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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Determinazione delle mondalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d`acqua a scopo idroelettrico - Cessazione della materia del contendere

Ordinanza (10 gennaio) 16 gennaio 2004, n. 21; Pres. Chieppa – Red. Mezzanotte
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 marzo 2002 e depositato il successivo 14 marzo (reg. conf l. n. 8 del 2002), la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla delibera della Giunta provinciale 10 dicembre 2001, n. 4524 recante «Revisione della misura dei sovracanoni per impianti idroelettrici», che ha determinato gli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, della quale ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, lamentando l'invasione della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita in violazione degli articoli 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 «Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici» e del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»;
che con un secondo ricorso, notificato il 28 marzo 2002 e depositato il successivo 10 aprile (reg. conf l. 12 del 2002), la medesima Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2002, n. 46, con la quale è stata annullata una precedente deliberazione (la n. 2286 del 16 luglio 2001) che disponeva l'introito dei sovracanoni da parte della Provincia, e sono stati fatti salvi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa;
che in entrambi i ricorsi la Regione premette che, mentre il d.lgs. n. 463 del 1999, nel modificare e integrare il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, aveva delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a far data dal 1° gennaio 2000, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la legge provinciale di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate», introducendo il comma 2-bis nell'articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 «Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica», ha invece attribuito alla Giunta provinciale il compito di determinare le modalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni, nonché l'importo degli stessi;
che in tal modo, ad avviso della ricorrente, la Provincia di Bolzano avrebbe ecceduto i limiti della delega, in quanto oggetto di questa era la sola funzione concessoria delle grandi derivazioni di acque pubbliche e non già la determinazione delle modalità di riscossione dei canoni, né la misura dei sovracanoni che, in base alla normativa statale (regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959), devono essere corrisposti ad un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi nel bacino imbrifero interessato, i quali provvedono con accordo alla ripartizione degli importi, salvo l'intervento, in assenza di accordo, del Ministro dei lavori pubblici, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
che, sostiene la ricorrente, la delibera della Giunta provinciale 10 dicembre 2001, n. 4524, nel determinare gli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, violerebbe sia gli artt. 3 e 5 della Costituzione, in quanto la normativa provinciale sottrarrebbe ai Comuni del bacino imbrifero la titolarità dei sovracanoni, sia i principî della legislazione statale desumibili dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, con conseguente discriminazione, nel riparto degli importi, dei Comuni appartenenti alla Regione Veneto;
che, inoltre, la delibera impugnata violerebbe il principio di sussidiarietà verticale, in quanto si arrogherebbe una potestà di coordinamento fra i vari consorzi che la legge n. 959 del 1953 attribuiva al Ministero dei lavori pubblici e che, presupponendo una posizione di superiorità rispetto agli altri enti, dovrebbe necessariamente far capo allo Stato;
che analoghe censure vengono svolte dalla ricorrente in ordine alla delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2002, n. 46, con la quale è stata annullata una precedente  deliberazione  (la n. 2286 del 16 luglio 2001), che  disponeva l'introito dei sovracanoni da parte della Provincia, e sono stati fatti salvi i provvedimenti assunti in esecuzione della stessa;
che, si prosegue nel ricorso, la delibera impugnata sarebbe lesiva delle proprie competenze in materia, come definite dall'art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regione ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in quanto, mentre tale disposizione attribuisce alle Regioni le funzioni relative alle grandi derivazioni, prevedendo la necessità di intese nel caso in cui esse riguardino il territorio di più Regioni o Province autonome interessate, la Provincia autonoma ha invece unilateralmente disciplinato la materia, in assenza di accordo con i soggetti coinvolti;
che, inoltre, il provvedimento impugnato si risolverebbe in un annullamento d'ufficio, impropriamente definito revoca, del quale si è voluto escludere la naturale efficacia retroattiva;
che, ad avviso della Regione Veneto, la delibera impugnata violerebbe altresì il limite territoriale, dal momento che la Provincia ha disciplinato e gestito una materia che investirebbe direttamente interessi giuridicamente tutelati in capo ai Comuni veneti ed ai loro consorzi, operando una illegittima compressione dell'autonomia degli stessi (art. 5 Cost.) e specialmente della loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.);
che, infine, l'atto impugnato violerebbe i principî di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto la Provincia, disponendo l'introito dei sovracanoni, avrebbe stravolto gli assetti economici all'interno del bacino imbrifero montano (BIM) Adige, privando i Comuni veneti di entrate loro spettanti a favore del solo consorzio BIM della Provincia di Bolzano;
che la ricorrente ha sollecitato, in entrambi i giudizi, la sospensione dei provvedimenti impugnati, sulla base del gravissimo pregiudizio che la distrazione di risorse operata dalla Provincia autonoma determinerebbe in capo ai consorzi ed ai Comuni veneti;
che si è costituita in entrambi i giudizi la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha chiesto, previa reiezione delle istanze di sospensione, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque infondati;
che, in particolare, l'inammissibilità dei ricorsi viene argomentata dalla difesa della Provincia autonoma, oltre che sulla base del rilievo che i conflitti si risolverebbero in una vindicatio rei, sostenendo che l'atto di determinazione dei sovracanoni (oggetto del primo conflitto) sarebbe meramente applicativo di norme legislative provinciali che riconoscevano tale potere alla Provincia e che non sono state impugnate;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi, se del caso previa autoremissione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, in relazione agli artt. 5, 71 e 75 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (t.u. 31 agosto 1972, n. 670);
che, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha rilevato che, a seguito della sentenza n. 533 del 2002 di questa Corte, è intervenuto un accordo tra la stessa Provincia di Bolzano, i consorzi BIM di Bolzano e di Trento ed il Fondo comune per il recupero a favore di quest'ultimo dei sovracanoni 2001 e 2002 versati a suo tempo alla Provincia autonoma di Bolzano e che, anche a seguito di ciò, l'art. 36 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, ha abrogato l'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983;
che, in considerazione di tali elementi sopravvenuti, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi;
che anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato ulteriori memorie in prossimità dell'udienza, rilevando che le statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 533 del 2002 sulla natura dei sovracanoni e il riparto delle competenze legislative in ordine agli stessi comporterebbero: a) la non riferibilità ai sovracanoni della delega di funzioni statali alle Province autonome in materia di concessioni per grandi derivazioni di acque pubbliche; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1983, nella parte in cui reca disposizioni anche in materia di sovracanoni;
che nel corso della pubblica udienza, il difensore della Regione Veneto, preso atto della intervenuta sentenza n. 533 del 2002 di questa Corte, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi.
Considerato che, poiché i due ricorsi hanno ad oggetto due delibere della Giunta provinciale di Bolzano, entrambe relative ai sovracanoni annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che questa Corte, nella sentenza n. 533 del 2002, sulla premessa che i sovracanoni idroelettrici costituiscono prestazioni patrimoniali imposte a fini solidaristici e attengono alla materia della finanza locale, ha ritenuto che la legislazione della Provincia autonoma di Bolzano che prevede la riscossione diretta dei relativi proventi da parte della Provincia stessa violi i principî fondamentali della legislazione statale, la quale destina i relativi importi ad un fondo gestito dai consorzi tra i Comuni, e leda altresì l'autonomia finanziaria di questi ultimi;
che, in base a tale pronuncia, l'espressione “proventi”, contenuta nell'articolo 1, comma 2-bis, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, deve ritenersi limitata ai soli canoni di concessione, esulando la disciplina dei sovracanoni dall'ambito delle competenze provinciali;
che risulta quindi infondata l'eccezione di inammissibilità del conflitto iscritto al n. 8 reg. confl. 2002, formulata dalla Provincia autonoma sul presupposto che l'atto impugnato sarebbe meramente applicativo dell'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983, a suo tempo non impugnata, giacché il potere della Provincia di determinare le modalità di riscossione e di destinazione di quei proventi non può riferirsi ai sovracanoni, che formano invece oggetto degli atti ritenuti lesivi delle attribuzioni della Regione Veneto;
che, preso atto della sentenza n. 533 del 2002, il difensore della Regione Veneto, in pubblica udienza, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi;
che, pur non potendo tale mera dichiarazione di rinuncia avere l'effetto di estinguere i processi, essa tuttavia denota il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, giacché, come incontestatamente allegato dalla Provincia di Bolzano, oltre ad essere intervenuta l'abrogazione della disposizione legislativa sulla quale si fondavano gli atti impugnati, è stata altresì raggiunta un'intesa con i consorzi BIM di Trento e di Bolzano e con il Fondo comune per il recupero, a favore di quest'ultimo, dei sovracanoni riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano;
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.