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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
Legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 - indennità a favore dei lavoratori disoccupati - mancata indicazione della copertura delle spese - successiva modifica - estinzione del processo

Ordinanza 9 aprile 2014 (16 aprile 2014) n. 103; Pres. Silvestri; Red. Carosi

 

Ritenuto  che con ricorso notificato il 24-28 maggio 2013 e depositato in cancelleria il 30 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale” e successive modifiche»;

che il comma 1, lettera a), dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013 prevede che gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) siano sostituiti con l’art. 1, rubricato «Indennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego – ASPL», che a sua volta istituisce un’indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nondimeno per tale ulteriore onere non sarebbe prevista alcuna copertura della spesa, tanto che il successivo art. 4 della medesima legge regionale n. 2 del 2013, per l’anno 2013 rinvia all’utilizzo di fondi già stanziati in bilancio, mentre per gli esercizi successivi rinvia alle leggi di bilancio, senza quindi prevedere correlativamente riduzioni di altre spese o modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate a compensazione delle predette spese, come invece prescritto dagli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

che pertanto, secondo la parte ricorrente, il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013, nella parte in cui si prevede un’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori e delle lavoratrici residenti nella Regione, in aggiunta a quelle già previste, violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost. per non aver indicato modalità di copertura in conformità a quanto dettato dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009, la cui applicazione è estesa anche alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dal successivo art. 19;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige non si è costituita in giudizio;

che, con successivo atto del 14 dicembre 2013, spedito per la notifica il successivo 19 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando che l’art. 1 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 12 settembre 2013, n. 6 [Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale” e successive modifiche» e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale» e successive modifiche] ha sostituito integralmente l’art. 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013, il cui dettato ora è il seguente: «1. Dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera a) non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull’unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome”, per i fini di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni. 2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) quantificabili in euro 4 milioni 500 mila annui per l’esercizio 2013 e per il triennio 2013-2015, si fa fronte per euro 1 milione 500 mila con i fondi già stanziati sull’unità previsionale di base 10100 “Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome” e per euro 3 milioni mediante autorizzazione all’utilizzo di fondi inutilizzati già assegnati sulla medesima unità previsionale di base 10100 negli anni dal 2009 al 2012 ai fini del finanziamento delle misure anticrisi di cui alle leggi regionali 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009), 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa), 14 luglio 2011, n. 5 (Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi) e 21 settembre 2012, n. 5 (Proroga delle misure anticrisi)»;

che secondo la parte ricorrente il nuovo testo dell’art. 4 della legge regionale n. 2 del 2013 si pone in linea di conformità con la normativa statale e con il dettato costituzionale;

che quindi il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso ed ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciare i conseguenti provvedimenti.

Considerato  che la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte, determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo.

 

 

 

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