In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari

Allegato A

Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari

Capo I: Misure ai sensi del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1.1. Nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Sono considerate aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili:

- parchi e giardini pubblici;

- campi sportivi e aree ricreative;

- cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia;

- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura.

1.2. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve disposizioni più restrittive emesse dall’Autorità locale competente, la distanza di cui al punto 1.1 è ridotta ad una distanza di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a) nelle colture arboree:

1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;

2) utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;

3) in vigneti: utilizzo di atomizzatori muniti di ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;

4) utilizzo di atomizzatori con ventola spenta;

5) utilizzo di una lancia a mano;

6) utilizzo di un atomizzatore a tunnel;

b) nelle colture erbacee:

1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta o di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;

2) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;

3) utilizzo di una lancia a mano.

1.3. Per la distribuzione di diserbanti, la distanza di cui al punto 1 è ridotta a 10 metri, qualora vengano utilizzati ugelli antideriva oppure una campana antideriva.

1.4. È comunque vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari di cui al punto 1.1 ad una distanza inferiore a 10 metri dalle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi di persone vulnerabili.

Capo II: Obblighi e divieti che vanno oltre il piano di azione nazionale

2.1. Fatte salve le disposizioni di cui al Capo I, le seguenti prescrizioni disciplinano l’utilizzo di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a edifici pubblici e privati, parchi e giardini, campi sportivi, aree ricreative, plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, parchi gioco per l’infanzia o in aree situate in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura o adiacenti a strade o strade pedonali nei centri edificati, nonché a piste ciclabili e a itinerari ciclopedonali, purché siano inseriti nel piano urbanistico comunale.

2.2. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso esclusivamente tra le ore 19:00 e le ore 07:00. I Comuni possono stabilire disposizioni più restrittive rispetto alla fascia oraria di cui sopra.

2.3. Al fine di evitare la deriva dei prodotti fitosanitari verso le zone di cui al punto 2.1 e di prevenire possibili effetti negativi sulla salute umana, gli utilizzatori di prodotti fitosanitari deve seguire le prescrizioni riportate sull’etichetta del prodotto utilizzato e:

a) assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell’area trattata e, all’occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento;

b) adattare il trattamento all’area di destinazione attraverso una regolazione appropriata delle attrezzature, in particolare del volume, della direzione e della velocità del getto d’aria.

2.4. La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni di vento tali da non comportare alcuna visibile deriva verso le zone di cui al punto 2.1.

2.5. In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.

2.6. Ai fini delle prescrizioni di cui a questo capo per “distanza di sicurezza” si intende la distanza tra il confine dell’appezzamento delle zone di cui al punto 2.1 verso l’interno dell’appezzamento, che è necessario mantenere quando si effettua la distribuzione per mezzo di una delle misure di contenimento della deriva di cui ai punti successivi.

2.7. Nelle colture arboree i prodotti fitosanitari possono essere distribuiti – a una distanza di sicurezza di almeno 5 metri – esclusivamente verso l’interno dell’appezzamento e durante la distribuzione deve essere adottata una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;

b) utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva a iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;

c) in vigneti: utilizzo di atomizzatori muniti di ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;

d) utilizzo di atomizzatori con ventola spenta;

e) utilizzo di una lancia a mano.

Ad una distanza di sicurezza da 5 a 10 metri la distribuzione di prodotti fitosanitari può essere effettuata su entrambi i lati, purché vengano applicate le suddette misure antideriva.

2.8. Nel caso di mancata applicazione delle misure antideriva di cui al punto 2.7, la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture arboree può avvenire entro una distanza di sicurezza di 10 metri esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento.

2.9. Nelle colture arboree i diserbanti devono essere distribuiti mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 3 metri dal confine dell’appezzamento e utilizzando ugelli antideriva o una campana antideriva.

2.10. Nelle colture erbacee si possono distribuire prodotti fitosanitari entro una distanza di sicurezza di almeno di 1,5 metri dalle zone di cui al punto 2.1, purché durante la distribuzione sia adottata una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;

b) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva;

c) utilizzo di una lancia a mano indirizzata verso l’interno dell’appezzamento.

2.11. In casi motivati i Comuni territorialmente competenti possono definire ulteriori misure antideriva ai sensi dei punti 2.7 e 2.10.

2.12. Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza di cui al punto 2.6 nel caso di utilizzo di atomizzatori a tunnel.

Capo III: Controlli

3.1. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all'Amministrazione comunale.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico