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In vigore al: 04/10/2016

Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Restrizioni al decollo e all'atterraggio

Vista la legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, concernente la disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale;
 
Premesso che il rumore causato dal decollo e dall'atterraggio di velivoli a motore pregiudica la quiete e il riposo, ma sopratutto la salute della popolazione;
 
Constatato che ai sensi dell'art. 1, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, che nei casi di voli turistici, di esercitazione, di voli pubblicitari, da diporto o sportivi nonché di voli per il traino di alianti sono vietati il decollo e l'atterraggio nonché il sorvolo della conca di Bolzano nelle fasce orarie notturne e pomeridiane;
 
Constatato, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, le ore in cui vige il divieto vengono fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione;
 
Ritenuto necessario limitare temporaneamente questo divieto nei giorni che vanno dal lunedì al venerdì dal tramonto fino alle ore 7 del giorno successivo e nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi, dalle ore 13 alle ore 9 del giorno successivo;
 
Ritenuto adeguato escludere dal sopracitato divieto aeromobili ad elevato isolamento acustico, vale a dire aeromobili la cui soglia limite di rumore si collochi di almeno 8dB(A) al di sotto di quella fissata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
 
Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
 

d e l i b e r a :

 

1.     (Limitazione temporale) I voli turistici, di esercitazione, pubblicitari, da diporto o sportivi e per il traino di alianti, il decollo e l'atteraggio di areomobili a motore presso l'areoporto di San Giacomo (Bolzano) e presso gli altri aeroporti civili della Provincia, così come il sorvolo della conca di Bolzano sono vietati a tutela della popolazione dal rumore aereo:

a)     da lunedì a venerdì prima delle ore 7, tra le ore 13 e le ore 15 e dopo il tramonto;

b)     i sabati, le domeniche ed i giorni festivi prima delle ore 9 e dopo le ore 13.

2.     (Eccezioni) Le restrizioni temporali in base al punto 1) non valgono per gli aeromobili ad elevato isolamento acustico. Sono aeromobili ad elevato isolamento acustico quelle, la cui soglia limite di rumore si collochi di almeno 8 dB(A), al di sotto della soglia di rumore fissata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Inoltre non sono soggetti alle citate restrizioni gli aereomobili con decollo da fuori provincia e atterraggio in provincia di Bolzano nonché gli aereomobili con decollo dalla provincia di Bolzano e atterraggio fuori provincia.

3.     La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2000

 
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