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In vigore al: 04/10/2016

Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2014, n. 321)
Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

1)
Pubblicato nel B.U. 23 dicembre 2014, n. 51.

Art. 1

(1) Dopo l’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è inserito il seguente articolo 2/bis:

“Art. 2/bis (Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione)

1. Contestualmente all’avvio dell’attività artigiana, l’impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.

2. Per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), dell’ordinamento dell’artigianato, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, al comune territorialmente competente.

3. All’atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Camera di commercio comunica all’impresa l’avvenuta iscrizione. Entro il mese successivo la stessa comunicazione è inviata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di idoneità dei locali. In caso di pratiche non corrette o incomplete oppure di indicazioni non veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle norme vigenti in materia penale e di procedimento amministrativo.

5. L’impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di variazione dell’iscrizione o di cancellazione dal Registro delle imprese nei seguenti termini:

  1. contestualmente all’evento, nel caso in cui la variazione consista nell’aggiunta di un’attività soggetta a SCIA;
  2. entro 30 giorni dall’evento negli altri casi.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa. Entro il mese successivo, l’avvenuta cancellazione o, in caso di modifiche relative all’attività o alla sede, l’avvenuta variazione è comunicata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente.”

Art. 2 (Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“2. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di cui al comma 3, il progetto è redatto da una/un professionista, di seguito “professionista”, iscritta/iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“3. Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
  5. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera b) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera c) dell’ordinamento dell’artigianato, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera e) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi alla distribuzione e all’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti per gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso il relativo stoccaggio;
  8. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera g) dell’ordinamento dell’artigianato, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.”

Art. 3 (Modifica dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“3. Per la manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato si applicano il decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, e le altre disposizioni specifiche.”

Art. 4 (Modifica dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“3. L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese.”

Art. 5 (Modifica dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 1 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“1. Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 41 comma 6 dell’ordinamento dell’artigianato, la divisione dei comprensori, gli impianti di combustione e le scadenze per la pulitura, il tariffario, l'assegnazione della concessione, nonché le altre disposizioni di dettaglio relative al servizio di spazzacamino.”

Art. 6 (Modifica dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 3 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“3. Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato.”

Art. 7 (Modifica dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) Il comma 4 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

“4. Per il controllo delle emissioni dei fumi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2011, n. 413.”

Art. 8 (Modifica dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituita:

“a) grado di qualificazione professionale, nell’ordine di importanza decrescente di cui all’articolo 29 comma 1 dell’ordinamento dell’artigianato;”

Art. 9 (Modifica dell’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27)

(1) L’allegato B del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è sostituito come da allegato al presente decreto.

Art. 10 (Abrogazioni)

(1) Il capo III del titolo II del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è abrogato.

(2) L’articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è abrogato.

(3) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato B

 

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