(1) L’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, è così sostituito:
“Articolo 5 (Onere di coltivazione)
1. L’onere di coltivazione è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale ed è pari a 0,50 €/m³.
2. L’onere di coltivazione per metro cubo di cui al comma 1 è riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.
3. L’importo dell’onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.
5. L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente entro il mese di febbraio.
6. Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.
7. Nell’ambito della valutazione del progetto di coltivazione da parte della commissione edilizia comunale, l’amministrazione comunale prevede le misure di compensazione ambientale e le modalità di eliminazione di eventuali danni alla strada di accesso.“