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In vigore al: 04/10/2016

Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Approvazione della linee guida e dell'ordinamento didattico del modulo di specializzazione in psichiatria per operatrici socio-sanitarie ed operatori socio-sanitari

ALLEGATO A

DISCIPLINA ED ORDINAMENTO DIDATTICO DEL MODULO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA PER OPERATRICI SOCIO-SANITARIE ED OPERATORI SOCIO-SANITARI

Art. 1
Piano formativo

1. In ambito sanitario il piano formativo (numero di corsi, numero minimo e massimo di posti di formazione disopnibili, comprensorio sanitario che svolge il corso, lingua d’insegnamento) viene approvato annualmente dalla Giunta Provinciale, o rispettivamente con decreto della delegata Assessora Provinciale o del delegato Assessore Provinciale alla sanità.

Art. 2
Obiettivo della formazione

1. L’obiettivo del modulo di specializzazione in psichiatria è quello di specializzare operatrici socio-sanitarie ed operatori socio-sanitari nell’assistenza di persone con disagio psichico.

Art. 3
Durata

1. La formazione ha una durata di 200 unità didattiche, articolate in 100 unità didattiche di teoria e 100 ore di tirocinio. La definizione dell’orario spetta a ogni struttura nel rispetto del numero minimo di ore previsto dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni-Province del 22/01/2001.

Art. 4
Ammissione al corso di formazione

1. Sono ammesse e ammessi alla frequenza del modulo di specializzazione in psichiatria candidate e candidati in possesso dell’attestato di qualifica per operatrice socio-sanitaria o operatore socio-sanitario.

Art. 5
Commissione per l’esame d’ammissione

1. I criteri di selezione sono definiti dalla direttrice o dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e tutte le commissioni d’esame ne dovranno attenersi.

2. La commissione per le prove di ammissione è nominata dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente o da un suo delegato ed è composta dalla responsabile o dal responsabile del corso o da una sua sostituta o un suo sostituto e da almeno due docenti del corso.

Art. 6
Programma d’insegnamento

1. Le competenze da raggiungere, nonchè le aree disciplinari con l’assegnazione del rispettivo numero di unità didattiche, sono articolate come segue:

A) competenze da raggiungere:

L’operatrice socio-sanitaria,

l’operatore socio-sanitario:

• conosce le principali funzioni psichiche, le attività di vita e riconosce il disagio psichico;

• inquadra le maggiori diagnosi psichiatriche, come p.e. depressione, mania, schizofrenia, ecc.; riconosce i sintomi legati al disagio psichico, quali p.e. ansia, delirio, allucinazione, ecc.;

• mette in atto specifici atteggiamenti e modalità relazionali in una situazione di primo contatto con assistiti affetti da disagio psichiatrico;

• è in grado di riconoscere oltre all’urgenza medica anche l’urgenza psichiatrica;

• sa lavorare nell’equipe multidisciplinare dell’ambito psichiatrico e contribuisce alla formulazione di un progetto terapeutico;

• riporta dati oggettivi e soggettivi della persona assistita;

• riporta i bisogni espressi dall’assistita o dall’assistito ed è in grado di riferire quelli che identifica come reali;

• ha affinato il pensiero critico ed è in grado di ridefinire le proprie modalità relazionali con l’assistita o l’assistito;

• conosce come le alterazioni delle funzioni psichiche possono interferire sulle attività della vita quotidiana, quali per es. alimentazione, sonno, igiene personale, cura del proprio corpo, abbigliamento, comunicazione, movimento, sicurezza ambientale, ecc.;

• conosce atteggiamenti e comportamenti che possono favorire la relazione assistenziale con la persona che manifesta un disagio psichico;

• applica le fondamentali regole nell’assistenza e nella relazione con le persone affette da demenza;

• conosce modalità relazionali che possono facilitare o ostacolare il rapporto con la famiglia e/o persone di riferimento dell’assistita o dell’assistito;

• conosce le più importanti disposizioni di legge in questo ambito, in particolare in riferimento alla garanzia della privacy.

B) assegnazione delle unità didattiche:

• assistenza alla persona con disagio psichico in fase acuta:

40 unità didattiche;

• assistenza alla persona con disagio psichico in fase riabilitativa:

40 unità didattiche;

• aspetti clinici di base nel trattamento della persona con disagio psichico:

15 unità didattiche;

• aspetti giuridici e privacy:

5 unità didattiche.

Art. 7
Tirocinio

1. L’obiettivo del tirocinio della durata di 100 ore è di sviluppare le competenze specifiche nella prassi.

2. Al termine del tirocinio viene redatta - in collaborazione con la tutor o il tutor - un’ampia valutazione. Questa si basa su osservazioni dirette durante lo svolgimento di attività da parte delle tirocinanti e dei tirocinanti, nonchè sulle loro esperienze durante lo svolgimento del tirocinio.

3. Le ore di tirocinio non svolte devono essere in ogni caso recuperate. In caso contrario, la partecipante o il partecipante al corso di formazione non verrà ammessa/ammesso all’esame finale.

4. Le partecipanti e i partecipanti al corso di formazione percepiscono un „Taschengeld“ per le ore di tirocinio secondo le norme vigenti.

5. La liquidazione avviene in base alla deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 8
Ammissione all’esame finale ed
esame finale

1. Presupposto per l’ammissione all’esame finale è la presenza di almeno il 90% in ciascuna area disciplinare da parte delle partecipanti e dei partecipanti al corso di formazione.

2. Al termine della formazione le partecipanti e i partecipanti al corso di formazione sono sottoposte/sottoposti ad una prova teorica ed una prova pratica.

3. Vengono ammesse/ammessi all’esame finale le partecipanti ed i partecipanti al corso di formazione che hanno riportato una valutazione positiva in ogni area disciplinare e nel tirocinio. Chi non è ammessa/ammesso all’esame finale deve ripetere interamente l’anno formativo compreso il tirocinio.

Art. 9
Commissione dell’esame finale

1. La commissione dell’esame finale è nominata dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente o una delegata o un delegato ed è composta da:

a) la direttrice o il direttore del corso o una sostituta o un sostituto;

b) almeno due insegnanti del corso;

c) un’esperta o un esperto del settore sanitario, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente;

d) un’esperta o un esperto del settore sociale, designata o designato dall’Assessora Provinciale competente o dall’Assessore Provinciale competente.

Art. 10
Remunerazione dei membri della commissione d’esame

1. Nell’ambito sanitario i membri delle commissioni d’esame vengono remunerati secondo gli importi previsti per le ore d’insegnamento.

Art. 11
Attestato finale

1. Alle partecipanti e ai partecipanti del corso che superano l’esame finale viene rilasciato il relativo attestato di qualifica.

 

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