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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Criteri e modalià per la concessione di agevolazioni economiche ad università, strutture di alta formazione e di ricerca scientifica

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni economiche ad università, strutture di alta formazione e di ricerca scientifica (articolo 19/bis legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9 e successive modifiche)

 

Articolo 1

Oggetto

1. Nella legge provinciale del 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche, è ancorato il diritto al finanziamento di università, strutture di alta formazione e di ricerca scientifica.
2. I presenti criteri e modalità determinano la procedura per la concessione di contributo per concorrere al finanziamento alla gestione di strutture di alta formazione o di ricerca scientifica, pubbliche o private, e per la concessione di contributi per investimenti.
3. Inoltre i presenti criteri determinano le modalità per il sostegno di iniziative, attività e progetti eseguiti, nell'interesse della Provincia, da università con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca.
 

Articolo 2

Beneficiari

1. Ai sensi dei presenti criteri possono essere concessi contributi a:

alla Libera Università di Bolzano;

all'Accademia Europea di Bolzano;

allo Studio teologico accademico di Bressanone;

alla scuola superiore di sanità “Claudiana”;

al Conservatorio Musicale “Claudio Monteverdi”;

altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica, pubbliche o private, aventi sede nel territorio provinciale;

alle università  ed enti di ricerca scientifica nazionali o del mondo culturale di lingua tedesca che svolgono l'attività nell'interesse della Provincia.

2. Contributi per sostenere economicamente gli investimenti possono essere concessi in base ai presenti criteri solo a strutture di alta formazione o di ricerca scientifica, pubbliche o private, o strutture di servizi nell'ambito del diritto allo studio aventi sede nel territorio provinciale.
3. Possono sottoscrivere le domande di contributo per le attività e la gestione, i legali rappresentanti dell'ente:
4. Per definire l'ammontare del finanziamento si può tenere conto inoltre, se ed in che misura, per l'esecuzione delle iniziative previste, il richiedente riesca a finanziarsi attraverso donazioni o sponsorizzazioni da parte di fondazioni o di privati.
 

Articolo 3

Tipologie delle agevolazioni

1. Si distingue tra le seguenti tipologie di agevolazioni:

a) contributi ordinari;

b) contributi straordinari;

c) contributi integrativi;

d) contributi per progetti.

2. Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi alle strutture di alta formazione o di ricerca scientifica di norma per la gestione ordinaria e per la realizzazione del programma annuale di attività.
3. Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per gli investimenti.
4. Sono da considerarsi contributi integrativi, quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari in precedenza concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non sono sufficienti, assieme al contributo originariamente concesso, ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta, per sostenere la realizzazione del programma annuale di attività, dei progetti o degli investimenti oppure se si è presentata una grave situazione imprevista o imprevedibile.
Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa.
5. Sono da considerarsi contributi per progetti quelli concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6. Questi progetti possono avere anche una durata pluriennale.
6. I richiedenti devono dimostrare di avere oltre al contributo provinciale ulteriori entrate, che coprano parte delle spese ammesse. Queste sono:

a) mezzi propri del gestore;

b) contributi di altri enti pubblici e privati;

c) Entrate derivate dallo sponsoring;

d) offerte;

e) altre entrate.

7. Se la gestione, le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono sostenuti economicamente anche da altri uffici provinciali, l'ammontare del contributo e le modalità di inoltro della domanda e di rendicontazione sono da indicare nella domanda, col fine di evitare che per le stesse misure vengano assegnati più contributi e per garantire la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.
 

Articolo 4

Spese ammissibili

1. Per la concessione di contributi di cui all'articolo 3 vengono riconosciute le seguenti voci di spesa:

a)     Spese correnti di gestione:

locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione, telefono, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni e software;

trasporto e gestione automezzi;

libri, giornali, riviste, media ecc.

Arredamenti, istrumenti, materiali ed attrezzature. Per queste voci di spesa devono essere inoltrati preventivi di spesa dettagliati.

altre spese connesse direttamente all'attività svolta.

b)     Spese per personale:

stipendi, trattamenti di fine rapporto, imposte, oneri sociali, assicurazioni, indennità ed aggiornamenti professionali;

incarichi a referenti e lavoratori autonomi (compensi, contributi sociali, tasse ecc.);

rimborsi per missioni, viaggi; vitto e alloggio.

c)     Investimenti:

acquisto, costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento e manutenzione di infrastrutture, delle strutture che fungono da sede del richiedente;

acquisto di arredamenti ed attrezzature;

acquisto di attrezzature tecniche (ad esempio attrezzature informatiche).

 

Articolo 5

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

a) l'ammontare dell'I.V.A., che può essere posta in detrazione;

b) interessi passivi;

c) deficit d'esercizi passati;

d) ammortamenti;

e) interessi di mora e contravvenzioni;

f)  l'acquisto di beni destinati alla vendita;

g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate.

 

Articolo 6

Progetti

1. Si considerano progetti i programmi innovativi che richiedono un notevole lavoro di sviluppo, interventi che sono finalizzati alla promozione del centro scientifico “Alto Adige”  e che contribuiscono allo sviluppo della Provincia di Bolzano come tale e delle Strutture presenti sul territorio e che aprono nuove potenzialità di sviluppo alla stessa.
2. La valutazione da parte dell'Amministrazione provinciale terrà conto dei seguenti aspetti:

provvedimenti che sono d'utilità per il diritto allo studio, la ricerca e l'educazione in generale in provincia di Bolzano, in particolare in riferimento al riconoscimento dei titoli di studio, del sostegno del riconoscimento professionale e di uno studio altamente qualificato nei campi della ricerca e dell'insegnamento;

provvedimenti di cooperazione che si avvalgono della sinergia di più istituzioni;

provvedimenti atti ad affrontare problemi chiave e di rilevanza per il futuro;

provvedimenti di promozione dello sviluppo regionale, innanzitutto di zone rurali periferiche con un basso livello formativo;

provvedimenti per le pari opportunità dei sessi e dei gruppi sociali;

Progetti pilota;

comprensibilità del progetto e trasparenza nella programmazione;

progetto esecutivo che dimostri la concreta realizzabilità del programma e riporti il piano di lavoro previsto;

preventivo di spesa e piano di finanziamento;

misure aggiuntive di sostegno al progetto (relazioni pubbliche, presentazione attraverso mass media, diffusione di informazioni);

esperienze precedenti nella realizzazione di progetti.

 

Articolo 7

Investimenti

1. Per quanto concerne gli investimenti possono essere - ai sensi dell'articolo 19/bis comma 1 - concessi contributi ad università e strutture di servizi strettamente connesse per:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria delle strutture adibite all'attività;

b) l'acquisto di arredamenti ed attrezzature, necessarie per l'uso delle strutture e per lo svolgimento delle attività;

c) l'acquisto di apparecchiature audiovisive o informatiche, necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività da svolgere;

d) l'acquisto e/o assorbimento di valori materiali e immateriali utili per l'inizio o la continuazione dell'attività delle istituzioni.

2. I costi preventivati per investimenti devono essere documentati con una relazione tecnica, firmata dal direttore dei lavori, nel caso in cui si tratti di lavori di costruzione o di risanamento. Di norma sono considerati solo quei progetti, per i quali ci si è avvalsi, prima della consulenza della competente ripartizione diritto allo studio, università e e ricerca scientifica o di esperti individuati in accordo con lo stesso. Le spese di progettazione degli investimenti e per software possono essere finanziate sia come investimento sia come attività ordinaria.
3. In caso di fondi provinciali insufficienti per finanziare tutte le proposte inoltrate viene riconosciuta priorità di intervento a quei progetti che sono già in stato avanzato di realizzazione o che hanno già ricevuto un finanziamento iniziale. Inoltre è riconosciuta priorità di intervento alla realizzazione di strutture di educazione permanente nelle località ancora sprovviste o carenti di strutture adeguate.
4. Nell'allestimento delle infrastrutture viene finanziato un tipo di arredamento ed allestimento che garantisca un'adeguata funzionalità di base delle stesse.
5. Il richiedente o il proprietario deve garantire che la struttura finanziata venga data in uso per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento delle attività indicate. Ciò avviene tra l'altro attraverso la stipulazione di contratti.
 

Articolo 8

Presentazione delle domande

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere sottoscritte dal richiedente o in caso di un'istituzione dal suo legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio diritto allo studio, università e ricerca. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
2. Le domande di contributo per progetti e quelle riguardanti gli investimenti possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno. Le domande di contributo riguardante gli investimenti, che a causa di mancanza di mezzi non possono o possono essere considerate solo in parte nell'anno solare di riferimento, possono essere rinviate agli anni successivi ed ivi considerate, senza che il richiedente debba inoltrare una nuova domanda.
2. Per i contributi integrativi, la domanda può essere inoltrata nel corso dell'anno e le domande vengono considerate se vi è una variazione o integrazione del piano annuale e se vi è la necessaria copertura nell'anno finanziario corrispondente. La stessa però deve essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le corrispondenti spese.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione.
5. Alla domanda di concessione di contributi per le attività e la gestione va allegata la seguente documentazione:

a) un dettagliato piano di spesa;

b) un differenziato piano di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

c) una esaustiva descrizione delle attività e dei progetti eseguiti e/o programmati.

d) se viene inoltrata la domanda di contributo per la prima volta una copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

6. Alla domanda di concessione di contributi per investimenti va allegata la seguente documentazione:

a) documentazione esplicativa riguardante gli investimenti programmati, come piante, relazione tecnica, descrizione delle attrezzature ecc.;

b) un dettagliato piano di spesa;

c) un differenziato piano di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

d) ulteriore documentazione come contratti di locazione, deliberazioni della Giunta comunale, destinazione d'uso dell'edificio e dei locali ecc.

In caso di lavori di costruzione e di risanamento le spese preventivate devono essere certificati tramite una relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori.
7. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.
 

Articolo 9

Ammontare del contributo

1. Possono essere concessi contributi per le spese riguardanti sia la gestione che le attività fino all'80% della spesa ammessa.
2. Possono essere concessi contributi per gli investimenti fino all'80% della spesa ammessa.
3. In casi appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.
4. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, fanno riferimento al fatto che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati sostenuti da finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale, Ripartizione diritto allo studio, università e ricerca scientifica.
 

Articolo 10

Destinazione del contributo

1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per iniziative, progetti, attività ed investimenti per le quali i contributi sono stati richiesti ed assegnati.
2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente il nuovo impiego.
3. Per i contributi ordinari l'eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo.
4. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione del contributo.
 

Articolo 11

Anticipazioni

1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione di un'anticipazione fino all'50% dello ammontare del contributo concesso per l'anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi. Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo.
2. I richiedenti che si avvalgono dell'anticipazione di cui al presente articolo, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.
3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, iniziative, progetti ed investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.
 

Articolo 12

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata dalla relativa documentazione.

2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di iniziative, progetti, attività o di investimento può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.

3. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale, tenendo conto delle esperienze lavorative sul territorio nazionale ed all'estero. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 15. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro.

4. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 15.

5. Se nell'ambito della gestione, delle iniziative, dei progetti e delle attività vi è attività di volontariato, si applica per le stesse al vigente normativa provinciale.

 

Articolo 13

Rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

c)     un elenco dei documenti di spesa;

d)     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti e degli investimenti la spesa ammessa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato;

e)     una dichiarazione del richiedente attestante:

gli estremi della deliberazione o del decreto di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime attività, iniziative, progetti o investimenti con indicazione dei relativi contributi effettivamente concessi;

l'eventuale riferimento se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione già concessa, oppure alla richiesta del saldo del contributo;

lo svolgimento per intero del programma di attività, iniziative, progetti o investimenti sostenuto;

che sono state esclusivamente presentate spese per attività, iniziative ed investimenti in conformità ai presenti criteri;

che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale, tenendo conto dell'esperienza lavorativa. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie;

che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

i dati riportati possono essere usati, nel rispetto della normativa riguardante la tutela dei dati personali, per fini statistici;

d)     in caso di investimenti, l'estratto dell'inventario del beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale;

e)     per quanto riguarda le costruzioni di importo superiore a 155.000,00 Euro: la relazione di un esperto, che non può essere il progettista, che conferma lo stato di avanzamento dei lavori o la fine degli stessi.

2. Se le attività, le iniziative, i progetti e gli investimenti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure se le spese ammissibili sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente.
3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.
 

Articolo 14

Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a) conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) intestati al richiedente;

c) quietanzati;

d) in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo

2. Per quanto riguarda i contributi ordinari e quelli integrativi ad essi collegati, le spese devono essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo.
3. Per gli investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa degli anni precedenti o successivi. La documentazione di spesa deve in ogni caso riferirsi all'investimento sostenuto economicamente e la documentazione deve essere di data successiva a quella di presentazione della prima domanda di contributo per tale iniziativa.
4. Per i contributi a progetto possono essere presentati anche documenti di spesa, che sono stati emessi durante l'esecuzione dei progetti che tuttavia non sono stati rendicontati precedentemente. La documentazione di spesa deve in ogni caso riferirsi al progetto sostenuto economicamente e la documentazione deve essere di data successiva a quella di presentazione della prima domanda di contributo per tale iniziativa.
 

Articolo 15

Controllo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse.
2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti anche da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'eventuale incarico viene dato dall'ufficio competente.
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
5. Con il controllo a campione viene esaminato:

a)  la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;

b)  l'effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative, progetti ed investimenti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero;

c)  l'esistenza della documentazione di spesa nell'ammontare della spesa ammessa, per quella parte di spesa che in sede di rendicontazione non è stata documentata con documenti di spesa originali;

d)  la regolare iscrizione delle documentazioni di spesa riguardanti il contributo concesso nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento;

e)  la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.

6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
 
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