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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 2049 del 13.08.2009
Direttive in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Allegato A
Direttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
 

Art. 1

Beneficiari

1. La legge del 25 febbraio 1992, n. 210 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.
2. I beneficiari sono:

a)  le persone che hanno riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:

vaccinazioni obbligatorie per legge o       per ordinanza di un'autorità sanitaria;

vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro, per incarico del loro ufficio, per poter accedere ad uno stato estero;

vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;

vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695;

vaccinazione antiepatite di tipo B a partire dal 1983;

b)  le persone non vaccinate che  hanno riportato, a seguito e in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica;

c)   le persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia periodica che occasionale;

d)  il personale sanitario di ogni ordine e grado contagiato da virus HIV, o da virus dell'epatite con danni irreversibili, durante il servizio a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV o da epatite virale;

e)  le persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente a una delle categorie di persone aventi diritto all'indennizzo indicate alle lettere c) e d), nonché i figli delle medesime contagiati durante la gestazione;

f)  Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dal presente articolo sia derivata la morte del soggetto, sono considerati beneficiari nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

 

Art. 2

Benefici economici

1. La quantificazione e liquidazione dei benefici economici di cui all'articolo 2 della legge del 25 febbraio 1992, n. 210 sono effettuati dall'Ufficio provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili in conformità alle leggi nazionali e provinciali vigenti in materia.
2. L'indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'Ufficio provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili corrisponde l'indennizzo esclusivamente a favore dei soggetti aventi diritto, residenti nel territorio della provincia di Bolzano. Nell'ipotesi che il soggetto che percepisce il vitalizio trasferisca la propria residenza in un'altra regione o provincia autonoma l'Ufficio continuerà ad erogare l'indennizzo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, dandone contestuale notizia alla nuova regione o provincia autonoma di competenza. Anche il relativo fascicolo, in originale, viene trasmesso alla nuova regione di residenza per il pagamento dell'indennizzo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
 

Art. 3

Procedimento di indennizzo

1. La domanda di indennizzo è presentata dal soggetto danneggiato residente nella provincia di Bolzano o, in caso di morte dello stesso, dai parenti aventi diritto al Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominato “Servizio di Medicina Legale”. Per quanto riguarda le domande di assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum, si fa riferimento all'ultima residenza del danneggiato.
2. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente l'indennizzo cambi residenza prima della definizione della pratica, la stessa quando sia completa del verbale della commissione medica di cui all'art. 6bis, comma 1 della legge provinciale n. 1 del 13 gennaio 1992, viene trasmessa alla Azienda Sanitaria di nuova residenza.
3. Le disposizioni della legge del 25 febbraio 1992, n. 210  non si applicano nel caso in cui il danno sia diretta conseguenza di trattamenti sanitari effettuati all'estero.
4. Se la persona danneggiata, dopo aver presentato domanda, muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la somma delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda fino al giorno della morte del danneggiato.
5. Se a causa della vaccinazione o delle patologie previste sia derivata la morte del danneggiato, i parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, possono optare tra l'assegno reversibile per quindici anni o un assegno una tantum.
6. La domanda di revisione della categoria di danno con adeguamento del beneficio alla nuova categoria, per aggravamento della patologia per cui si percepisce l'indennizzo è presentata al Servizio di Medicina Legale.
 

Art. 4

Istruttoria della domanda

1. Le domande sono registrate e numerate progressivamente a partire dal momento in cui sono complete dei documenti previsti e sono trattate seguendo l'ordine cronologico in base al numero progressivo di posizione.
2. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge (mancanza di prova documentale del danno subito, mancanza di requisiti soggettivi, danno causato da struttura sanitaria straniera, ecc.) comporta l'archiviazione della pratica, previa comunicazione motivata all'interessato.
3. Il Servizio di Medicina Legale trasmette la domanda con relativa documentazione alla commissione medica di cui all'art. 6bis, comma 1 della legge provinciale del 13 gennaio 1992, n. 1, dandone comunicazione all'interessato e sospendendo nel contempo il procedimento.
 

Art. 5

Termini per la presentazione della domanda di indennizzo.

1. La domanda  di indennizzo è presentata entro i seguenti termini:

a)  3 anni nei casi di danno da vaccinazione o da infezione di epatite;

b)  10 anni nei casi di infezione da HIV;

2. I termini indicati decorrono dal momento in cui la persona danneggiata, sulla base della documentazione, è venuta a conoscenza del danno.
 

Art. 6

Decesso della persona danneggiata

1. In caso di decesso durante la fase istruttoria, la pratica proseguirà il suo iter e se viene riconosciuto il diritto all'indennizzo, questo è liquidato agli eredi.
2. Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita, gli eredi di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 possono presentare domanda di assegno una tantum o di assegno reversibile per 15 anni con allegata tutta la documentazione richiesta per la determinazione del nesso di causalità tra la trasfusione o vaccinazione, la patologia e la morte. La domanda può essere presentata anche quando la persona danneggiata non aveva presentato domanda di indennizzo mentre era in vita. Il termine è di 10 anni dalla data del decesso.
 

Art. 7

Aggravamento o di doppia patologia

1. L'interessato può presentare domanda di aggravamento entro il termine di sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio di aggravamento la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
3. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui la commissione medica di cui all'art. 6bis, comma 1 della legge provinciale del 13 gennaio 1992, n. 1, pur riconoscendo il nesso di causalità, abbia ritenuto la patologia non ascrivibile.
4. Qualora l'interessato, in conseguenza di vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati abbia contratto più di una malattia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), può presentare domanda di integrazione per doppia patologia.
 

Art. 8

Danni da vaccinazioni

1. Per i danni da vaccinazioni, oltre alla domanda di indennizzo, l'interessato può presentare anche domanda di importo aggiuntivo una tantum.
2. L'importo aggiuntivo corrisponde al 30% dell'indennizzo dovuto per ogni anno compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo. La domanda va presentata entro 10 anni dalla data di conoscenza del danno.
 
 

Art. 9

Presentazione della domanda

 
1. Per la domanda di indennizzo deve essere utilizzata la relativa modulistica predisposta dal Servizio di Medicina Legale e deve contenere i seguenti dati:

a)  dati anagrafici del danneggiato e in caso di minori o incapaci i dati anagrafici dei genitori o del tutore o del richiedente in caso di morte del danneggiato;

b)  indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo;

c)  elenco della documentazione allegata;

d)  indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;

e)  firma del richiedente o nel caso di minori o incapaci la domanda deve essere firmata da uno dei genitori o dal tutore;

f)  data di presentazione.

 

2. Qualora la domanda, al momento della presentazione, sia carente di alcuno dei dati o documenti previsti, l'interessato sarà invitato a produrli nel termine di 30 giorni, con l'avvertenza che:

a)  alla pratica non viene assegnato il “numero di posizione” e rimane provvisoriamente sospesa in attesa di completamento;

b)  il termine di 30 giorni, per giustificati motivi, potrà essere prolungato per ulteriori 30 giorni;

c)  in mancanza di riscontro nei termini previsti, la pratica verrà definitivamente archiviata. Questo caso non preclude la possibilità di presentazione di nuova domanda.

 

Art. 10

Documentazione

1. Alla domanda è allegata la documentazione amministrativa e sanitaria specifica per le diverse tipologie di beneficiari.
 

Art. 11

Giudizio medico legale

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medica ai sensi dell'art. 6bis, comma 1 della legge provinciale del 13.01.1992, n. 1.
2. La commissione medica redige un verbale con indicato:

a)  la composizione della commissione;

b) gli accertamenti eseguiti;

c) il giudizio diagnostico;

d) il giudizio sanitario sul nesso di causalità;

e) il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità sia permanenti che non permanenti;

f) il giudizio di tempestività della domanda.

 

Art. 12

Comunicazione del giudizio medico legale.

1. Il Servizio di Medicina Legale notifica il giudizio medico legale all'interessato o agli aventi diritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. In caso di accoglimento della domanda, il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all'Ufficio provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili competente per l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto. Alla notifica all'interessato è allegata copia conforme dell'originale del verbale della commissione medica di cui all'articolo 11 e, qualora sia previsto l'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari per la liquidazione della somma, da presentare all'Ufficio Provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili.
 

Art. 13

Ricorso amministrativo

1. Avverso il giudizio della commissione medica l'interessato può presentare ricorso alla commissione d'appello di cui all'art. 6-bis, comma 3 della legge provinciale 13.01.1992 n.1, entro 30 giorni dalla notifica del giudizio.
2. Il ricorso va inoltrato dall'interessato in carta libera al Servizio di Medicina Legale, il quale provvede all'invio della pratica alla competente commissione medica, unitamente l'eventuale nuova documentazione prodotta dall'interessato.
3. La commissione d'appello di cui al comma 1, dopo aver definito il ricorso, trasmette la decisione al Servizio di Medicina Legale che a sua volta notifica la decisione adottata dalla commissione d'appello al ricorrente o agli aventi diritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di accoglimento, provvede alla trasmissione di copia del giudizio all'Ufficio provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili competente per l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto. Alla notifica all'interessato è allegata copia conforme del verbale della commissione e, qualora sia previsto l'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari per la liquidazione della somma, da presentare all'Ufficio provinciale Soggetti portatori di handicap ed invalidi civili.
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