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In vigore al: 04/10/2016

Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2014, n. 21)
Modifiche del regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali e del regolamento di esecuzione sull'assistenza diurna agli anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 14 gennaio 2014, n. 2.

Art. 1 (Modifiche dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano.”

(2) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

  1. “le persone e le famiglie:
    1. che sono proprietarie o usufruttuarie di una unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o hanno un diritto di abitazione su di essa;
    2. i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – sono proprietari o usufruttuari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela oltre il terzo grado con gli stessi.”

(3) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;”

(4) Il comma 8 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario, che ai fini di questa prestazione è anche l’utente.”

Art. 2 (Modifiche dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) La rubrica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“Art. 24 (Spese di accompagnamento o di trasporto)”

(2) I commi 4 e 5 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l’università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento sino a tali istituzioni o ai servizi socio-sanitari.

5. Il rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato.”

Art. 3 (Modifica dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) un'autodichiarazione relativa all'utilizzo dell'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, per l'importo eccedente l'ammontare del primo livello di non autosufficienza."

Art. 4 (Modifiche dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) La rubrica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“Art. 26 (Acquisto e adattamento di veicoli)”

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola “automezzo“ è sostituita con la parola “veicolo”.

Art. 5 (Modifiche dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) Il testo italiano della rubrica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 27 (Adattamento di veicoli per i familiari)”

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la parola “mezzi di locomozione“ è sostituita con la parola “veicoli”.

Art. 6 (Modifica dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) Il comma 2 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Indipendentemente dalle parti di tariffa di cui al comma 1, lettera a) o b), l’utente è tenuto al pagamento di un importo per il pasto – se previsto – fissato annualmente dalla Giunta provinciale per i singoli servizi, in concomitanza con la determinazione della quota base.”

Art. 7 (Modifica dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) Il comma 9 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“9. Per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione.”

Art. 8 (Modifiche dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30)

(1) La lettera c) del numero 1 del punto 1/bis dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.”

(2) Il punto 2.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia stabilita e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.”

(3) La lettera c) del punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) il 50 percento delle entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”

(4) La lettera b) del punto 5.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche.”

(5) La frase introduttiva del punto 5.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono, salvo che non si tratti della stessa spesa oggetto della richiesta di prestazione:”

(6) La lettera a) del punto 8.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”

(7) La lettera b) del punto 10.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche, o”

Art. 9

(1) L’allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente regolamento.

Art. 10

(1) L’allegato C del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B al presente regolamento.

Art. 11

(1) L’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato C al presente regolamento.

Art. 12 (Modifiche dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39)

(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, è così sostituito:

“Art. 7 (Costi e tariffe del centro di assistenza diurna per anziani)

1. La Giunta provinciale stabilisce annual-mente il tetto massimo della retta giornaliera e la tariffa del servizio.

2. L’ente gestore del servizio stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornaliere omnicomprensive da applicarsi nell’anno successivo.

3. I pasti non sono compresi nella retta giornaliera e nella tariffa del servizio; per gli stessi l’ente gestore può chiedere il pagamento della tariffa aggiuntiva per il pasto, stabilita dalla Giunta provinciale.”

Art. 13 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera a) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  2. l’articolo 40/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  3. il comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, e successive modifiche.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Anlage A (Artikel 9) / Allegato A (articolo 9)
„Anlage B (Artikel 39) / Allegato B (articolo 39)

 

1.

2.

3.

FAKTOR WIRTSCHAFTLICHE LAGE FÜR DIE ZAHLUNG DERTARIFE FÜR DIE HAUSPFLEGE UND DIE SOZIALMENSA

 

Faktor wirtschaftliche Lage für die Zahlung des Mindesttarifs

Faktor wirtschaftliche Lage für die Zahlung des Höchsttarifs

VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA MENSA SOCIALE

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa minima

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa massima

Hauspflege – Leistungen zu Hause

Assistenza domiciliare – Prestazioni a domicilio

1,1

4,5

Hauspflege – Leistungen in der Tagesstätte

Assistenza domiciliare – Prestazioni presso il centro diurno

 

 

Bad/Dusche mit Betreuung

Bagno/doccia con assistenza

 

0,0

2,5

Bad/Dusche ohne Betreuung

Bagno/doccia senza assistenza

 

0,0

2,5

Haarwäsche

Lavaggio capelli

 

0,0

2,5

Fußpflege

Pedicure

 

0,0

2,5

Wäschereinigung

Lavaggio biancheria

 

0,0

2,5

Hauspflege – Essen auf Rädern

Assistenza domiciliare – Pasto a domicilio

 

 

Mahlzeit volles Menü mit Zustellung daheim

Pasto – menu completo con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit volles Menü ohne Zustellung daheim

Pasto – menu completo senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Vorspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Vorspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Hauptspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Hauptspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Sozialmensa – Mensa für Senioren

Mensa sociale – mensa per anziani

 

0,0

1,5”

 

 

Anlage B (Artikel 10) /Allegato B (articolo 10)
„Anlage C (Artikel 40) /Allegato C (articolo 40)

 

 

1.

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DERTEILSTATIONÄREN DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Tagespflegeheim

Centro di assistenza diurna

 

1,0

70

/

/

Tagespflege für Senioren in den Altersheimen

Assistenza diurna per anziani nelle case di riposo

 

1,0

70

/

/

Sozialpädagogische Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderungen

Centro diurno sociopedagogico per persone con disabilità

 

/

/

/

/

Tagesförderstätte für psychisch kranke Menschen

Centro diurno sociopedagogico per malati psichici

 

/

/

/

/

Niederschwellige Tagesstätte für suchtkranke Menschen

Centro diurno a bassa soglia per persone affette da dipendenza

 

/

/

/

/

Treffpunkt für psychisch kranke Menschen

Punto d’incontro per malati psichici

 

/

/

/

/

Geschützte Werkstätte für Menschen mit Behinderungen

Laboratorio protetto per persone con disabilità

 

/

/

/

/

Geschützte Werkstätte für suchtkranke Menschen

Laboratorio protetto per persone affette da dipendenza

 

/

/

/

/

Rehawerkstätte/polivalente Zielgruppe

Laboratorio riabilitativo/target polivalenti

 

/

/

/

/

Berufstrainingszentren für psychisch kranke Menschen

Centri di training professionale per malati psichici

 

/

/

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo parziale di persone adulte

 

1,5

50

/

/

Teilzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo parziale di minori

 

1,5

50

/

/

Sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico per minori

 

1,5

50

/

/

Integrierte sozialpädagogische Tagesstätte für Minderjährige

Centro diurno sociopedagogico integrato per minori

 

1,5

50

/

/

Kinderhort

Asilo nido

 

1,5

50

/

/

Kinderhort beim Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Asilo nido presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1,5

50

/

/

Tagesstätte zur Förderung der Elternschaft im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Centro diurno per il sostegno alla genitorialità presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

2

50

/

/

Kindertagesstätte

Microstrutture per la prima infanzia

 

1,5

50

/

/

Tagesmütterdienst/Tagesväterdienst

Servizio di assistenza domiciliare all’infanzia

1,5

50

/

/”

 

 

Anlage C (Artikel 11) / Allegato C (articolo 11)
„Anlage D (Artikel 21 und 41) / Allegato D (articoli 21 e 41)

 

 

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DERSTATIONÄREN DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Artikel 21

Articolo 21

2.

Nutzer

Utente

3.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

4.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucelo familiare collegato

Taschengeld

Assegno per le piccole spese personali

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommens-anteil zur Tarifbegleich-ung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommens-anteil zur Tarifbegleich-ung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommens-anteil zur Tarifbegleich-ung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Alters- oder Pflegeheim

Casa di riposo o centro di degenza

 

0,5

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Senioren ohne Mahlzeit

Accompagnamento abitativo per anziani – senza vitto

 

1

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen, teilweise betreutes Wohnen für Senioren mit Mahlzeit

Assistenza abitativa, assistenza abitativa parziale per anziani – con vitto

 

1

0,9

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim für Menschen mit Behinderungen*

Convitto per persone con disabilità*

 

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Heim für Menschen mit Behinderungen*

Istituto per persone con disabilità*

 

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per persone con disabilità – senza vitto

 

1

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per persone con disabilità – con vitto*

 

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per malati psichici – senza vitto

 

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per malati psichici – con vitto*

 

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen ohne Mahlzeit

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza – senza vitto

 

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen mit Mahlzeit*

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza – con vitto*

 

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft/polivante Zielgruppe – ohne Mahlzeit

Comunità alloggio/target polivalenti – senza vitto

 

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft/polivante Zielgruppe mit Mahlzeit*

Comunità alloggio/target polivalenti – con vitto*

 

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung

Centro di addestramento abitativo

 

1

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte

Soggiorni fuori sede

 

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

 

0,5

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica per minori

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio socioterapeutica per minori

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/Familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenza assistita per minori

 

0,8

1

80

2

80

/

/

Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

0,5

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus – mit Mahlzeit

Casa delle donne – con vitto

 

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen mit Mahlzeit

Alloggi protetti con vitto

 

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

 

1

/

/

2

80

/

/

Haus Rainegg

Casa Rainegg

 

1

/

/

2

80

/

/”

* Sobald der Nutzer 60 Jahre alt wird, erfolgt die Berechnung der Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Alters- oder Pflegeheime“

Al compimento dei 60 anni degli utenti il calcolo della partecipazione avviene con i parametri della prestazione "Casa di riposo o centro di degenza”

 

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ActionAction26/02/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction01/04/2014 - Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionAction08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 10
ActionAction11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionAction18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
ActionAction18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 6
ActionAction28/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 8
ActionAction04/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2014, n. 9
ActionAction15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction14/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2014, n. 15
ActionAction24/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction07/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction09/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction09/04/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction16/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionAction29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 11
ActionAction29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction11/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2014, n. 14
ActionAction10/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionAction23/04/2014 - Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionAction07/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction20/05/2014 - Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction27/05/2014 - Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction28/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2014, n. 18
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 19
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 20
ActionAction17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 21
ActionAction17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 22
ActionAction10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction21/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2014, n. 40/1.0
ActionAction26/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2014, n. 167
ActionAction11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction25/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionAction22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction01/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionAction15/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction09/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction21/07/2014 - Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
ActionAction29/07/2014 - Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction10/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionAction21/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2014, n. 25
ActionAction02/09/2014 - Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction08/07/2014 - Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction04/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2014, n. 27
ActionAction23/09/2014 - Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionAction19/06/2014 - Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
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ActionAction05/08/2014 - Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction19/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2014, n. 28
ActionAction26/09/2014 - Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionAction07/10/2014 - Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
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ActionAction16/10/2014 - Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 397
ActionAction14/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction19/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2014, n. 30
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction21/10/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction13/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction25/11/2014 - Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction18/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2014, n. 29
ActionAction11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction05/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionAction16/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2014, n. 32
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction01/12/2014 - Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction16/12/2014 - Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction23/12/2014 - Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionAction23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction23/10/2014 - Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionAction23/12/2014 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction03/11/2014 - Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
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ActionAction31/10/2014 - Contratto collettivo 31 ottobre 2014
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