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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
Realizzazione dei centri di prima accoglienza per immigrati - Lesione dell´autonomia finanziaria della Provincia autonoma

Sentenza (19 marzo) 2 aprile 1992, n. 156, Pres. Corasaniti - Red. Pescatore

 
Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1991, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.C.M. 9 agosto 1991, recante « Assegnazione, ai sensi della 1. 28 febbraio 1990 n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991 ». Ha dedotto la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti a norma degli artt. 8, comma 1, nn. 10, 13, 23 e 25; 9, comma 1, n. 10; 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché della propria autonomia finanziaria, garantitale dagli artt. 69 ss. di detto Statuto e dall'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386.
Nel ricorso si esponeva che detto decreto (col quale è stato assegnato alla Regione Trentino AltoAdige un contributo di trecentocinquanta milioni di lire) è stato adottato sulla base dell'art. 11, comma 3, d. l. 30 dicembre 1989 n. 416 (conv. nella 1. 28 febbraio 1990 n. 39) — secondo il quale « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari » — nonché in base all'art. 2, comma 1, d.m. 26 luglio 1990 n. 244 (emanato in relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 11 d. l. n. 416 del 1989), recante « norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati ».
La ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, in base alle norme statutarie sopra menzionate ed all'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, il contributo non doveva essere assegnato alla regione, ma alle province autonome, attenendo a materia di loro competenza e dovendo quindi il riferimento alle regioni come destinatarie del contributo in oggetto — contenuto sia nell'art. 11, comma 3 d. l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2, comma 1, d.m. n. 244 del 1990 — intendersi espresso, per il Trentino-Alto Adige, a favore delle province autonome e non della regione.
Con il ricorso si chiedeva, pertanto, che il decreto impugnato fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza delle province autonome e non della Regione Trentino-Alto Adige.
Successivamente, con memoria depositata il 14 febbraio 1992, la Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28 dicembre 1991, l'atto impugnato era stato modificato e lo stanziamento in questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le somme riguardanti il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
 
Considerato in diritto: 1. Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il d.P.C.M. 9 agosto 1991, recante « Assegnazione ai sensi della 1. 28 febbraio 1990 n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1991 » — col quale era stato assegnato alla Regione Trentino-Alto Adige un contributo di trecentocinquanta milioni di lire — deducendo la violazione degli artt. 8, comma 1, nn. 10, 13, 23 e 25; 9, comma 1, n. 10; 10, n. 16, 69 ss. dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, con la conseguente lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria, dovendo tale contributo essere erogato, per il Trentino-Alto Adige, non alla regione ma a ciascuna delle province autonome.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il testo del decreto impugnato — con d.P.C.M. 28 dicembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, n. 21 — è stato modificato, provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-Alto Adige, il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome.
In relazione a tali modificazioni, la Provincia autonoma di Bolzano ha fatto istanza a questa Corte — con memoria depositata il 14 febbraio 1992 — affinchè sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento dei rilievi formulati da essa provincia, disposto la modifica della indicazione « Trentino », già contenuta nel prospetto di ripartizione del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1 dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991, nel senso di assegnare la quota dello stanziamento di 350 miliardi (rectius: 350 milioni) separatamente alle due province autonome: 155 miliardi (rectius: 155 milioni) alla Provincia di Trento e 195 miliardi (rectius: 195 milioni) a quella di Bolzano.
In effetti detta modificazione dell'atto impugnato, accogliendo integralmente l'oggetto della richiesta della Provincia di Bolzano, comporta la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
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