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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione

Ordinanza (12 aprile 2010) 15 aprile 2010, n. 136; Pres. Amirante; Red. Grossi
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 giugno 2009 e depositato il successivo 12 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ritualmente impugnato – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – l'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009);
che, in particolare, il comma 1 viene censurato in quanto introduce, nella legge della Provincia autonoma di Trento 8 maggio 2000, n. 4 (recante la «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento»), l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4] l'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, ne deve dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio;
che, a sua volta, il comma 6 è impugnato nella parte in cui modifica l'art. 20 della medesima legge provinciale n. 4 del 2000, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso di mancata comunicazione;
che l'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione, non già di una mera comunicazione, bensì di un vero e proprio obbligo di comunicazione, e la relativa sanzione in caso di inosservanza, contrasterebbe palesemente con la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dall'art. 3 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»), il quale vieta ogni forma di restrizione di qualunque tipologia di vendita promozionale;
che, in particolare, secondo il ricorrente, le norme impugnate – non incidendo sulla materia commercio, di competenza provinciale, bensì sulla tutela della concorrenza, di spettanza esclusiva dello Stato e sulla quale la Provincia non ha alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – si pongono in contrasto con quanto sancito dal citato art. 3 del decreto- legge n. 223 del 2006, il quale (con prescrizioni che costituiscono «il naturale effetto dell'inderogabilità della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.») si inserisce nel quadro del descritto processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili (soggettivi ed oggettivi) di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza;
che si è costituita la Provincia autonoma di Trento, che ha concluso per la non fondatezza delle sollevate questioni, in quanto le disposizioni censurate – lungi dall'introdurre una forma di autorizzazione preventiva alla vendita – prevedono un mero obbligo di comunicazione, chiaramente funzionale ad assicurare una adeguata conoscenza del fenomeno e non già a limitarlo, né a comprimerlo, dal momento che a tale adempimento non è subordinata alcuna attività valutativa da parte della Amministrazione;
che, pertanto – trattandosi di mera pubblicità-notizia con effetti dichiarativi e non costitutivi – la previsione di tale obbligo di comunicazione (cui si correla logicamente la irrogazione della sanzione in caso di violazione) si configura quale misura di carattere organizzativo inerente allo svolgimento delle attività commerciali, che resta all'interno degli ámbiti assegnati alla competenza provinciale in materia di «commercio», ai sensi dell'art. 9, punto 3, dello statuto;
che, nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di Trento ha depositato una memoria illustrativa, evidenziando che l'art. 52, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010), ha modificato la disposizione censurata mediante la eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali, con conseguente venir meno della correlata sanzione per il suo mancato inoltro;
che, in ragione di ciò – considerato che «a quanto consta, nel breve lasso di tempo intercorso fra l'impugnazione governativa (giugno 2009) e la modifica legislativa (dicembre 2009) la predetta norma sospettata di incostituzionalità non ha trovato applicazione sanzionatoria» –, la Provincia autonoma conclude chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il comma 1 dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009), che introduce, nella legge della Provincia autonoma di Trento 8 maggio 2000, n. 4 (recante la «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento»), l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4] l'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, ne deve dare comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; ed impugna, altresì, il comma 6 dello stesso art. 3, che modifica l'art. 20 della citata legge provinciale n. 4 del 2000, prevedendo una sanzione amministrativa nel caso di mancata comunicazione;
che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la previsione di un obbligo di comunicazione, sanzionato in caso di inosservanza, contrasta con la liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dall'art. 3 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 («Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»), che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale; e di conseguenza, le norme impugnate non inciderebbero sulla materia «commercio» (di competenza provinciale), ma sulla «tutela della concorrenza» di spettanza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sulla quale la Provincia medesima non ha alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto);
che, dalla formulazione del ricorso risulta evidente come le censure mosse alla normativa provinciale de qua si riferiscano propriamente alla incidenza della disciplina impugnata rispetto alle sole vendite promozionali, le quali costituiscono una specie del più ampio genere delle «Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli», oggetto della regolamentazione di cui al Capo VIII-bis, inserito – dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2009 – dopo l'art. 17 della legge provinciale n. 4 del 2000;
che, peraltro, successivamente alla proposizione del giudizio in via principale, è entrato in vigore l'art. 52, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010), che – al fine espresso di «adeguare la norma provinciale ai rilievi formulati dal Governo statale che impongono una completa liberalizzazione delle vendite promozionali» (come da relazione illustrativa al relativo disegno di legge) – ha a sua volta modificato il comma 4 dell'art. 17-bis della legge provinciale n. 4 del 2000 sul commercio (come introdotto dal censurato comma 1 della legge provinciale n. 4 del 2009), eliminando l'obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali;
che da ciò – stante il meccanismo di rinvio contenuto nell'art. 20 della citata legge provinciale n. 4 del 2000, come modificato dal censurato comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale n. 4 del 2009 – consegue anche il venir meno della correlata sanzione per il mancato inoltro della comunicazione medesima;
che, proprio in ragione di siffatta intervenuta modificazione normativa, satisfattiva delle pretese del ricorrente, la difesa della Provincia autonoma ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo inoltre che, medio tempore, la norma sospettata di incostituzionalità non avrebbe «trovato applicazione sanzionatoria»;
che, in sede di discussione in udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha convenuto con quanto affermato da controparte circa tale mancata applicazione delle norme impugnate ed ha espressamente concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere;
che, dunque – venute meno le ragioni della controversia –, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 2 e n. 1 del 2010; ordinanza n. 75 del 2010).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.