(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3 (Requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale)
1. Ai fini dell’ordinamento del commercio e del presente regolamento costituiscono attività commerciale:
- il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- le forme speciali di vendita al dettaglio;
- la distribuzione di carburanti;
- il commercio su aree pubbliche.
2. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui al comma 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.
3. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6/bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.
5. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle norme relative all’ordinamento del commercio e in materia di esercizi pubblici, nonché delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
6. Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali vigenti.
7. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.”