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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Esame di idoneità per l'esercizio della professione medica

Sentenza (22 giugno) 7 luglio 1988 n. 774; Pres. Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 1982, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 4 e 8 comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, dal titolo « Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 ».
La prima delle disposizioni impugnate — secondo la quale, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, l'anzianità della laurea conseguita all'estero, e riconosciuta in forza del decreto del Ministro della pubblica istruzione 4 settembre 1956, decorre dal conseguimento del titolo estero e non dalla data del provvedimento di equipollenza — contrasterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, con il principio dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 del citato decreto del 1956, in base al quale il riconoscimento del titolo straniero viene effettuato mediante il rilascio, da parte delle competenti autorità accademiche, di un titolo nuovo, così che il titolo straniero acquista valore nell'ordinamento italiano solo dalla data del rilascio del titolo italiano.
La seconda disposizione impugnata — che, in via transitoria, equipara, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per l'ammissione all'esame d'idoneità, il servizio non di ruolo a quello di ruolo prestato presso istituzioni pubbliche nazionali ed estere — esorbiterebbe dalla competenza provinciale delineata dall'art. 5 d.P.R. n. 197 del 1980, in quanto, secondo il disposto dell'art. 20 comma 3 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, i requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità e non possono essere fissati con legge provinciale.
2. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate non fondate.
Con riferimento alle censure proposte nei confronti dell'art. 1 comma 4 della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva che la stessa non violerebbe alcun principio della legislazione statale, in quanto non esisterebbe un principio secondo cui la decorrenza della validità di un titolo di studio conseguito all'estero decorrerebbe solo dalla data del provvedimento di riconoscimento. Se è vero, infatti, che prima del riconoscimento il titolo estero non ha alcun valore, da ciò non consegue che, una volta operato il riconoscimento, l'anzianità relativa non possa decorrere dalla data di effettivo conseguimento del titolo estero.
Del resto, aggiunge la resistente, oltre al fatto che né l'art. 49 r.d. 4 giugno 1938 n. 1269, né il d.m. 4 settembre 1956, dispongono alcunché in ordine agli effetti del provvedimento di riconoscimento, andrebbe considerato, soprattutto, che le norme da cui il ricorrente desume i princìpi sono fonti di natura regolamentare e, come tali, inidonee a porre vincoli alla legislazione provinciale.
D'altra parte, la disciplina posta dalla disposizione impugnata, oltre ad essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5 comma 1 d.P.R, n. 197 del 1980, risponde al medesimo principio recepito dalla l. 4 giugno 1982 n. 376 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione d'Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979), secondo cui l'anzianità del titolo riconosciuto in Italia è quella del conseguimento all'estero.
Da ultimo, e in via subordinata, la Provincia osserva che la valutazione dell'anzianità del titolo attiene non già al possesso dei requisiti per l'ammissione, che non possono essere derogati dalla legge provinciale, ma a quegli ulteriori elementi sui quali vertono gli esami di idoneità, che ben possono essere disciplinati dalla Provincia nell'esercizio della propria competenza legislativa.
Quanto alle censure mosse alla disposizione dell'art. 8 comma 2, la Provincia osserva che in materia di fissazione dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami di idoneità, è ben possibile stabilire, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, che sia equiparato al servizio di ruolo quello prestato in posizioni equipollenti. D'altronde, continua la Provincia, la censura proposta dal Governo appare apodittica, immotivata e pretende, nella sostanza, una totale equiparazione della normativa provinciale a quella statale. La deroga prevista dalla disposizione impugnata, al contrario, se, da un lato, costituisce legittima espressione della potestà legislativa provinciale, dall'altro, è limitata solo alla fase transitoria relativa ai primi due anni di applicazione della nuova disciplina e, in quanto tale, non è idonea a violare i princìpi della materia posti dalla legge dello Stato, in particolare dalla l. n. 833 del 1978.
 
Considerato in diritto: II Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le disposizioni dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 8 comma 2 l. prov. autonoma Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: « Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197 », per violazione dell'art. 9 n. 10 st. T.A.A., in relazione, rispettivamente, agli artt. o d.P.R. n. 197 del 1980 (che contiene norme di attuazione dello st. T.A.A. in materia di igiene e sanità), e 9 r.d. 4 giugno 1938 n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori), e all'art. 20 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).
La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con l. prov. 18 agosto 1983 n. 34, dal titolo identico a quello della legge contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.
Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del 1985 e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma transitoria di una delle disposizioni impugnate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
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