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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 135 del 19.01.2009
Revoca e modifica dei criteri relativi alla concessione di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma di sostegno 2009 - 2013

Allegato

Criteri relativi alla concessione di contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma di sostegno 2009 – 2013

 
Presenti criteri stabiliscono ai sensi del Decreto ministeriale n. 2553 dell'8 agosto 2008 le disposizioni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del programma di sostegno 2009 – 2013 per la Provincia di Bolzano.
 

1. Richiedenti

Richiedenti e beneficiari della misura di sostegno sono imprenditori agricoli singoli e società di persone o di capitali esercitanti attività agricola.
 

2. Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili nell'ambito della ristrutturazione e riconversione dei vigneti concernono:

- la riconversione varietale sulla stessa superficie tramite reimpianto con varietà di viti previste nei disciplinari DOC nella Provincia di Bolzano;

- la modifica del sistema di allevamento sulla stessa superficie mediante reimpianto con varietà di viti previste nei disciplinari DOC nella Provincia di Bolzano;

- la diversa collocazione del vigneto con diritti d'impianto in una per la produzione di uva da vino più favorevole posizione dal punto di vista agronomico;

- il miglioramento documentato delle tecniche di gestione dei vigneti inclusa la meccanizzazione parziale tramite un reimpianto.

 

3. Area dell'intervento

La concessione del sostegno è ammissibile solamente nelle zone delimitate dai disciplinari DOC rispettivamente predisposte su base grafica entro la delimitazione aggiuntiva effettuata dalla Ripartizione provinciale agricoltura e disposta con decreto dell'Assessore competente per l'Agricoltura.
 

4. Modalità tecniche

4.1 Sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a pergola o a spalliera. Il numero minimo di ceppi è determinato per la pergola con 3.000 viti/ha, per la spalliera con 4.500 viti/ha.
4.2 È ammesso esclusivamente l'utilizzazione di materiale vivaistico certificato; essa è comprovata tramite la presentazione della fattura delle barbatelle.
4.3 In ogni caso sono ammesse esclusivamente le varietà di viti previste nei disciplinari DOC.
 

5. Superficie minima

La superficie minima oggetto dell'operazione di ristrutturazione e riconversione ammonta a 1.500 mq. Questo vale per vigneti in forte pendio e situati in zone montane, per vigneti in zone terrazzate e per vigneti situati nelle restanti zone viticole provinciali caratterizzate da accentuato frazionamento fondiario.
La definizione di superficie vitata di cui all'articolo 75, comma 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 vale per la concessione dell'aiuto in oggetto.
 

6. Definizione e pagamento dell'aiuto

6.1 Il calcolo dell'aiuto tiene conto dei costi per l'impianto, maggiorati dei costi per l'estirpazione se del caso. I massimali delle spese ammesse per ettaro ammontano a:

- euro 25.000,00 per i costi d'impianto e euro 2.000,00 per i costi d'estirpazione nelle zone pianeggianti fino 25 % di pendenza;

- euro 29.000,00 per i costi d'impianto e euro 3.000,00 per i costi d'estirpazione nelle zone collinari con pendenze tra il 25 % e 40 % di pendenza;

- euro 33.000,00 per i costi d'impianto e euro 4.000,00 per i costi d'estirpazione nelle zone a forte pendio oltre il 40 % di pendenza.

6.2 Il tasso di contributo ammonta al 25 % delle spese ammesse.
6.3 L'importo medio del contributo non supera a 8.600,00 Euro ad ha.
6.4 Il pagamento dell'aiuto è erogato in modo forfettario. Il pagamento è effettuato in forma anticipata mediante una prestazione di garanzia del 120 % del contributo o a collaudo a fine lavori, sempre che l'impianto sia eseguito entro 30 aprile dell'anno susseguente alla presentazione della domanda.
6.4 Nei casi di pagamento anticipato la conclusione dei lavori deve avvenire entro 2 campagne viticole dalla presentazione della domanda.
 

7. Criteri di priorità con schema di punteggio

7.1 L'ammissione all'aiuto avviene annualmente secondo una graduatoria dietro assegnazione del seguente punteggio:

punteggio

- reimpianti sulla stessa superficie in zone che sono in esenzione della misura di estirpazione (art. 104 – regolamento 479/2008)

21

- requisito di giovane agricoltore

8

- riconversione varietale di cui al punto 2

6

- esecuzione delle misure su oltre il 25 % della superficie vitata dell'azienda

4

- esecuzione di una modifica ammessa alla forma di allevamento

2

Il punteggio complessivo corrisponde alla somma dei punteggi assegnati per le  circostanze corrispondenti.
7.2 Sono considerati giovani agricoltori i titolari d'azienda di età inferiore ai 40 anni che per la prima volta si insediano in un'azienda agricola con superficie vitata. I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
7.3 La graduatoria annuale delle domande ammesse si porta fino al raggiungimento delle risorse assegnate disponibili. A parità di punteggio si privilegiano i richiedenti più giovani.
 

8. Termini di presentazione delle domande

In prima adozione le domande possono essere presentate all'Ufficio provinciale frutti- viticoltura a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri da parte della Giunta provinciale; il termine ultimo è il 31 ottobre 2008. Negli anni successivi le domande possono essere presentate dal 1° agosto fino il 30 settembre di ogni anno di riferimento.
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