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In vigore al: 04/10/2016

Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Criteri per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26

Allegato

RIPARTIZIONE 29

AGENZIA PER L'AMBIENTE

Criteri per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 - Ambiente

Le seguenti disposizioni regolano la concessione e la liquidazione di vantaggi economici, che concernono la tutela ambientale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 7/bis della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore all'ambiente concede contributi, sovvenzioni e sussidi per studi, manifestazioni e iniziative comunque relativi alla tutela dell'ambiente, a

a) enti pubblici

b) associazioni

c) fondazioni

d) privati (per privati si intendono persone giuridiche private senza scopo di lucro)

I contributi vengono erogati a beneficiari senza scopo di lucro (circostanza che deve essere esplicitata nello statuto o nell'atto costitutivo) per progetti che non hanno fine di lucro.

Gli interventi devono essere effettuati nel territorio della Provincia di Bolzano.

Vengono trattate solo richieste di contributo per progetti che riguardano esclusivamente la tutela ambientale. In caso di progetti che riguardano solo in parte o solo marginalmente l'ambiente il richiedente deve elaborare un estratto riguardante la tutela ambientale e presentare solo quello.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in carta legale all'Agenzia provinciale per l'ambiente – Ripartizione 29 - Ufficio amministrativo dell'ambiente – via Amba Alagi 35, Bolzano.

Le domande di contributo, possono essere presentate in ogni momento, ma in ogni caso sempre prima dello svolgimento dell’iniziativa.

Quale data di presentazione vale la data di protocollo apposta dall’Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale il timbro postale.

Le domande di contributo devono essere compilate sull’apposito modulo predisposto dall'Agenzia per l'ambiente ed essere corredate dalla seguente documentazione:

• relazione dettagliata sulle iniziative previste;

• piano di finanziamento per le iniziative previste con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento, specificando se per la domanda in questione sono state presentate domande di contributo o di finanziamento per la stessa iniziativa a questa o ad altre amministrazioni o sono già stati concessi dei contributi o dei finanziamenti;

• preventivo di spesa dettagliato delle iniziative previste, indicando le singole voci di spesa previste;

• dichiarazione relativa alla posizione IVA;

• dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;

• atto costitutivo e statuto dell'associazione se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono sempre essere comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.

Il modulo è scaricabile dalla pagina internet https://www.egov.bz.it/service_detail_it.aspx?servid=1001825.

3. ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Il direttore dell'Agenzia per l'ambiente ed i competenti direttori d'ufficio esaminano le domande di contributo e le valutano secondo i seguenti criteri:

• qualità e valore didattico-scientifico dell'iniziativa;

• congruità delle spese con riguardo alle finalità della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;

• capacità di incidenza sulla sensibilità ecologica dell'opinione pubblica;

• rilevanza dell'iniziativa (di interesse locale o provinciale) con particolare attenzione alle esigenze del territorio provinciale.

b) L'esame delle domande è effettuato in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi previsti in bilancio.

c) Il contributo viene concesso dall'Assessore all'ambiente.

d) Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene integrata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta verranno respinte ed archiviate.

e) Non sono prese in considerazione le iniziative rivolte solo ai soci o dipendenti del beneficiario.

4. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

a) Per iniziative o progetti che riguardano la tutela ambientale ai sensi del punto 1 (ambito di applicazione) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti ammissibili.

b) Le seguenti iniziative vengono finanziate al massimo al 50% dei costi riconosciuti ammissibili:

• studi relativi alla tutela dell'ambiente;

• i costi per l'ottenimento delle certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientale.

c) I progetti che prevedono più del 50% di costi del personale saranno finanziati nella misura massima del 50% dei costi riconosciuti ammissibili. Spese di personale sono i costi relativi al personale dipendente del soggetto beneficiario e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per questo progetto con esclusione delle prestazioni professionali.

I costi del personale potranno essere rendicontati tramite una dichiarazione: devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell’impiego di ciascun addetto nel progetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto.

d) Per tutte le spese, in particolare quelle amministrative (es. spese postali, materiale di cancelleria, libri, materiale didattico, affitto delle sale, pubblicità anche tramite pagina internet, ecc.), deve essere dimostrata la loro stretta attinenza all'iniziativa finanziata.

e) Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (seminari, corsi, convegni e congressi), e le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l'amministrazione provinciale.

f) Per la determinazione del contributo vengono detratte dal costo complessivo del progetto i contributi pubblici e le entrate ai sensi del punto 5 g) (quote di partecipazione).

g) Il contributo compresi i contributi di enti pubblici e le entrate di cui al punto 5 g) non può essere superiore al limite dell’80% del costo complessivo del progetto.

h) Le seguenti spese non sono riconosciute ammissibili:

1. le spese relative alla partecipazione di rappresentanti o dipendenti dei beneficiari a manifestazioni, corsi, convegni o incontri;

2. il lavoro svolto a titolo onorifico e quindi non documentabile;

3. le spese di rappresentanza, le spese relative a buffet, rinfreschi e cene d'onore;

4. omaggi a relatori e partecipanti;

5. spese amministrative: spese telefoniche, consumo di energia elettrica, affitto della sede dell'associazione, riscaldamento, e similari;

6. l'ideazione e/o la gestione di un sito o pagina internet se non direttamente collegati al progetto,

7. gli interessi passivi;

8. imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile.

5. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi avviene a cura dell'Ufficio amministrativo dell’ambiente sulla base delle seguenti disposizioni:

a) presentazione di:

1. documentazione di spesa in originale, quietanzata ai sensi della legislazione vigente, corredata del relativo elenco analitico; la documentazione deve recare una data posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

La documentazione di spesa in originale sarà restituita a cura dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

2. attestazione del regolare svolgimento delle iniziative previste come da preventivo presentato;

3. costi del personale: dichiarazione contenente le seguenti informazioni: numero delle persone impegnate nel progetto, qualifica, descrizione dei compiti, durata (ore/giorni) dell'impiego di ciascun addetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto; devono essere allegate anche le quietanze di pagamento dei relativi compensi;

b) la documentazione di spesa deve essere presentata entro tre anni dalla concessione del contributo, dopodiché la pratica verrà archiviata.

c) la documentazione di spesa deve coprire l'intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili. Se la somma effettivamente spesa dovesse risultare inferiore all’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, si ricalcolerà l’importo del contributo sulla spesa effettiva in base alla percentuale concessa.

d) Tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo.

e) Tutte le spese sostenute devono riferirsi strettamente al preventivo presentato all’atto della domanda di contributo.

f) Nel caso di contributi di importo consistente è ammessa la liquidazione del contributo in più rate, a discrezione del direttore dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

g) Per corsi, convegni o per iniziative che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione, è necessario dichiarare il numero dei partecipanti effettivi tramite presentazione del foglio presenza e l'ammontare delle quote incassate.

È inoltre necessario presentare il foglio presenza dei docenti/relatori.

h) In casi particolari è ammissibile che venga richiesta documentazione di spesa limitata alla copertura del contributo concesso in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione.

i) Non vengono erogate anticipazioni del contributo concesso.

j) Gli uffici competenti si riservano il diritto di verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti relativamente alla domanda di contributo. Qualora siano stati presentati documenti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, il richiedente viene escluso da qualunque sostegno finanziario, fermo restando l’applicazione delle vigenti disposizioni di diritto penale ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre1993, n. 17.

6. CONTROLLI

L'Ufficio amministrativo dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, effettuerà controlli a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative finanziate.

L'individuazione delle iniziative finanziate da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio tra tutti i contributi liquidati nell'anno precedente. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore d'ufficio e da un’impiegata dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.

L'esame potrà essere effettuato direttamente dal personale dell'ufficio che dispone il pagamento del contributo. Se necessario l'ufficio competente potrà avvalersi della consulenza di altri uffici della ripartizione 29.

I controlli potranno avere luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione.

In caso di indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

NORMA TRANSITORIA

I presenti criteri trovano applicazione per tutte le domande trattate dopo l’approvazione di questi criteri.

 

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