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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole primarie e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica della Provincia Autonoma di Bolzano (modificata con delibera N. 1927 del 09.06.2008)

Allegato A
 

TITOLO 1

POSTI

 

Art. 1

Disponibilità di posti

1. Per la copertura dei posti residui dopo la sistemazione del personale di ruolo e del personale docente della dotazione organica provinciale aggiuntiva, si provvede con le seguenti tipologie di supplenza:

a)supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, con rapporto di lavoro fino al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento;

b)supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, con rapporto di lavoro fino al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con rapporto di lavoro temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del testo unico dei Contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 (in seguito chiamato “Testo unico dei contratti collettivi

 

TITOLO 2

LE GRADUATORIE

 

Art. 2

Graduatorie ad esaurimento

Fino al momento di costituzione delle graduatorie provinciali di cui alla legge provinciale n. 2 del 14 marzo 2008 “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”, trovano applicazione le graduatorie ad esaurimento, predisposte ai sensi delle leggi n. 124/1999, n. 143/2004, n. 296/2006, della legge provinciale n. 12/1998 e della normativa specifica inerente la materia.

 

Art. 3

Graduatorie di istituto

1. Le graduatorie di istituto sono compilate dai/dalle dirigenti scolastici/scolastiche e hanno validità annuale.

2. Per ciascun posto di insegnamento o classe di concorso viene compilata una graduatoria distinta in tre fasce.

I fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di istituto.

Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.

II fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di idoneità cui è riferita la graduatoria di istituto.

Gli aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente deliberazione (allegato A1).

III fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.

I docenti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente deliberazione (allegato A1).

 

Art. 4

Requisiti generali di ammissione per l’inclusione nelle graduatorie di istituto

1. Gli aspiranti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande debbono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n. 226 del 23 agosto 2005).

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) conoscenza della lingua di insegnamento della scuola;

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione, fatta eccezione per l’interdizione al lavoro dovuta a gravidanza;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

5. Fermi restando i requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti, nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a)     la propria madrelingua;

b)     limitatamente ai docenti di seconda lingua presso le scuole in lingua tedesca o italiana: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

c)     limitatamente ai docenti di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca o italiana: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell’esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria superiore conseguito in lingua tedesca o ladina rispettivamente in lingua italiana o ladina;

d)     limitatamente ai candidati che chiedono di insegnare presso le scuole delle località ladine: di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

6. Ai fini della realizzazione del principio dell’insegnamento nella madrelingua di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola in lingua tedesca e della scuola in lingua italiana, ad eccezione dei ruoli per l’insegnamento della seconda lingua, è richiesta l’abilitazione nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Il personale che non sia in possesso dell’abilitazione conseguita nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento (articolo 2, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6).

7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione anche per gli aspiranti ad un incarico a tempo determinato. Gli aspiranti privi di abilitazione devono sostenere l’esame di cui al comma precedente se non hanno conseguito l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado nella lingua di insegnamento della scuola nella quale svolgeranno la loro attività (articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6).

8. Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua d’insegnamento della scuola ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.

 

Art. 5

Titoli di accesso alla graduatoria di istituto

1. I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

2. Gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti di ammissione alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. L’Intendente scolastico/ scolastica competente può consentire l’inserimento con riserva di coloro che conseguono il titolo di studio o di abilitazione oppure, limitatamente ai docenti di seconda lingua, il prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca dopo la scadenza del suddetto termine e fissa il termine entro il quale gli inseriti devono presentare il titolo di studio e/o di abilitazione e, limitatamente ai docenti di seconda lingua, l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca.

 

Art. 6

Presentazione delle domande per la graduatoria di istituto

1. Fermo restando che l’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, in provincia di Bolzano possono essere presentate domande distinte alle scuole in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine.

2. Per i docenti di prima fascia inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie ad esaurimento.

3. I docenti, inseriti nelle graduatorie di istituto di altra Provincia, possono inserirsi nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano presentando istanza di cancellazione dalle graduatorie di istituto della precedente Provincia e dichiarando la rinuncia all’accettazione di contratti a tempo determinato da quest’ultima.

 

TITOLO 3

INDIVIDUAZIONE, RINUNCE E CONTRATTI

 

Art. 7

Individuazione dei docenti

1. L’individuazione dei docenti destinatari di una supplenza avviene mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e di istituto.

2. Per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento; per le supplenze temporanee sono utilizzate le graduatorie d’istituto.

3. In caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento sono utilizzate le graduatorie dell’istituto ove si verifica l’esigenza di sostituzione.

4. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dall’Intendente scolastico/scolastica competente per le graduatorie ad esaurimento e dal/dalla dirigente scolastico/scolastica per le graduatorie di istituto.

5. Al fine di rendere contestuali le procedure di individuazione mediante le graduatorie ad esaurimento e mediante le graduatorie di istituto, i/le dirigenti scolastici/scolastiche possono delegare l’Intendente scolastico/scolastica competente ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea per le scuole di rispettiva competenza, nel rispetto della graduatoria di istituto. Tale procedura è finalizzata a migliorare la tempestività delle operazioni di inizio dell’anno scolastico.

6. Le operazioni di individuazione da parte dell’Intendente scolastico/scolastica non possono comunque essere effettuate dopo il 31 agosto.

 

Art. 8

Individuazione da graduatorie ad esaurimento: scorrimento graduatorie

1. Nell’individuazione dei supplenti mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento si terrà conto che al personale già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se l’interessato ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

 

Art. 9

Individuazione da graduatorie ad esaurimento: procedura

1. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene mediante convocazione, affissa all’albo dell’Intendenza scolastica competente.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie devono presentarsi alla data e all’ora indicata.

3. La scelta della sede può essere effettuata con modalità informatiche.

4. L’elenco delle sedi disponibili viene affisso all’albo almeno 24 ore prima di ogni convocazione.

 

Art. 10

Individuazione da graduatorie ad esaurimento: deleghe

1. Nell’ambito delle procedure di individuazione i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia. La delega vincola il docente alla scelta effettuata dal delegato. Non sono ammesse deleghe all’Intendente scolastico/scolastica.

2. La delega ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti personalmente il giorno della convocazione.

3. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste.

4. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.

5. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve.

 

Art. 11

Individuazione da graduatorie ad esaurimento: rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale non comporta alcun effetto.

2. Il docente che accetti una proposta di assunzione di servizio di durata annuale o fino al termine dell’attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita.

3. Il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del/della dirigente scolastico/scolastica. La sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato/interessata, rivolta all’organo che ha conferito la supplenza.

4. Per il personale con contratto a tempo indeterminato incluso in graduatoria ad esaurimento che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, la mancata accettazione, ripetuta per tre anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

 

Art. 12

Individuazione da graduatorie di istituto

1. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il/la dirigente scolastico/scolastica provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale riguardante la dotazione dell’organico del personale docente e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

 

Art. 13

Individuazione da graduatorie di istituto: procedura

1. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione da parte dei/delle dirigenti scolastici/scolastiche avviene per scorrimento delle graduatorie di istituto. A tal fine gli aspiranti collocati in posizione utile vengono convocati dal/dalla dirigente scolastico/scolastica, mediante idonea comunicazione individuale, anche telegrafica.

2. Qualora debba provvedersi alla sostituzione di personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti confinanti.

4. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e debba di conseguenza procedersi alla nomina di persone non munite dei requisiti prescritti per l’accesso, i dirigenti scolastici possono affidare la nomina relativa a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio ovvero di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l’insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati.

 

Art. 14

Individuazione da graduatorie di Istituto: continuità didattica

1. Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare senza soluzione di continuità.

2. Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano congiunti da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni purchè non vi sia rientro in servizio del titolare. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza qualora il docente titolare si assenti senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, indipendentemente dalla tipologia dell’assenza stessa.

3. Viene invece disposta la conferma del supplente qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall’insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente, ma con rientro del titolare. Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

 

Art. 15

Individuazione da graduatorie di istituto: rinunce

1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

2. Il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del/ della dirigente scolastico/scolastica. La sanzione non si applica qualora il mancato perfezionamento o l’abbandono del servizio sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato, rivolta all’organo che ha conferito la supplenza.

3. E  comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche.

 

Art. 16

Contratti

1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal/ dalla dirigente scolastico/ scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

a) per le supplenze annuali, il 31 agosto;

b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno.

c) per le supplenze temporanee, l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, fatto salvo l’articolo 40 del CCNL 29/11/2007.

2. I contratti di cui al comma 1 lettere b) e c) vengono prorogati al 31 agosto qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 28 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali.

3. Fatta salva la deliberazione della Giunta provinciale n. 2858 del 11.08.2006 che trova applicazione anche per l’anno scolastico 2008-2009, su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i contratti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purchè il posto sia ancora vacante o disponibile.

4. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i contratti di cui al comma 1 lettera c) possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purchè stipulati per il periodo intercorrente tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni ed il termine delle stesse e purchè il posto, nell’anno scolastico successivo, sia disponibile almeno fino al 30 aprile.

5. Il/la dirigente scolastico/ scolastica deve prestare il consenso alla proroga dei contratti prevista dai commi 3 e 4. Il consenso può essere rifiutato,

a) qualora, nel corso dell’anno scolastico, il rendimento del/della docente non sia stato sufficiente, il/la dirigente scolastico/scolastica abbia contestato al/alla docente questo fatto per iscritto entro il 30 aprile del rispettivo anno scolastico ed il comitato di valutazione del servizio abbia espresso un parere conforme;

b) qualora entro il 30 aprile dell’anno scolastico corrente sia stato instaurato a carico del/della docente un procedimento disciplinare e sia stato sentito il consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale.

6. La percentuale dei posti sui quali vengono effettuate le proroghe viene stabilita dall’Intendente scolastico/ scolastica competente. Le proroghe vengono disposte solamente nei confronti dei docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire, depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso.

 

Art. 17

Cumulo di contratti

1. L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nelle scuole primarie l’incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori;

b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

 

Art. 18

Idoneità all’impiego

1. Il personale incluso nelle graduatorie di istituto di II e III fascia deve produrre il certificato medico di idoneità all’impiego ai sensi delle vigenti disposizioni all’atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro. Tale certificazione non va riprodotta qualora tra un contratto e il successivo non vi sia interruzione superiore a sei mesi, sempre che il candidato mantenga l’inserimento in graduatoria di istituto senza soluzione di continuità.

 

TITOLO 4

IL SOSTEGNO

 

Art. 19

Individuazione dei docenti

1. I posti di sostegno sono conferiti nell’ordine a:

a) insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

b) insegnanti specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto;

c) insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano frequentato almeno un anno del corso per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno con esito positivo;

d) insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano frequentato almeno un anno del corso per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno con esito positivo;

e) insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo articolo 21;

f) insegnanti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo articolo 21.

2. I corsi previsti dalle lettere c) e d) del comma precedente sono:

a) le attività formative per docenti di sostegno (800 ore) ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2002

b) la formazione supplementare per conseguire l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nella scuola primaria nella misura di 400 ore offerta nel corso di laurea in scienze della formazione primaria;

c) il corso di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno (400 ore) nell’ambito della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario.

 

Art. 20

Predisposizione elenchi per la copertura dei posti di sostegno

1. Per la scuola primaria è predisposto un elenco di sostegno, nel quale i docenti con precedenza per il sostegno sono graduati sulla base del punteggio di inserimento nella graduatoria ad esaurimento.

2. Per tutti gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado è predisposto un unico elenco articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e di graduatoria ad esaurimento.

3. Per gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado possono essere predisposti elenchi di sostegno articolati in fasce relativamente a ciascuna area disciplinare secondo la suddivisione prevista dal DM 25.5.1995, n. 170.

4. Analoghi elenchi di docenti specializzati saranno predisposti anche a livello di graduatoria di istituto.

 

“Art. 21

Formazione obbligatoria

1. Qualora i posti per il sostegno vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione, i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico di almeno 25 ore organizzato dall'amministrazione scolastica.
2. Presupposto per l'ammissione al corso del primo anno è un contratto di lavoro come docente di sostegno della durata di almeno 180 giorni o prevedibilmente di 180 giorni (raggiungibili anche con più contratti) su posto indicato nell'organico come posto di sostegno. Docenti che in base ad un provvedimento interno alla scuola svolgono attività di sostegno in misura di almeno 50% di un incarico pieno (22 risp. 18 ore settimanali) e per almeno 180 giorni o prevedibilmente per 180 giorni (raggiungibili anche con più contratti) sono ammessi al corso su comunicazione del/la dirigente scolastico/a e possono quindi chiedere l'attribuzione della precedenza.
3. Ai docenti non forniti del titolo di specializzazione è riconosciuto una precedenza ai fini del conferimento di posti per il sostegno nell'anno scolastico successivo qualora:
a) siano provvisti di un contratto di lavoro come docente di sostegno della durata di almeno 180 giorni o prevedibilmente di 180 giorni (raggiungibili anche con più contratti) su un posto indicato nell'organico come posto di sostegno oppure in base ad un provvedimento interno alla scuola svolgano attività di sostegno in misura di almeno 50% di un incarico pieno (22 risp. 18 ore settimanali) e per almeno 180 giorni o prevedibilmente per 180 giorni (raggiungibili anche con più contratti) ed
b) abbiano frequentato nel medesimo anno scolastico la formazione obbligatoria di almeno 25 ore.
4. La frequenza del corso di „pedagogia speciale  nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria o della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario è equiparata alla frequenza del corso di cui al comma 1. Questa equiparazione è limitata al medesimo anno scolastico.
5. L'impegno di cui al comma 1 è limitato a quattro anni. La frequenza di tale attività formativa per quattro anni costituisce titolo preferenziale permanente.
6. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica ai posti che vengono conferiti a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
7. Ai docenti abilitati presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario è riconosciuto limitatamente agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 la preferenza prevista dai commi 1 e 2, qualora nei suddetti anni scolastici abbiano insegnato su posti di sostegno.”
 

TITOLO 5

DIDATTICA DIFFERENZIATA, STRUMENTO MUSICALE, DOCENTI DI RELIGIONE E DOCENTI DI INGLESE NELLE SCUOLE PRIMARIE

 

Art. 22

Didattica differenziata Montessori

1. I posti per l´insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono conferiti agli aspiranti forniti di uno dei seguenti titoli di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti:

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori conseguito presso l’Istituto pedagogico o l’Intendenza scolastica (almeno 240 ore);

- diploma di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Internazionale Montessori (AMI);

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Nazionale e Provinciale Austriaca sulla didattica Montessori;

- diploma di un corso biennale di didattica differenziata Montessori rilasciato dall’Associazione Austriaca sulla didattica Montessori.

- certificato di un corso di didattica differenziata Montessori eseguito in cooperazione dall „Institut für ganzheitliches Lernen“, Germania, con l’associazione “La pozzanghera”, Bolzano, dal 24 luglio 2001 al 1° maggio 2002 o dal 26 luglio 2002 al 27 giugno 2003.

2. I posti di sostegno nelle scuole di cui al comma 1 sono conferiti secondo l’ordine previsto dall’articolo 19. I docenti in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori o in fase di formazione hanno precedenza rispetto ai docenti che hanno frequentato i corsi di cui all’articolo 21.

3. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano il corso di specializzazione.

 

Art. 23

Strumento musicale per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado

1. La graduatoria d’istituto per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado, viene predisposta dalle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale secondo i criteri generali indicati nell’articolo 3 ed è composta come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell’articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.

2. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d’istituto secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato A2.

3. Fino a quando non siano stabiliti i requisiti di accesso ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico di Conservatorio.

4. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie d’istituto, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dall’Intendente scolastico/ scolastica competente o da un suo delegato e composte da un docente dello specifico strumento del Conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; un/ una dirigente scolastico/ scolastica di scuola secondaria di I grado nella quale funzioni un corso ad indirizzo musicale ed un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

 

Art. 24

Docenti di religione

1. La presente deliberazione trova anche applicazione per la procedura di stipula dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento della religione cattolica.

2. Per l’inclusione nella rispettiva graduatoria è richiesto il titolo di studio previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 2 marzo 1999, n. 1/16.1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 25

Inglese nelle scuole primarie

1. I posti interi e gli spezzoni che contengono l’insegnamento di inglese superiore alla metà sono conferiti nel seguente ordine:

a) Docenti che nel corso del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria abbiano superato il relativo esame di lingua straniera ed abbiano frequentato i corsi di formazione biennali “Inglese nella scuola primaria” organizzati dall’Istituto pedagogico oppure docenti che abbiano frequentato il corso di formazione biennale “Inglese nella scuola primaria” organizzato dalla Facoltà di scienze della formazione di Bressanone;

b) docenti che nel corso del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria abbiano superato il relativo esame di lingua straniera;

c) docenti che abbiano frequentato i corsi di formazione biennali “Inglese nella scuola primaria” organizzati dall’Istituto pedagogico;

d) docenti che abbiano frequentato con successo il primo anno dei corsi di formazione di cui alla lettera a), fermo restando cha hanno precedenza i docenti in possesso di idoneità.

e) Per la copertura di posti interi o spezzoni orari di insegnamento della lingua inglese, qualora non siano più disponibili i docenti di cui alle lettere precedenti, possono essere incaricati con contratto di lavoro a tempo determinato docenti abilitati nella classe di concorso A345 – Lingua straniera (Inglese).

f) docenti che hanno scelto per quattro anni posti di cui al comma 4 e hanno frequentato i corsi previsti dal comma 5.

2. Nelle scuole in lingua italiana, i docenti di cui al comma 1, lettera b), che non riescono ad attestare una conoscenza almeno di livello B1 della lingua inglese rilasciata dalla Libera Università di Bolzano o da parte di agenzie educative, si impegnano a frequentare uno specifico corso organizzato o promosso dall’Intendenza scolastica o da questa indicato, finalizzato al raggiungimento di tale conoscenza.

3. Per l’individuazione dei supplenti viene predisposto un elenco in cui ciascun aspirante avente titolo all’insegnamento dell’inglese viene collocato in base al miglior punteggio per fascia e graduatoria di iscrizione, tra quelle di classe e di religione.

4. I posti interi e gli spezzoni che contengono l’insegnamento di inglese in misura inferiore alla metà, vengono conferiti secondo le graduatorie per gli insegnanti di classe o di religione che dichiarano di possedere conoscenze fondamentali della lingua inglese. Nell’elenco dei posti, i suddetti posti sono contraddistinti dall’ammon-tare delle ore di insegnamento di inglese.

5. Gli insegnanti che scelgono i posti di cui al comma 4 sprovvisti della formazione prevista dal comma 1, si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico organizzato dall’Intendenza scolastica.

6. Ove negli istituti comprensivi vengano previsti posti di organico afferenti alla classe di concorso A345 – Lingua straniera (Inglese), saranno utilizzate le graduatorie riferite a tale classe di concorso.

7. Una commissione nominata dall’Intendente scolastico o dall’Intendente scolastica competente valuta i titoli formativi per l’insegnamento dell’inglese presentati dai docenti che sono diversi da quelli previsti dal comma 1. Qualora il titolo presentato sia di valore pari o superiore a quello dei titoli previsti dal comma 1, la commissione provvede all’equiparazione.

 

Art. 26

Programma di collocamento e scambio di docenti “Lehren und Lernen in Südtirol”

1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti “Lehren und Lernen in Südtirol” è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l’anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. L’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica  competente quantifica l’esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.

2. L’Intendente scolastico competente fissa con circolare le modalità per il godimento della riserva prevista dal comma precedente.

 

TITOLO 6

RICORSI E DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 27

Ricorsi avverso le graduatorie

1. Avverso le graduatorie di istituto è ammesso ricorso al/ alla dirigente scolastico/ scolastica competente entro dieci giorni dalla loro pubblicazione all’albo della scuola. Il/ la dirigente scolastico/ scolastica deve pronunciarsi sul ricorso stesso entro trenta giorni. Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

2. Avverso le graduatorie di istituto definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.

 

Art. 28

Norme finali

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime, per l’individuazione dei destinatari delle supplenze e per le procedure amministrative connesse alle proroghe dei contratti sono definite con circolare dell’Intendente scolastico/ scolastica competente. Le operazioni saranno improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. A tale fine le graduatorie provvisorie e definitive possono essere pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione scolastica.

2. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

 

ALLEGATO A1

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO

 

A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

Al titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attributo il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola primaria è assegnato un punteggio ulteriore di 30punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest’ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d’accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

La votazione dei titoli di studio conseguito all’estero riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, è determinata nel seguente modo:

1.     si sommano i voti degli esami di profitto prescritti ed il voto della tesi di laurea e

2.     la somma così calcolata viene divisa per il numero degli esami maggiorato di 1 e

3.     il risultato della divisione viene arrotondato a due decimali; si arrotonda per eccesso qualora i millesimi siano maggiori o uguali a cinque.

La votazione così ottenuta viene convertita nel corrispondente punteggio italiano tramite la “Tabella di corrispondenza dei voti complessivi”.

I titoli di studio conseguiti in Austria e dichiarati equipollenti in Italia ai sensi dell’accordo italo-austriaco sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici sono valutati sulla base della seguente tabella di conversione. La base della conversione è costituita dalla certificazione del voto complessivo che le Università austriache rilasciano, su richiesta, agli studenti.

 

Tabelle für die Umrechnung der Noten

Tabella di corrispondenza dei voti complessivi

Österreichische Noten 1)

Entsprechende italienische punktezahl

Voti Austriaci 1)

corrispondente punteggio italiano

1.00

110 summa cum laude

1.01 – 1.05

110

1.06 – 1.25

109

1.26 – 1.29

108

1.30 – 1.35

107

1.36 – 1.39

106

1.40 – 1.45

105

1.46 – 1.50

104

1.51 – 1.59

103

1.60 – 1.69

102

1.70 – 1.79

101

1.80 – 1.89

100

1.90 – 1.99

99

2.00 – 2.09

98

2.10.- 2.19

97

2.20 – 2.29

96

2.30 – 2.39

95

2.40 – 2.49

94

2.50 – 2.59

93

2.60 – 2.69

92

2.70 – 2.79

91

2.80 – 2.89

90

2.90 – 2.99

89

3.00 – 3.09

88

3.10 – 3.19

87

3.20 – 3.29

86

3.30 – 3.39

85

3.40 – 3.43

84

3.44 – 3.47

83

3.48 – 3.49

82

3.50 – 3.53

81

3.54 – 3.57

80

3.58 – 3.59

79

3.60 – 3.63

78

3.64 – 3.67

77

3.68 – 3.69

76

3.70 – 3.73

75

3.74 – 3.77

74

3.78 – 3.79

73

3.80 – 3.83

72

3.84 – 3.87

71

3.88 – 3.89

70

3.90 – 3.93

69

3.94 – 3.97

68

3.98 – 3.99

67

4.00

66

1)1= sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = genügend; 5= nicht genügend

1)1= Ottimo; 2 = Buono; 3 = Soddisfacente; 4 =Sufficiente; 5= Insufficiente


Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l’altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto.

Per gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio in Austria seguendo il piano di studio del “Lehramtsstudium” viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 15.

 

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITÀ

1. Per il possesso dell’abilitazione o dell’idoneità relativa alla classe di concorso per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimodipunti 36.
Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell’elenco degli abilitati - i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l’inclusione fino a 59    punti   12

per il punteggio da 60 a 65 punti 15
per il punteggio da 66 a 70 punti 18
per il punteggio da 71 a 75 punti 21
per il punteggio da 76 a 80 punti 24
per il punteggio da 81 a 85 punti 27
per il punteggio da 86 a 90 punti 30
per il punteggio da 91 a 95 punti 33
per   il punteggio   da 96  a 100  punti    36

 

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E  equiparata al superamento di concorso l’inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

2. In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l’abilitazione o l’idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.

Parimenti se l’abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.

3. Il punteggio del titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell’Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano, è determinato tenendo conto delle valutazioni conseguite nello Stato di provenienza.

La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella

 

NOTE AL PUNTO B)

La valutazione dell’abilitazione quale titolo di accesso alla medesima graduatoria d’istituto esclude la valutazione del titolo di studio ai sensi della lettera A)

 

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA  NON SPECIFICI

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

-        per ogni titolo punti 3

(fino a un massimo di punti 12)

2. Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), compreso l´insegnamento della seconda lingua tedesco nelle scuole in lingua italiana.

-     per ogni titolo punti 6

(fino a un massimo di punti 12)

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12.

1. Diplomi di specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall’art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3

2. Dottorato di ricerca: - per ogni anno di durata legale del corso: punti 4

3. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione diversi da quelli di cui al punto 1)-o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall’ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: - per ogni anno di durata legale del corso: punti 1,5

4. Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche: - per ogni anno di durata della borsa di studio: punti 1,5

5. Per il certificato di “Bildungswerkstatt” rilasciato dall´Istituto Pedagogico in lingua tedesca: punti 3

6. Per il possesso dell´attestato di conoscenza delle lingue accertato ai sensi dell´art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera di appartenenza: punti 4

7. Ai candidati laureati alla Facoltà di scienza della formazione primaria – sezione primaria – o abilitati presso le SSIS viene attribuito 1 punto, fino ad un massimo di 3punti, per ogni corso universitario attinente alla storia locale o alla legislazione scolastica dell’Alto Adige. Lo stesso punteggio viene riconosciuto anche:

ai candidati /alle candidate che producano l’attestato di frequenza dei corsi organizzati dalla libera Università di Bolzano fino all’anno accademico 2004/2005 su storia locale o su legislazione scolastica locale;

ai candidati /alle candidate che producano l’attestato finale di corsi su storia locale o su legislazione scolastica locale organizzati a decorrere dal 2005/2006 dagli Istituti Pedagogici o dall’Amministrazione, anche in convenzione con l’Università, con esame o colloquio finale.

 

NOTE AI PUNTI C) e D)

I titoli di studio e culturali conseguiti in altri Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica sono validi ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alle lettere C) e D), se sono debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana. L’onere della traduzione non sussiste, qualora i documenti originali siano redatti in lingua tedesca.

I punteggi di cui al punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell’eventuale esame finale.

 

E) TITOLI DI SERVIZIO

1. Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

a) scuole statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie;

b) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute:

- per ogni anno punti 12

- per ogni mese o frazione superiore a 15

giorni punti 2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)

 

2.Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a) e b) del precedente punto 1)

- per ogni anno punti 6

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1

Il servizio prestato in scuole di ordine inferiore viene valutato per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni con 0,5 punti fino ad un massimo di punti 3.

 

3. Terza fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d’insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

a) scuole primarie, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) del precedente punto 1);

b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

c) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

d) Accademie;

e) Conservatori;

f) scuole presso Amministrazioni statali;

g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico

 

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

(1)     Ai fini dell’applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all’estero, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

(4) Il servizio di insegnamento effettuato all’estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi dellalegge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.

5. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di un Paese membro dell’Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I servizi di insegnamento resi in istituti universitari di Paesi dell’Unione Europea sono valutati come servizi di terza fascia.

6) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/1999.

7) servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

8) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell’interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico.

9) Il servizio della seconda lingua prestato con il possesso del prescritto di studio `valutabile anche se reso senza il possesso dell  attestato di bilinguismo.

(10) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie

Limitatamente alle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria fino all’anno scolastico 2000/2001 è valutato come servizio di prima fascia per una graduatoria a scelta dell’interessato; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie

11) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all’art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

12) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

13) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore

14) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti

15) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.

16) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia

(17) Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 

ALLEGATO A2

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA.

 

I - Titoli culturali

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria

con votazione fino a 7/10: punti 6

con votazione fino a 9/10: punti 8

con votazione fino a 10/10: punti 10

con votazione di 10/10 e lode: punti 12

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati: punti 3

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera: punti 1,50

e) Laurea che dà accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale: punti 4

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di Educazione musicale: punti 2

g) Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 1

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nell’istruzione secondaria di I grado: punti 6

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento di Educazione musicale nell’istruzione secondaria di II grado: punti 3

 

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

 

II - Titoli didattici

a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 18

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18): punti 3

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9): punti 1,50

c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 6

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6): punti 1

d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media: punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50): punti 0,75

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all’articolo 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270: punti 3,50

 

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

Il servizio prestato in qualità di docente di strumento musicale è valutato come servizio specifico per la classe di concorso A077 dal momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 1999, istitutivo della classe di concorso A077.

 

III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica e in complessi da musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6

c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1

 

Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

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