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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Tesoreria unica - Approvazione del C.I.P.E. di interventi per l' agricoltura e infrastrutture a tutela di beni ambientali e culturali
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (28 gennaio) 11 febbraio 1988, n. 165; Pres. Saja - Red. Corasaniti
Ritenuto
che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art, 44 l. n. 526 del 1982, con l'introdurre mediante il comma 1 l'obbligo per le Province di versare i propri fondi agli altri Enti ivi previsti mediante ordine di trasferimento dei propri conti correnti o contributi speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti e con il prevedere mediante il comma 2 l'emanazione da parte del Ministero del Tesoro di norme relative alle modalità di attuazione del comma precedente, violi gli artt. 8 n. 2, 16 st. T.-A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;
che tale illegittimità viene in parte dedotta (illegittimità derivata) dall'asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Province ad opera dell'art. 40 l. 19 marzo 1981 n. 119, costituente il presupposto - là dove obbliga a tenere i fondi provinciali in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato - della norma impugnata nel presente giudizio, e in parte viene riferita (legittimità propria) alla pretesa lesione dell'autonomia organizzativa delle Province;
che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 56 l. n. 526 del 1982, col prevedere la spettanza al CIPE dell'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza delle Province autonome, violi gli artt. 78, 8 n. 13, 17, 21 e 16 del d.P.R, n. 670 del 1972 e le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1 gennaio 1973 n. 690, 22 marzo 1974 n. 381 e 22 marzo 1974 n. 279, che riconoscono particolari garanzie di autonomia finanziaria alle Province, nonché l'autonomia delle stesse in ordine alla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, e in ordine alla urbanistica e alla agricoltura;
che l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita per il Presidente del Consiglio dei Ministri deducendo l'infondatezza dei ricorsi.
Considerato
che i giudizi vanno riuniti in quanto concernono questioni identiche o connesse;
che con la sent. n. 162 del 1982 questa Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 l. n. 119 del 1981
in parte qua
per prospettata lesione anche dell'autonomia finanziaria delle Province di Trento e di Bolzano richiamandosi alla « stretta connessione » della disciplina del credito, di spettanza statale, « ad un interesse che travalica l'ambito regionale coinvolgendo l'intera comunità nazionale » ed al conseguente necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate;
che, per altro verso, la potestà legislativa e amministrativa, e quindi, l'autonomia organizzativa, delle Province in tema di ordinamento degli uffici, e così di bilancio e contabilità, sono legittimamente limitate da un interesse come quello sopra indicato:
che, pertanto tenuto conto, relativamente alla dedotta illegittimità « propria » delle norma impugnata, del carattere conseguenziale e applicativo di questa rispetto all'imposizione dell'obbligo non ritenuta illegittima da questa Corte con la sent. n. 162 del 1982 in ragione dell'interesse come sopra indicato il principio enunciato con la detta sent. n. 12 del 1982 ben può riferirsi all'intera censura mossa nei confronti dell'art. 441. n. 526 del 1982;
che l'invocato art. 78 st. T.-A.A. in quanto prevede che la determinazione della quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativa al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati negli artt. 70, 75, 76 e 77 dello statuto al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alla Provincia e ad altri enti « sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale » e « tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche della spesa per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della provincia » postula, ai fini della impugnazione per violazione di esso di una legge statale, che la Provincia autonoma non si limiti a lamentare una puntuale previsione di spesa da parte della detta legge, anche se concernente settori di competenza provinciale, ma deduca altresì che il previsto finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi ai quali si riferisce l'art. 78 o abbia altrimenti pregiudicato in modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria come sopra da tale norma statutaria garantito (cfr. sent.. n. 356 del 1985);
che nemmeno nel caso dell'impugnato art. 56 l. n: 526 del 1982, come già in quello affrontato dalla sent. n. 356 del 1985 ora citata, la questione risulta dedotta in tali termini;
che gli ulteriori parametri invocati sono tutti funzionalmente collegati nelle stesse censure delle ricorrenti all'art. 78 dello Statuto speciale;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di ambedue le questioni.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) la manifesta infondatezza dette questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44 l. 7 agosto 1982 n. 526, in riferimento agli artt. 8 n. 1 e 16 st. T.-A.A. sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 l. 7 agosto 1982 n. 526, in riferimento agli artt. 78, 8 n. 13, 17, 21 e 16 st. T.-A.A. ed alle relative norme di attuazione approvate con i decreti presidenziali nn. 690 del 1973, 381 del 1974 e 279 del 1974, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
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