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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Rideterminazione dei diritti per prestazioni relative al servizio di collaudo, verifica degli apparecchi a pressione o generatori di vapore. Revoca della deliberazione n. 2384 del 07.07.2008

Allegato A

Verifiche di generatori di vapore e recipienti a pressione

Verifiche e prove straordinarie regolamentari

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le ispezioni di tipo regolamentare (verifica di funzionamento, verifica di integrità) effettuate oltre le normali, perché previste dal regolamento o richieste dall´utente.

Gli importi stabiliti dal presente tariffario sono dovuti per ogni apparecchio verificato a titolo di: verifica straordinaria regolamentare o per riparazione. Le tariffe si riferiscono al ciclo completo di verifiche portate a termine in una giornata lavorativa; in caso di più giornate lavorative si applica la tariffa in misura corrispondente;

 

Recipienti a pressione di vapore o di gas

(litri x bar)

fino a 1.000

85,10

oltre 1000 fino a 8000

110,00

oltre 8.000 fino a 27.000

137,00

oltre 27.000 fino a 64.000

166,10

oltre 64.000 fino a 125.000

206,60

oltre 125.000 fino a 216.000

262,60

oltre 216.000 fino a 343.000

340,50

oltre 343.000 fino a 512.000

438,00

oltre 512.000 fino a 729.000

566,70

oltre 729.000 fino a 1.000.000

721,40

oltre 1.000.000 fino a 1.331.000

922,80

oltre 1.331.000 fino a 1.728.000

1.137,60

oltre 1.728.000 fino a 2.197.000

1.400,30

oltre 2.197.000 fino a 2.744.000

1.712,70

oltre 2.774.000 fino a 3.375.000

2.064,60

oltre 3.375.000 fino a 4.096.000

2.476,60

oltre 4.096.000 fino a 4.913.000

2.823,80

oltre 4.913.000 fino a 5.832.000

3.455,50

oltre 5.832.000

4.034,70


Per capacità si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per i recipienti a più camere e diverse pressioni si considera la pressione massima moltiplicata per la capacità totale.

I recipienti di liquidi surriscaldati sono assimilabili a recipienti a pressione di vapore o di gas.

 

Generatori di vapore

Superfici riscaldate fino a 300 m²

432,80

Superfici riscaldate maggiori di 300 m²

fino a 12 t/h

432,80

oltre 12 fino a 22 t/h

510,70

oltre 22 fino a 37 t/h

603,10

oltre 37 fino a 60 t/h

741,10

oltre 60 fino a 90 t/h

907,20

oltre 90 fino a 132 t/h

1.133,50

oltre 132 fino a 186 t/h

1.421,00

oltre 186 fino a 255 t/h

1.781,20

oltre 255 fino a 342 t/h

2.233,80

oltre 342 fino a 448 t/h

2.780,80

oltre 448 fino a 579 t/h

3.455,50

oltre 579 fino a 735 t/h

4.253,70

oltre 735 fino a 921 t/h

5.204,50

oltre 921 fino a 1141 t/h

6.325,80

oltre 1141 fino a 1397 t/h

7.629,30

oltre 1397 t/h

9.146,90


Per superficie riscaldata si intende la superficie di riscaldamento definita dall´art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell`eventuale surriscaldatore né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore), per quest'ultima, agli effetti della tariffa, è da considerarsi quella dichiarata dal costruttore sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori di liquidi surriscaldati, individuati in base alla potenzialità espressa in kcal/h, si assume l`equivalenza di 600.000 kcal/h per ogni t/h di vapore.

Per i generatori di vapore a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata in m² è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima espressa in kW (art. 15 del R.D. 12 maggio 1927, n. 824).

 
Allegato B

Verifiche e prove periodiche regolamentari

Recipienti a pressione di vapore o di gas

(litri x bar)

fino a 512.000

61,20

oltre 512.000 fino a 729.000

73,70

oltre 729.000 fino a 1.000.000

93,40

oltre 1.000.000 fino a 1.331.000

113,10

oltre 1.331.000 fino a 1.728.000

142,20

oltre 1.728.000 fino a 2.197.000

174,40

oltre 2.197.000 fino a 2.744.000

202,40

oltre 2.744.000 fino a 3.375.000

251,20

oltre 3.375.000 fino a 4.096.000

300,00

oltre 4.096.000 fino a 4.913.000

352,90

oltre 4.913.000 fino a 5.832.000

413,10

oltre 5.832.000

481,60


Per capacità si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per i recipienti a più camere e diverse pressioni si considera la pressione massima moltiplicata per la capacità totale.

I recipienti di liquidi surriscaldati sono assimilabili a recipienti a pressione di vapore di gas.

 

Generatori di vapore

Superfici riscaldate fino a 300 m²

133,90

Superfici riscaldate maggiori di 300 m²

fino a 12 t/h

133,90

oltre 12 fino a 22 t/h

157,80

oltre 22 fino a 37 t/h

194,10

oltre 37 fino a 60 t/h

239,80

oltre 60 fino a 90 t/h

300,00

oltre 90 fino a 132 t/h

385,10

oltre 132 fino a 186 t/h

489,90

oltre 186 fino a 255 t/h

618,60

oltre 255 fino a 342 t/h

704,80

oltre 342 fino a 448 t/h

987,10

oltre 448 fino a 579 t/h

1.230,00

oltre 579 fino a 735 t/h

1.521,70

oltre 735 fino a 921 t/h

1.869,40

oltre 921 fino a 1141 t/h

2.282,60

oltre 1141 fino a 1397 t/h

2.760,00

oltre 1397 t/h

3.314,30


Per superficie riscaldata si intende quella definita dall´art. 15 del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell`eventuale surriscaldatore né di quella dell’eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell’eventuale vaporizzatore.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore), per quest’ultima, agli effetti della tariffa, è da considerarsi quella dichiarata dal costruttore sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori di liquidi surriscaldati, individuati in base alla potenzialità espressa in kca/h, si assume l`equivalenza di 600.000 kcal/h per ogni t/h di vapore.

Per i generatori di vapore a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata in m² è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima espressa in kW (art. 15 del R.D. 12 maggio 1927, n. 824)

 
Allegato C

Prove e indagini varie

Per le prove e le indagini varie eventualmente previste dalle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 è dovuto un contributo orario di

61,20

Sopralluoghi per:

accertamento di demolizione

modificazione d’uso

constatazione di inattività

per accertamento di altre disposizioni regolamentari

per esonero

61,20

per ogni apparecchio o impianto oggetto di sopralluogo a vuoto, quando una qualsiasi verifica, constatazione o accertamento preannunciati, non possono essere eseguiti o portati a termine a causa dell`utente è dovuto un contributo orario di

61,20

per le verifiche e prove al banco su accessori di controllo e sicurezza è dovuto un contributo orario di

61,20

Il tempo da considerare è dato dal tempo effettivamente trascorso dal tecnico dell`Amministrazione provinciale presso il laboratorio, l'officina o presso l`utente, compreso anche quello eventualmente occorrente al montaggio e smontaggio di strumenti ed apparecchiature

Altre prestazioni

Rilascio di duplicato del libretto o del certificato di omologazione

82,00

Sopralluoghi e visite straordinarie non previste nei punti precedenti per ogni ora di effettivo servizio

61,20

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