rinnovabili, cessa al momento in cui viene insediato il pediatra avente diritto. Al pediatra di cui al presente comma vengono corrisposti relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, l'83 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2 del presente accordo, in base alla propria anzianità di specializzazione.

(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, lettera c) in tema di zone disagiatissime, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo il Comprensorio può assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco secondo l'articolo 21, comma 10.

Art. 21 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.200 unità. Tale limite può essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 6 e 8 comunque in misura non superiore a 1.320 unità. Le scelte di cui al comma 7 possono essere acquisite anche oltre il massimale di 1.320 unità.

(2) Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a 600. Tale massimale non è modificabile prima di un anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari.

(3) Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività ad eccezione di attività di consultorio pediatrico, di visite preventive dell'età evolutiva, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale e con un limite di 6 ore settimanali, della didattica a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.200 scelte per 40 ore settimanali.

(5) Lo svolgimento di altre attività anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

(6) E'consentita l'attribuzione di scelte riferite a bambini in età compresa fra 0 e 3 mesi, anche in deroga al massimale di 1.200 bambini e cioè fino al massimale di 1.320 e per i medici con limitazione del massimale fino ad una quota del 10 per cento del massimale individuale.

(7) La scelta relativa ai bambini appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale di 1.320.

(8) Le scelte temporanee relative ad assistiti stranieri possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale di 1.200.

(9) In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la libertà di scelta del cittadino, il pediatra che abbia superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

(10) Qualora in un ambito territoriale tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale individuale gli stessi possono acquisire nuove scelte. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un nuovo pediatra, queste scelte vengono trasferite d'ufficio al nuovo pediatra.

Art. 22 (Scelta del pediatra)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra pediatra e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.

(2) Il Comprensorio provvede ad informare adeguatamente i cittadini sullo status professionale del pediatra, sul suo curriculum professionale, sulla data di inizio dell'attività convenzionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, numero telefonico dello studio e eventualmente del telefono cellulare, eventuale personale e caratteristiche strutturali dello studio). A tal fine il Comprensorio istituisce un'apposita scheda in accordo con il sindacato firmatario del presente accordo.

(3) La scelta del pediatra, da operarsi all'atto del rilascio di documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

(4) Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

(5) Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'articolo 17. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

(6) Nella ipotesi di ambito territoriale in cui non sono presenti pediatri sceglibili, le scelte possono essere attribuite a:

  1. pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalità di cui all'articolo 21, comma 10 o pediatri iscritti in un ambito territoriale o distretto limitrofo dello stesso Comprensorio con le procedure e modalità di cui all'articolo 21, comma 10;
  2. nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un nuovo pediatra, queste scelte vengono trasferite d'ufficio al pediatra.

(7) Il Comprensorio, previa accettazione del pediatra scelto, può consentire che la scelta per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco di un ambito limitrofo diverso, facente parte dello stesso Comprensorio, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(8) La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(9) Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra del Comprensorio di provenienza del minore. La scelta è espressamente rinnovabile.

Art. 23 (Revoca e ricusazione della scelte)

(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione al competente Comprensorio. Contemporaneamente alla revoca, l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.

(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente Comprensorio. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 502/92e successive modificazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione al Comprensorio.

(3) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9.

Art. 24 (Revoche di ufficio)

(1) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. Il Comprensorio è tenuto a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.

(2) In caso di trasferimento di residenza il Comprensorio presso il quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza al Comprensorio di provenienza del cittadino stesso perchè provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. I Comprensori che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altri Comprensori/Aziende sanitarie, alla revoca d'ufficio. Il Comprensorio è tenuto a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. Il pediatra che non ha superato il massimale di scelte (1.200) o la propria quota individuale inferiore, previo suo consenso può mantenere le scelte dei cittadini che si trasferiscono in un ambito o distretto limitrofo.

(3) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.

(4) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data può richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e ciò fino al 16° anno di età.

Art. 25 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)

(1) Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta e la revoca decorrono dal giorno di effettuazione. La ricusazione decorre, anche agli effetti assistenziali, dal giorno in cui viene scelto un nuovo pediatra da parte dell'assistito, ma comunque non oltre il 15. giorno dalla data della ricusazione stessa.

(2) Il compenso annuale è frazionabile in ratei mensili e in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

Art. 26 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)

(1) Entro la fine di ciascun semestre i Comprensori inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte.

(2) I Comprensori, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente.

(3) I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto informatico, a richiesta del pediatra.

Art. 27 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)

(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 17 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra e nei confronti dei cittadini che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.

(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa per assistito, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 42 e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34:

  1. le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all'articolo 29;
  2. il consulto con lo specialista, di cui all'articolo 30 in sede ambulatoriale o domiciliare;
  3. l'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'articolo 31, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalità del pediatra;
  4. prescrizione farmaceutica (articolo 32)
  5. richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e di cure termali (articolo 33);
  6. le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola d'infanzia e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  7. la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale, ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con il Comprensorio ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva. In caso di nuova scelta, a richiesta del nuovo medico curante, il pediatra fornisce i dati sanitari estratti dalla scheda sanitaria pediatrica individuale;
  8. il rilascio di un certificato di buona salute con validità annuale finalizzato allo svolgimento di attività sportive non agonistiche che sia valido sia in ambito scolastico ai sensi del decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c), sia per attività sportive non agonistiche organizzate da enti o associazioni sia pubbliche che private ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1e successive modificazioni. Detto certificato verrà rilasciato una volta all'anno;
  9. collaborazione, ognuno per le proprie competenze, con altre categorie professionali del sistema sanitario, come ad esempio servizio infermieristico del distretto, servizio di medicina di base e medici specialisti ospedalieri e del territorio;
  10. la compilazione della scheda o del libretto sanitario affidati al legale rappresentante del minore;
  11. l'applicazione di linee guida e percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali concordati tra l'Azienda sanitaria ed i sindacati firmatari del presente accordo, limitatamente ai compiti remunerati con la quota fissa per assistito già previsti dal presente accordo. Prima che queste linee guida e questi percorsi diagnostici rientrino fra i compiti remunerati con la quota fissa, devono essere definiti da gruppi di lavoro paritetici tra pediatri e l'Azienda sanitaria e sperimentate per un periodo definito nell'ambito di un progetto obiettivo. Al termine di tale periodo di sperimentazione, le indicazioni emerse dal progetto obiettivo vengono esaminate dal comitato di cui all'articolo 9 del presente accordo, che si esprime sulla reale possibilità di traduzione delle sperimentazioni in relative linee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

Art. 28 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)

(1) Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'età evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo 27 – compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese.

(2) Il compiti di cui al presente articolo sono:

  1. assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili, secondo l'allegato E;
  2. le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B;Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potrà avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
  3. assistenza in zone disagiate di cui all'articolo 39, lettera c);
  4. visite occasionali secondo l'articolo 37;
  5. collaborazione informatica di cui all'articolo 39, lettera d);
  6. potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all'articolo 39 lettera e);
  7. il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo quanto stabilito dall'allegato H;
  8. l'esecuzione di eventuali screening, la relativa tariffa viene determinata caso per caso in accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
  9. gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi dell'Azienda sanitaria, dei Comprensori o dell'Assessorato alla sanità nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'età evolutiva previste nelle rispettive delibere provinciali. Al pediatra spetta la tariffa oraria corrisposta dalla Giunta Provinciale a Relatori e moderatori di corsi organizzati dalla Provincia;
  10. attività di medicina preventiva dell'età evolutiva di cui alle rispettive deliberazioni della Giunta provinciale.

(3) Oltre a quanto sopra, indicato nei commi 1 e 2 i pediatri possono espletare le prestazioni ed attività aggiuntive di cui all'articolo 46 del presente accordo.

Art. 29 (Visite ambulatoriali e domiciliari)

(1) L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o al domicilio dell'assistito.

(2) La copertura assistenziale del pediatra nei confronti dei propri iscritti, è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale.

(3) Per richieste telefoniche l'assistito deve contattare il proprio pediatra nello studio professionale durante le ore di apertura dello stesso e, durante le altre fasce orarie, al recapito telefonico, dotato di servizio di segreteria telefonica o di collaboratore di studio, comunicato al Comprensorio o al telefono cellulare.

(4) Per le richieste mediche lasciate in segreteria telefonica, il pediatra, valutata la situazione clinica in base alle informazioni in possesso ed a quelle fornite telefonicamente dal paziente, identificata l'urgenza, compatibilmente con gli impegni derivanti dallo svolgimento della propria attività di pediatra, dovrà ricontattare l'assistito nel più breve tempo possibile (massimo tre ore), fermo restando, negli altri casi di interesse medico, l'obbligo di richiamare l'assistito entro le ore 21.00.

(5) Nelle rimanenti fasce orarie, di sabato e nei giorni festivi, è in funzione il servizio di continuità assistenziale.

(6) L'attività ambulatoriale, salvo i casi d'urgenza viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.

(7) La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

(8) La chiamata urgente recepita ed identificata come tale dal pediatra, deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

(9) Nelle giornate di sabato il pediatra è obbligato ad eseguire le visite domiciliari eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.

(10) Nei giorni prefestivi infrasettimanali il medico deve effettuare la normale attività ambulatoriale e le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

(11) Nei giorni prefestivi infrasettimanali i pediatri che svolgono attività ambulatoriale nella fascia oraria pomeridiana, possono anticiparla al mattino.

Art. 30 (Consulto con lo specialista)

(1) Il consulto può essere attivato dal pediatra qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale del Comprensorio del paziente.

(3) Il consulto, previa autorizzazione del Comprensorio può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra, anche presso il domicilio del paziente.

(4) Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi del Comprensorio.

Art. 31 (Accesso del pediatra presso gli ambienti di ricovero)

(1) In ogni caso il pediatra nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie, con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

(2) Il paziente dovrà altresì ricevere da parte del reparto ospedaliero, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno.

(3) Al pediatra viene garantita da parte del reparto ospedaliero la consegna della relazione clinica di dimissione contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.

(4) Per favorire l'accesso di cui al comma 1, i Direttori dei Comprensori nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio per automobili.

Art. 32 (Prescrizione farmaceutica e modulario)

(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e rientra nei compiti del pediatra con compenso a quota fissa.

(2) Il pediatra può dar luogo alla prescrizione farmaceutica o al rinnovo della stessa, anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita.

(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.

(4) Sulla ricetta, nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico (ticket) secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni dei sindacati dei pediatri firmatarie della presente convenzione.

(5) La necessità dell'erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici, di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2e successive modifiche ed integrazioni, nonché di presidi per diabetici viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante al Comprensorio. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dal Comprensorio secondo modalità organizzative fissate dalla provincia.

(6) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati. All'atto della dimissione da strutture ospedaliere o dopo visita specialistica, è compito del medico ospedaliero o dello specialista convenzionato rilasciare apposita prescrizione dei farmaci ritenuti necessari al trattamento del paziente nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione dei farmaci.

Art. 33 (Richiesta di indagini specialistiche Proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 30.

(3) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

(7) La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(8) Il modulario di cui all'articolo 32 è utilizzato anche per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita nei limiti delle leggi in vigore, la pluriprescrizione, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Per il certificato di buona salute per attività sportive non agonistiche il pediatra può utilizzare il modello riportato all'allegato I).

(9) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti la Provincia emana norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra.

(10) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

(11) Il pediatra non è tenuto alla trascrizione degli accertamenti bio-umorali e strumentali, dei ricoveri, delle indagini specialistiche, dei farmaci e delle richieste di cure termali, connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta.

Art. 34 (Rapporti tra il pediatra, la dirigenza sanitaria del Comprensorio ed il coordinatore del distretto)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione del Comprensorio, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza pediatrica di base, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari e contesta eventuali irregolarità.

(2) I pediatri sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente e con il coordinatore di distretto in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione. Tale attività rientra nei compiti del pediatra con compenso a quota fissa.

(3) Eventuali divergenze interpretative vengono rimesse al Comitato consultivo.

Art. 35 (Interventi socio – assistenziali)

(1) Il pediatra sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito alle condizioni sanitarie, che a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

Art. 36 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)

(1) Il pediatra valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscono eventuali accorgimenti nell'effettuazione di interventi di urgenza da parte dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale. Tali note esplicative rientrano nei compiti del pediatra con compenso a quota fissa.

Art. 37 (Visite occasionali)

(1) I pediatri sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.

(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per necessarie prestazioni sanitarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al suo Comprensorio.

(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:

visita ambulatoriale: fino a euro 40,00

visita domiciliare: fino a euro 60,00

(4) Eventuali visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sono compensate direttamente dall'assistito a tariffa massima di euro 80,00.

(5) E´ fatto obbligo al pediatra informare l'assistito preventivamente degli oneri a suo carico e delle eventuali alternative.

(6) Al pediatra, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono la tessera europea assicurazione malattia, sono attribuiti gli stessi compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4. In tal caso il pediatra notula al Comprensorio di iscrizione le anzidette prestazioni annotando gli estremi della tessera europea assicurazione malattia, i dati anagrafici dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata, secondo le modalità impartite dal Comprensorio.

(7) Il pediatra è tenuto ad utilizzare il modulo di ricetta del Servizio sanitario nazionale, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.

(8) Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.

(9) Inoltre i pediatri sono tenuti ad effettuare le visite ambulatoriali anche a favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP (stranieri temporaneamente presenti ). In tal caso il pediatra notula al Comprensorio di iscrizione le prestazioni secondo le modalità impartite dallo stesso. Le visite sono compensate con la tariffa di euro 30,00. Anche le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al suo Comprensorio.

Art. 38 (Libera professione)

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.

(2) Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato. Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, senza pediatra, il medico può usare il ricettario del servizio sanitario provinciale.

(3) L'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e le relative tariffe dovranno essere esposte in ogni studio professionale.

(4) L'attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente.

Art. 39 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei pediatri è costituito:

  1. dalla quota fissa annua del compenso per assistito ("Onorario Professionale");
  2. dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari).

(2) A decorrere dal 1° luglio 2008 la quota fissa annua del compenso per assistito è determinata come segue:

Spezialisierungsalter des Kinderarztes
Anzianità di specializzazione del pediatra

Berufshonorar –
Onorario professionale
> 250 Pat./paz.

Berufshonorar – Onorario professionale
> 250 – 900 Pat./paz.

Berufshonorar –
Onorario professionale
> 900 Pat./paz.

Von/da 0 bis/a 2 Jahre/anni

132,05

97,13

100,60

über/oltre 2 bis/fino 9 Jahre/anni

136,99

102,04

105,71

über/oltre 9 bis/fino 16 Jahre/anni

141,89

106,97

110,81

über/oltre 16 bis/fino 23 Jahre/anni

146,81

111,88

115,93

über/oltre 23 Jahre/anni

151,70

116,80

121,01

 

(3) Quota variabile del compenso:

Per i pediatri, la quota variabile del compenso è articolata nelle seguenti voci:

  1. compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive;
  2. compensi per l'assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili;
  3. maggiorazione per zone disagiatissime;
  4. indennità di collaborazione informatica;
  5. indennità di collaboratore di studio medico;
  6. indennità di bilinguismo;
  7. compensi per bilanci di salute;
  8. compensi per progetti obiettivo;
  9. compensi per attività in forma associativa.

(4) A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dell'accordo da parte della Giunta Provinciale l'ammontare dei vari compensi definiti al comma 3 è determinato come segue:

  1. Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai pediatri spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 37 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B.
  2. Compensi per prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili di cui all'articolo 41, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E del presente accordo.
    L'entità complessiva della spesa per compensi per prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili viene definita annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, fissati dal Piano sanitario provinciale, e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed i compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili di cui agli allegato E non possono comunque superare il 100 per cento della quota fissa annua del compenso;
  3. Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità mensile di euro 663,22.
    Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra. L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un'unica volta.
    L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
    1. messa a disposizione da parte del Comprensorio di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia disponibile;
    2. utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell' attività globalmente consentita;
  4. Indennità di collaborazione informatica
    I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo, entro la fine dell'anno 2009 sono obbligati a gestire mediante apparecchiature e programmi informatici la scheda sanitaria individuale del paziente ad esclusivo uso del medico, ad elaborare dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, a stampare almeno il 70 per cento sia delle prescrizioni farmaceutiche che dagli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Al pediatra è corrisposta una indennità forfetaria mensile di euro 189,11 previa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove non già rilasciata. Inoltre i pediatri che percepiscono l'indennità di collaborazione informatica devono avere un indirizzo di posta elettronica e comunicarlo al Comprensorio. Il pediatra è tenuto a comunicare al Comprensorio tempestivamente ogni variazione riguardante la collaborazione informatica ed i compiti ed obblighi che ne derivano;
  5. Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, per almeno 10 ore settimanali, sono corrisposte le seguenti indennità:
    1. per un collaboratore assunto per almeno 10 ore settimanali euro 3,60 all' anno per assistito; l' indennità comunque non può essere inferiore all' importo di euro 132,65 mensili;
    2. per un collaboratore assunto per almeno 15 ore a settimanali euro 4,65 all' anno per assistito; l' indennità comunque non può essere inferiore all' importo di euro 198,98 o mensili;
      il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del pediatra e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata. Il pediatra è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante il collaboratore di studio medico al Comprensorio.
  6. Indennità di bilinguismo
    Ai pediatri già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, nr. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di euro 223,63 mensili;
  7. Compensi per i bilanci di salute di cui all'articolo 28, lettera g), come quantificati nell'allegato H;
  8. Compenso per progetti obiettivo
    Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia una somma da destinare a progetti obiettivo e a progetti pilota nell'ambito della pediatria, a cui i pediatri possono liberamente partecipare. Tale somma è determinata dalla Provincia in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e messa a disposizione dell'Azienda sanitaria ad inizio anno. I progetti obiettivo completamente formulati devono essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Di norma entro il 31 ottobre l'Azienda sanitaria identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale o tra quelli proposti dai Comprensori, dalle Società Culturali dei Pediatri di libera scelta e dai Sindacati firmatari del presente accordo. Tali progetti obiettivo sono soggetti ad approvazione da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria. Progetti obiettivo straordinari possono essere concordati ed attivati a livello di Comprensorio anche al di fuori dei termini previsti.
  9. Compensi per attività in forma associativa
    Ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria di gruppo ai sensi dell'articolo 48 rispettivamente sotto forma di pediatria in rete ai sensi dell'articolo 49, viene riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di euro 11,90 rispettivamente euro 8,00. I compensi per la pediatria in rete e la pediatria di gruppo non sono cumulabili.

(5) I compensi di cui al comma 2 (onorario professionale) ed ai commi 3 e 4 (quota variabile), lettere c), d), e), f) ed i) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui ai commi 3 e 4 (quota variabile) lettere a), b), e g) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del pediatra saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese di passaggio di fascia per anzianità di specializzazione. Tutti i compensi annuali riconosciuti per assistito sono frazionabili in ratei mensili ed in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

Art. 40 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)

(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i pediatri, calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente accordo.

(2) Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo n. 1512001, con decorrenza 1° ottobre 2008 è posto a carico del servizio pubblico un onere pari a quello previsto negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, da calcolarsi secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 4 dell'accordo collettivo nazionale approvato con intesa della Conferenza Stato-Regioni dd. 15-12-2005. Quale base imponibile si utilizza la quota fissa di cui all'articolo 39, comma 2 del presente accordo provinciale.

(3) Con le stesse cadenze previste nell'accordo collettivo nazionale i Comprensori versano i contributi di cui al comma 2 all' E.N.P.A.M. affinchè provveda a riversarli alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi, a livello nazionale, avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.

Art. 41 (Assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili)

(1) L'assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili è disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera E del presente accordo.

Art. 42 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 48, 49, 51, 52 e 54 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 dicembre 2007, n. 4149, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui al comma 1, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  1. Continuità assistenziale festiva e prefestiva:
    I Comprensori possono istituire ambulatori pediatrici per il servizio di continuità assistenziale festiva e prefestiva, che viene svolto da medici specialisti pediatri. Il medico non è obbligato alla consulenza telefonica. L'orario dei suddetti ambulatori pediatrici viene stabilito dai Comprensori previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e può, se necessario, essere esteso. I Comprensori mettono a disposizione dei pediatri i rispettivi ambulatori e garantiscono la collaborazione di un'infermiera. Il compenso spettante ammonta a euro 26,96 omnicomprensivi per ogni prestazione, verrà comunque garantito un compenso orario di euro 71,44;
  2. Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
    Nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva, il servizio di continuità assistenziale è svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri. Il compenso spettante ammonta a euro 79,57 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio, euro 125,99 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio è svolto a turno:
    euro 144,65 omnicomprensivi (2 pediatri),
    euro 172,42 omnicomprensivi (3 pediatri),
    euro 198,95 omnicomprensivi (4 pediatri),
    euro 225,36 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al Comprensorio. I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare al Comprensorio quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare. Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica. Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato al Comprensorio di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi;
  3. Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i pediatri che svolgono la continuità assistenziale ai sensi del presente articolo viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – continuità assistenziale - calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente articolo;
  4. Con decorrenza 1° ottobre 2008 il Comprensorio versa alla fondazione E.N.P.A.M., con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - continuità assistenziale-, un contributo, calcolato su tutti i compensi previsti dal presente articolo, affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del pediatra per malattia, gravidanza e puerperio, anche in relazione alla legge 379/90;
  5. Il Comprensorio deve assicurare i pediatri che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempre che l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
    1. euro 775.000,00 per morte od invalidità permanente;
    2. euro 52,00 giornalieri per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni.

La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

CAPO III

Art. 43 (Attività territoriali programmate)

(1) Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione sanitaria, il Comprensorio può attribuire ulteriori attività a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri del Comprensorio medesimo ed espressamente rinnovabili.

(2) L'attività è preferibilmente assegnata a pediatri convenzionati operanti nell'ambito territoriale in cui l'attività deve essere svolta, con numero di scelte inferiori alla metà del loro massimale e che non esplichino altre attività, oltre a quella convenzionale. In subordine il pediatra da incaricare è individuato in ragione inversa al numero delle scelte in carico.

(3) La somma delle ore di incarico e delle scelte detenute dal pediatra, rapportate ad ora, non può superare, salvo deroghe in caso di necessità, l'orario settimanale rapportato convenzionalmente al massimale.

Art. 44 (Assegnazione delle attività territoriali programmate e compensi)

(1) Il Comprensorio interpella il pediatra secondo l'ordine di priorità indicato all'articolo 43, comma 2, indicando il tipo e la data di inizio della attività, della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna al Comprensorio, di cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.

(2) Il pediatra interpellato è invitato contestualmente a presentarsi entro 6 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito è considerata come rinuncia.

(3) In caso di impossibilità del pediatra a prestare temporaneamente la propria attività, fino ad un massimo di 30 giorni, il Comprensorio provvede ad assegnare ad altro pediatra disponibile l'attività in questione.

(4) Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative e normative e compensi, comprensivi dei contributi E.N.P.A.M., concordati di volta in volta dalla Provincia con i sindacati firmatari del presente accordo. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Art. 45 (Rapporti con i responsabili del distretto)

(1) Il pediatra per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 44, osserva le direttive organizzative emanate dal coordinatore del distretto ed è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.

Art. 46 (Prestazioni ed attività aggiuntive)

(1) Previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sentito il comitato di cui all'articolo 9, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica l'erogazione di prestazioni aggiuntive e attività anche tese ad una migliore integrazione tra gli interventi sanitari e sociali e con le modalità che possono consentire l'inserimento funzionale del Pediatra con il Dipartimento Materno-infantile, ove istituito, o dell'apposito servizio per:

  1. interventi sanitari relativi all'età pediatrica con la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
  2. processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività del pediatra e i casi di ricorso al secondo livello specialistico, come per esempio diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.;
  3. assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
  4. sperimentazione di iniziative di telemedicina;
  5. partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale, come per esempio progetti obiettivo, coinvolgenti il pediatra di base per prestazioni non previste dagli articoli 27 e 28;
  6. prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato B);
  7. iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute, come per esempio attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, alcoolismo, uso di droghe, malattie a trasmissione sessuale, ecc., nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
  8. partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, che possa determinare la eliminazione o correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni;
  9. svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello provinciale;
  10. attivazione di un sistema informativo integrato tra medici pediatri di base, presidi dei Comprensori ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa.

(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma 1, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, ed i Comprensori competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici pediatri partecipanti a tali attività integrative.

(3) Il comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.

(4) L'attività didattica e tutoriale dei pediatri con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale è regolamentata come da allegato K).

Art. 47 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)

(1) Il Comprensorio può proporre autonomamente o su indicazione di pediatri aderenti alla pediatria di gruppo la costituzione in via sperimentale e con la partecipazione volontaria dei medici, di forme organizzative complesse innovative (equipes territoriali) ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale, in grado di sviluppare meccanismi di coordinamento ed integrazione aziendale e di garantire le migliori risposte al bisogno di salute degli assistiti.

(2) Devono costituire momento organizzativo della pediatria di base e delle altre professionalità presenti nel distretto per l'erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, provinciale e aziendale.

(3) Possono farne parte sia medici di medicina generale che pediatri che devono garantire l'integrazione con le figure professionali deputate alla continuità assistenziale, all'assistenza specialistica ambulatoriale, all'assistenza infermieristica e riabilitativa ambulatoriale e domiciliare, all'assistenza socio-sanitaria integrata, secondo programmi elaborati dal Comprensorio e concordati.

(4) Sono organismo operativo del distretto e come tali trovano preferibilmente sede nelle strutture distrettuali del Comprensorio, il quale mette a disposizione direttamente o indirettamente tramite accordi con altri soggetti, locali, attrezzature e personale necessario per il conseguimento degli obiettivi e programmi della sperimentazione, secondo accordi contrattuali la cui definizione viene demandata a specifica contrattazione tra rappresentanti dei medici partecipanti ed il Comprensorio, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

(5) Ai pediatri partecipanti alle forme organizzative innovative spetta il trattamento economico previsto per i pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria di gruppo. Eventuali ulteriori incentivi economici sono demandati alla contrattazione con l'Azienda sanitaria che potrà utilizzare per questo i fondi di cui all'articolo 39, lettera h).

Art. 48 (Pediatria di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi del Comprensorio i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  1. l'associazione è libera, volontaria e paritaria;
  2. l'accordo che costituisce la pediatria di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i pediatri aderenti alla pediatria di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi, mediante avviso da affiggere nello studio professionale, le forme e le modalità organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
  3. del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l'attività di pediatra anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di pediatra;
  4. la sede della pediatria di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici – collocati nello stesso edificio -, ferma restando la possibilità che singoli pediatri possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale, ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della pediatria di gruppo;
  5. del gruppo fanno parte non meno di due e non più di quattro pediatri;
  6. ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  7. ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  8. la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  9. in ogni caso deve essere assicurata dai medici del gruppo l'assistenza nello studio per almeno cinque ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio secondo un orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. Nei giorni prefestivi infrasettimanali deve essere assicurata presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante l'uso di segreteria telefonica. Per due volte la settimana la pediatria di gruppo garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
  10. non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico titolare della scelta e la richiesta in tal senso dell'assistito;
  11. all'intero del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità;
  12. la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio è liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

(2) I compensi relativi alla pediatria di gruppo sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 39, lettera i).

Art. 49 (Pediatria in rete)

(1) Oltre alla pediatria di gruppo è prevista la pediatria in rete, per la quale valgono le stesse condizioni previste per la pediatria di gruppo, ad eccezione delle condizioni indicate nelle lettere d) ed e) dell'articolo 48. La pediatria in rete si caratterizza per:

  1. la distribuzione territoriale degli studi dei pediatri, non vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del rispettivo ambito territoriale. La pediatria in rete costituita da pediatri operanti in due o più ambiti territoriali distinti rispettivamente in due o più distretti distinti, deve essere autorizzata dal Comprensorio previa verifica dell'opportunità ai fini dell'ottimizzazione del servizio pediatrico;
  2. la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
  3. il collegamento reciproco degli studi dei pediatri con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione;
  4. il numero dei pediatri associati non superiore a quattro.

(2) I compensi relativi alla pediatria in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 39, lettera i).

Art. 50 (Disapplicazione degli accordi precedenti)

(1) Con l'entrata in vigore del presente accordo sono disapplicati i seguenti Accordi:

  1. Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 2912;
  2. Accordo integrativo all'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 2000, n. 4609.

Art. 51 (Norme finali)

Norma finale n.1
1. I pediatri che alla data di pubblicazione del presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri dei Comprensori sono confermati nel rapporto convenzionale salvo l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti.

Norma finale n. 2:
Qualora insorgano controversie sull'interpreta-zione del presente accordo o su problematiche riguardanti l'applicazione di talune regole o istituti, le parti firmatarie si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente la questione. A tal fine la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Norma finale n.3:
Le parti si impegnano di definire in un accordo separato le modalità dell'ulteriore informatizzazione degli studi dei pediatri e le modalità dell'utilizzo di una smart card da parte dei pazienti.

Norma finale n. 4:
Le parti convengono che per la durata del presente accordo o comunque fino a quando si procederà a successiva elezione di nuovi rappresentanti medici, può essere stabilita, di comune accordo, la conferma dei componenti medici del comitato di cui all'articolo 9.

Norma finale n. 5:
Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le autorità scolastiche affinchè richiedano il certificato di stato di buona salute solamente nei casi contemplati dal decreto Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, articolo 1, lettere a) e c), evitando di richiederlo per tutti per le normali lezioni di educazione fisica o per attività ludico ricreative come gite o feste scolastiche

Norma finale n. 6: Le parti concordano che eventuali temporanei e saltuari malfunzionamenti relativi a problemi tecnici di telefoni cellulari e apparecchiature di segreteria non siano passibili di contestazione al pediatra, ma solo esclusivamente di segnalazione.

Norma finale n. 7:
Le parti concordano sull'opportunità che la parte pubblica fornisca un programma informatico con le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 2, del presente accordo a tutti i pediatri che ne facciano richiesta in modo da uniformare il lavoro e le procedure anche al fine di rendere più agevole l'elaborazione di progetti obiettivo, indagini epidemiologiche e la trasmissione dei dati tra pediatri e Comprensori. Fa parte di tale programma anche un software del prontuario farmaceutico ed i relativi aggiornamenti.

Norma finale n. 8:
Previa richiesta scritta di un genitore o di legale rappresentante ai Comprensori competenti i minori che abbiano compiuto il 14° anno di età possono essere mantenuti in carico al pediatra fino al 16° anno a condizione che questo non pregiudichi la scelta del pediatra ai nuovi nati.

Art. 52 (Dichiarazione a verbale)

Dichiarazione a verbale n. 1

L'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto chiede che nelle future trattative con altre categorie la parte pubblica s'impegna a non emanare norme nell'ambito della pediatria, senza che prima siano state consultate le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri.

Allegato A
(art. 16)

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Titoli per la formazione delle graduatorie

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio (p.-punti) attribuito a ciascuno di essi:

I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

  1. specializzazioni in pediatria o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna specializzazione .......p. 4,00
  2. libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna libera docenza......................... p. 2,00
  3. specializzazioni in discipline affini alla pediatria ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna specializzazione ..................... p. 2,00
  4. libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna libera docenza ......................... p. 1,00
  5. specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere a) e b):Per ciascuna specializzazione o libera docenza ............................................................... à..p. 0,20
  6. tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975 ..................................p. 0,30
  7. titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Provincia o rilasciato da soggetti accreditati dal Ministero della Salute o dalla Provincia..........................p. 0,30

II - TITOLI DI SERVIZIO

  1. attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e dell'articolo 7-bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche, compresa quella svolta in qualità di associato o di sostituto (anche per attività sindacale):per ciascun mese complessivo ..................... p. 0,20(per l'attività sindacale il mese è ragguagliato a 96 ore);
  2. servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale,in forma attiva:per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attività ......................................................................p. 0,10(per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
  3. attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province, Aziende o dai Comprensori:per ciascun mese complessivo, ragguagliato a 96 ore di attività:................................p. 0,10
  4. servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:Per ciascun mese ......................................... p. 0,05
  5. attività di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della legge 10 luglio 1960 n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:Per ciascun mese complessivo.................... p. 0,10
  6. attività di pediatra svolta a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:Per ciascun mese complessivo..................... p. 0,05

III - PUNTI PER LA RESIDENZA:

  1. attribuzione di punti 6 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;
  2. attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti.

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero. Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(3) I titoli di servizio sono cumulabili purchè non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tale caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e infine, la minore età.

(4) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste dal presente allegato.

Allegato B
(art. 39)

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

(1) Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici pediatri, anche nei confronti dei non iscritti, sono quelle elencate in calce al presente allegato B nel nomenclatore – tariffario.

(2) Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale del medico a seconda delle condizioni di salute del paziente.

(3) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1 lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere/dovere del Comprensorio di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato dalle corrispondenti necessarie attrezzature.

(4) Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro la fine di ogni mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome, cognome, indirizzo e numero del libretto di iscrizione e firma dell'assistito. Se la prestazione è eseguita previa l'autorizzazione sanitaria del Comprensorio, alla distinta deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione stessa.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.

(5) Al pediatra spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al comma 4).

Nomenclatore tariffario delle prestazioni aggiuntive

A) PRESTAZIONI ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE

Tariffa

1. Medicazione e sutura di ferita superficiale

47,29

2. Rimozione di punti di sutura e medicazione

28,39

3. Tamponamento nasale anteriore

8,92

4. Estrazione corpo estraneo dal naso

12,51

5. Estrazione corpo estraneo dall'orecchio

28,39

6. Prima medicazione

28,39

7. Medicazioni successive

18,92

8. Pneumootoscopia

13,00

9. Timpanogramma

25,00

10. Sbrigliamento sinecchia piccole labbra

28,39

11. Toilette di perionichia supporata

28,39

12. Riduzione della pronazione dolorosa dell'ulna

28,39

13. Audiometria tonale

25,00

14. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta)

23,65

15. Asportazione di verruche

15,31

16. Iniezione endovenosa

14,18

17. Scotch-test per ossiuri

9,45

18. Tampone faringeo per test veloce di streptococchi

12,60

19. Esame vista con tavola ottometrica

20,00

20. Spirometria

31,53

21. Pricktest

31,53

22. ECG

31,53

23. Ecografia, per distretto

31,53

24. Esame urine effettuate con analizzatore e con referto stampato

9,45

25. PCR

20,00

26. Pulsiossimetria (valutazione saturazione O2)

10,00

27. Prescrizione e collaudo di presidi nei limiti delle disposizioni vigenti

10,00

28. Rimozione tappo cerume

15,00

29. Rimozione zecche

10,00

30. Test rapidi per EBV, VRS, influenza, pneumococco (Ag urine),

15,00

rotavirus, adenovirus 15 E

 

31. Asportazione di mollusco contagioso

20,00

32. PEF (picco di flusso espiratorio)

10,00

B) PRESTAZIONI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERSI UN'UNICA VOLTA AL COMPRENSORIO:

Tariffa

  • 1.  Screening per l'ambliopia
  • 37,80
  • 2.  Boel test (screening audiometrico entro 1° anno di età)
  • 37,80
  • 3.  Seduta vaccinale ai sensi del calendario vaccinale (compresa la compilazione della relativa documentazione e l'invio ai Comprensori ed ai Comuni)**

 

 

  • 22,07
  • -  (**)Il vaccino viene messo a disposizione dai Comprensori gratuitamente.
  • -  Per i pediatri che vaccinano, il Comprensorio competente per territorio, con modalità da individuare e concordare in loco, s'impegna a gestire lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi provenienti dall'attività di assistenza sanitaria, assumendosene l'onere economico.
  • -  Nel caso che il pediatra non dovesse effettuare le vaccinazioni, è comunque tenuto ad effettuare il colloquio informativo prevaccinale e la relativa visita come previsto nei bilanci di salute.

Allegato C
(art. 15)

PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE

(1) Stabilito per determinazione della Provincia l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.

(2) Si procede nel modo come segue:

(3) Si stabilisce quale è la popolazione 0 - 6 anni nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

(4) A parte si prende l'elenco dei medici pediatri già operanti nell'ambito in questione.

(5) Ognuno di essi ha un proprio massimale o quota individuale derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o della autolimitazione.

(6) Ad ogni medico viene attribuito un valore ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale.

(7) Esso sarà:

  1. uguale a 600 per tutti coloro che usufruiscono della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600;
  2. pari al loro massimale se esso è inferiore a 600.

(8) Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.

(9) La zona è carente se il risultato della sottrazione comporta un numero superiore a 300 e si inserirà un medico per ogni 600 abitanti o frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.

(10) Esempio:

Ambito territoriale 52.000 abitanti, popolazione pediatrica 6.050 abitanti.

Medici inseriti nell'ambito: 2 a 1000 scelte di massimale valgono (2x600)  .......1200;

3 a 800 scelte di massimale valgono (3x600).................................................1800

6 a 350 scelte di massimale valgono (6x350).................................................2100

.......................................................................................................Totale 5100

La zona è carente: 6.050 - 5.100 = 950

Devono essere inseriti 2 medici.

Allegato D
(art. 33)

SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE

Caro collega,

invio in ospedale paziente Signor/a

......................................................................................................................................................

1) Motivo del ricovero

...........................................................................

...........................................................................

2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto

.................................................................................................................................................................................................................................

3) Dati estratti dalla scheda sanitaria

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.

Ti segnalo l'opportunità che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, un esauriente relazione clinica.

............., lì.............................

Dott. ..............................

Recapito telefonico: ................................

Allegato E
(art. 41)

ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA E INTEGRATA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CON PATOLOGIA CRONICA E NON AMBULABILI

Art. 1 (Prestazioni domiciliari)

(1) L'assistenza domiciliare programmata e integrata di cui all'articolo 41 è svolta assicurando, al domicilio del soggetto affetto da patologia cronica e non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile nel caso dell'assistenza programmata e a cadenza determinata, anche giornaliera, in relazione al processo morboso in corso e agli interventi sanitari necessari nel caso dell'assistenza integrata, del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:

  1. monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
  2. controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
  3. controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
  4. indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
  5. indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
  6. indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dal Comprensorio;
  7. collaborazione con il personale dei servizi sociali per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
  8. predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
  9. attivazione degli interventi riabilitativi;
  10. tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dal Comprensorio sulle quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Art. 2 (Attivazione del servizio domiciliare)

(1) Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare e con patologia cronica, quali ad esempio:

  1. impossibilità permanente a deambulare (es. portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
  2. impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni;
  3. impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
    1. cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico;
    2. insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
    3. gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
    4. cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
    5. tetraplegici;
    6. immunodeficienza acquisita
    7. patologie oncoematologiche;
    8. malattie cromosomiche e o genetiche invalidanti.

(2) L'assistenza domiciliare si articola in due forme di intervento:

  1. assistenza domiciliare programmata, come definita all'articolo 1, comma 1;
  2. assistenza domiciliare integrata: quando l'assistenza al bambino si realizza in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale, in modo da consentire una presa in carico "globale del paziente", attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza concordati con le Unità Operative Aziendali e mirati al superamento dei momenti "critici.

Art. 3 (Procedure per l'attivazione dell'assistenza domiciliare)

(1) La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal pediatra, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.

(2) Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi.

(3) Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché la necessità di eventuali supporti di personale.

(4) Al fine di fornire al Responsabile del Servizio di Medicina di base o suo delegato la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.

(5) L'esame del programma da parte del medico del Comprensorio deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.

Art. 4 (Rapporti con il distretto)

(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il pediatra ed il Responsabile del Servizio di Medicina di Base concordano:

  1. la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno, con possibilità di proroga;
  2. la cadenza giornaliera (in caso di assistenza integrata), settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico pediatra al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
  3. i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.

Art. 5 (Retribuzione)

(1) Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura ammontante a euro 33,14 per accesso in caso di assistenza domiciliare programmata e a euro 55,00 in caso di assistenza domiciliare integrata.

(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Art. 6 (Modalità di pagamento)

(1) Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al Comprensorio, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

(4) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate al Comprensorio nei tempi previsti.

Art. 7 (Documentazione di distretto)

(1) Presso il Servizio di Medicina di Base è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.

(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.

Art. 8 (Verifiche)

(1) Il responsabile del Servizio di medicina di base o suo delegato ed i coordinatori medici e infermieristici dei distretti possono in ogni momento verificare presso il domicilio degli assistiti la necessità degli interventi attivati.

(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col pediatra.

Allegato F
(art. 19)

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA

(1) Fermi gli obblighi a carico dei Comprensori stabiliti dall'articolo 19, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

(2) Al medico sostituto deve essere corrisposto il 67 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2.

(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spettano ulteriori 2,4 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

(4) Individuata convenzionalmente nel 20 per cento la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20 per cento con oneri a carico del titolare e ridotti del 20 per cento se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Allegato G
(artt. 5 e 16 )

DICHIARAZIONE INFORMATIVA

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto Dott. .................................................

nato a .............................................................. ......

il ...................................................................... .....

residente in .............................................................

Via/Piazza ................................................ n. ..........

iscritto all'Albo dei ..................................................

della Provincia di .....................................................

ai sensi e agli effetti dell'articolo 47, comma 1, D.P.R. 28.12.2000, n. 445

dichiara formalmente di

1. essere - non essere (1) (2) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):

Soggetto ........................... ore settimanali ..............

Via ......................... Comune di .............................

Tipo di rapporto di lavoro ........................................

.............................................................................

Periodo: dal ............................................................

2. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico di medicina generale con massimale di n. ................scelte

periodo: dal ............................................................

3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno in branche diverse dalla pediatria (1) (2):

Comprensorio/Azienda ............................................ branca ....................... ore sett. ..........................

Comprensorio/Azienda ............................................ branca ..... ................. ore sett. ..........................

4. essere/non essere(1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni(2)

Provincia ................................ branca ...................

Periodo: dal ............................................................

5. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8/quinquies, decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni:

Comprensorio/Azienda.................. Via .................

Tipo di attività .....................................................

Periodo: dal .........................................................

6. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Provincia ................................................. o in altra regione (2):

Regione ..................................................................

Comprensorio/Azienda ................................ ore sett. ...................

in forma attiva - in forma di disponibilità (1)

7. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate (2)

Organismo ............................. ore sett. ...................

Via..........................................................................

Comune di ..............................................................

Tipo di attività .........................................................

...............................................................................

Tipo di rapporto di lavoro ..........................................

................................................................................

Periodo: dal ...............................................................

8. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, legge 833/78: (2)

Organismo ................................. ore sett. ..............

Via .........................Comune di ..............................

Tipo di attività ........................................................

Tipo di rapporto di lavoro ........................................

Periodo: dal ............................................................

9. svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della legge 626/94:

Comprensorio/Azienda ..................................... ore sett. ...............

Via ........................................................................

Comune di .............................................................

Periodo: dal ............................................................

10. svolgere/non svolgere (1) per conto dell' I.N.P.S. o del Comprensorio di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte: (2)

Comprensorio...........................................................

Comune di ...............................................................

Periodo: dal ..............................................................

11. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

Periodo: dal ............................................................

12. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere nessuna)

...................................................................................................................................................................................................................................................

Periodo: dal ...............................................................

13. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai numeri 1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai numeri 4, 5, 6):

Soggetto pubblico ...................................................

Via ........................................................................

Comune di .............................................................

Tipo di attività ........................................................

Tipo di rapporto di lavoro ........................................

.............................................................................

Periodo: dal ............................................................

14. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2)

...................................................................................................................................................................................................................................................

Periodo: dal ................................................................

15. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita: (2)

.................................................................................

soggetto erogante il trattamento di adeguamento

..............................................................................

Periodo: dal ............................................................

Note ......................................................................

................................................................................................................................................................

Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.

In fede

Data .......................................................................

Firma .....................................................................

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al foglio alla voce "Note"

Allegato H
(art. 28, lett. g)

BILANCI DI SALUTE

(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 28, lettera g) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni, individuate dalla Giunta Provinciale, e che sono:

  1. 4 - 6 settimane
  2. 2 - 3 mesi
  3. 4 - 7 mesi
  4. 8 - 10 mesi
  5. 11 - 14 mesi
  6. 15 - 24 mesi
  7. 3 - 4 anni
  8. 5 - 6 anni
  9. 9 - 10 anni
  10. 12 - 14 anni

(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda preferibilmente su supporto elettronico per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata alla famiglia da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito e una copia sarà inviata al Comprensorio, secondo le modalità impartite dallo stesso. Le relative schede sono messe a disposizione dai Comprensori. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di euro 18,58.

(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia al Comprensorio, secondo le modalità impartite dallo stesso. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2° mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.

Allegato I)
(art. 33)

CERTIFICATO DI BUONA SALUTE

In base alla visita medica ed ai dati anamnestici forniti

cognome, nome

nato/a il

residente a

libretto sanitario n.

può partecipare ad attività sportive "non agonistiche".

Il presente certificato è valido in ambito scolastico ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c) del D.M. Sanità del 28 febbraio 1983 ed inoltre per attività sportive non agonistiche di organizzazioni ed enti sia pubblici che privati, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera h) dell'accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.

Questo certificato vale un anno dalla data di rilascio; può essere consegnato alle associazioni ed agli enti in fotocopia con eventuale autocertificazione del possesso dell'originale che deve essere conservato.

data

firma

Allegato J
(art. 27)

CERTIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE

Tra i compiti dei pediatri, retribuiti in quota fissa, rientrano le certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità del 28 febbraio 1983), e cioè le certificazioni per attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, per le attività inserite nei P.O.F (Piani Offerte Formative) e per i Giochi sportivi studenteschi nelle fasi comprensoriali, provinciali e regionali precedenti quella nazionale.

  1. Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte al di fuori delle regolare attività di insegnamento, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;
  2. per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è richiesta la certificazione di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni selezionati per la partecipazione alle fasi comprensoriali, provinciali e regionali successive a quelle di istituto (sovrintesi da un'unica autorità scolastica);
  3. la certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. è dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato;
  4. non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica;
  5. la richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati utilizzando specifici moduli debitamente compilati e firmati dall'autorità scolastica competente e dai quali si evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione;
  6. non necessitano di certificazione le attività ginnico- motorie con finalità ludico - ricreative, ginnico - formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall'età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio;
  7. non necessita di certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola elementare in quanto sono limitati alla fase di Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e non competitivo.

Allegato K
(art. 46)

ATTIVITÁ DIDATTICA E TUTORIALE

L'attività didattica e tutoriale dei pediatri con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale è disciplinata dalla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della Provincia del 20 ottobre 2003, n. 46.

Al pediatra che svolge l'attività di tutore è riconosciuto un compenso di euro 112,17 + IVA per ogni settimana.

 

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