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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
Costituzione di fondi speciali per il volontariato presso le regioni

Sentenza (8 luglio ) 23 luglio 1992, n. 355; Pres. Corasaniti – Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di  attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto  del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1991, adottato di  concerto con il Ministro degli affari sociali, intitolato  "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il  volontariato presso le regioni", chiedendo, previa declaratoria  della propria competenza in materia, l'annullamento dello stesso.
La Provincia, dopo aver ricordato l'impugnazione a suo tempo  proposta nei confronti della legge 11 agosto 1991 e, in  particolare, nei confronti dell'art. 15 della stessa e sul  presupposto che i fondi speciali disciplinati dal decreto  impugnato concernono attività di competenza provinciale, deduce  la violazione delle attribuzioni ad essa garantite dagli artt.  8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di  attuazione, nonché la violazione della propria autonomia  finanziaria (titolo VI dello Statuto e legge 30 novembre 1989, n. 386).
La ricorrente rileva, infatti, come lo stesso Ministro del  tesoro sia consapevole della inerenza della materia  disciplinata dal decreto impugnato alle competenze regionali (o  provinciali), dal momento che ha previsto la necessaria  partecipazione del Presidente della giunta provinciale nel  comitato di gestione del fondo speciale, attribuendo altresì il  compito di nominare altri membri del comitato al Presidente del  Consiglio provinciale; il che, peraltro, darebbe luogo ad una  specifica causa di illegittimità, non potendosi con atto  amministrativo attribuire poteri e funzioni ad organi regionali o provinciali. Né la invasività del decreto impugnato potrebbe ritenersi esclusa in forza dell'art. 6 dello stesso, il quale  dispone che "le regioni a statuto speciale e le province  autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprio  provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali,  quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e  dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto". La  Provincia ricorrente deduce, infatti, che tale disposizione  sarebbe a sua volta illegittima, sia perché le impone di  disciplinare la materia con un determinato contenuto, sia e  soprattutto perché le impone di rispettare, non solo i principi  della legge n. 266 del 1991 (principi peraltro non idonei a  limitare le competenze provinciali), ma anche i criteri posti  dallo stesso decreto. Quest'ultimo, del resto, intervenendo in  materie di competenza provinciale sarebbe per ciò solo  illegittimo (v. sent. n. 204 del 1991).
1.1. Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,  il quale, sottolineando come le norme contenute nel decreto  impugnato siano rivolte direttamente agli istituti di credito  ed esulino quindi dalle competenze provinciali, ha chiesto la  reiezione del ricorso.
Con particolare riferimento all'impugnazione concernente l'art.  6, l'Avvocatura dello Stato rileva che lo stesso "mira a  soddisfare le rispettive realtà locali in merito a quanto  disposto negli articoli da 2 a 5", senza che ciò comporti la  disciplina di attività di competenza provinciale, né che le  province debbano seguire i principi e i criteri ivi stabiliti.  Il decreto impugnato, infatti, "ha disciplinato una attività  statale finanziata attraverso gli istituti di credito e destinata alla creazione di centri di servizio gestiti dalle organizzazioni di volontariato; in tutto questo la Provincia,  che non ha alcuna competenza riservata, può partecipare in  maniera più che marginale nel rispetto della normativa  statale".
2. Con ricorso notificato al Ministro del tesoro, al Ministro degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri  presso l'Avvocatura generale dello Stato, anche la Regione  Lombardia ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro 21  novembre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa che la previsione  legislativa della costituzione di fondi speciali presso le  regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio (art. 15, primo comma, legge n. 266 del  1991) non può non presupporre la gestione regionale dei fondi,  rileva, innanzitutto, che la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, disciplina, al contrario,  la composizione del comitato di gestione del fondo comprimendo  fino ad annullarla la potestà organizzativa regionale. La  Regione Lombardia deduce, poi, che l'art. 1, primo comma, il  quale prevede la sottrazione al fondo speciale del 50 per cento delle somme da erogarsi da parte degli enti creditizi, e la  destinazione di queste ad altri fondi speciali scelti dai  soggetti erogatori, sarebbe lesivo delle attribuzioni  regionali, così come lesivi delle medesime attribuzioni  sarebbero gli artt. 2, quarto comma, 3, e 5, secondo comma, i  quali demandano al comitato di gestione, oltre all'istituzione,  anche la predisposizione dell'elenco regionale, il controllo,  il funzionamento dei centri e la ripartizione dei fondi speciali.
Da ultimo, la Regione Lombardia contesta la legittimità dell'art. 4, il quale, nell'affidare ai centri di servizio il  compito di erogare le proprie prestazioni sotto forma di  servizi, attribuirebbe agli stessi centri compiti che  sicuramente (lett. a, b e c) rientrano nell'ambito delle  competenze regionali.
2.1. Anche in questo giudizio si é costituito il Presidente del  Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire argomentazioni già  svolte nel precedente giudizio, sottolinea come sia del tutto  ragionevole che agli istituti di credito erogatori sia  attribuita, nella misura del 50 per cento, la facoltà di  scegliere i destinatari dei propri interventi.
Dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, deriverebbe anche, a  giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la competenza del  Ministro del tesoro a disciplinare il fondo speciale, non  ravvisandosi sul punto alcuna attribuzione regionale (semmai,  secondo la legge, sarebbero gli enti locali i soggetti  maggiormente interessati alla istituzione dei centri).
3. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la  Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di  attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto  del Ministro del Tesoro 21 novembre 1991, chiedendone, previa  declaratoria della non spettanza allo Stato del potere  esercitato con il decreto impugnato, l'annullamento.
La Provincia autonoma di Trento contesta, innanzitutto, la  legittimità dell'art. 6 del decreto impugnato, in quanto, da un  lato, la legge n. 266 del 1991 non sarebbe idonea a limitare la  competenza legislativa di tipo primario statutariamente  attribuitale nelle materie interessate dalla legge stessa, e,  dall'altro, deve sicuramente escludersi, in ossequio al  principio di legalità sostanziale, che la potestà legislativa  provinciale possa essere subordinata ai criteri risultanti  dalle norme poste da un decreto ministeriale (il quale  certamente non può essere qualificato atto di indirizzo e coordinamento).
La ricorrente contesta, poi, le singole disposizioni contenute nel decreto, osservando, quanto all'art. 1, che la erogazione  dei fondi da parte degli enti creditizi, ancorché avvenga in  ambito provinciale e per finalità rientranti nelle competenze  provinciali, illegittimamente é sottratta, non solo ad ogni  forma di disciplina provinciale, ma anche al necessario  coordinamento con la normativa finanziaria provinciale.
La ricorrente deduce, quindi, che l'art. 2 del decreto  impugnato contiene un meccanismo attuativo non previsto dalla  legge n. 266 del 1991, ed anzi in contrasto con essa. Mentre,  infatti, la legge prevede che il fondo speciale sia  provinciale, e cioè gestito ed amministrato in base alla  normativa provinciale, e sia impiegato per istituire, in base a  determinazioni provinciali, i centri di servizio, i quali  devono a loro volta essere incardinati nella organizzazione  provinciale, l'art.2, al contrario, prevede che ai fondi non  affluiscano le somme destinate dagli istituti di credito,  dovendo le stesse essere solo contabilizzate nel fondo,  rimanendo comunque di pertinenza degli istituti erogatori come  "patrimonio separato". In questo modo, pertanto, non vi sarebbe  alcun fondo, ma solo un comitato di gestione con il compito,  non di amministrare il fondo, ma di istituire centri di  servizio e di ripartire le somme, le quali passano direttamente  dalle banche ai centri di servizio. La stessa composizione del  comitato di gestione, prosegue la ricorrente, sarebbe lesiva  delle attribuzioni provinciali, in quanto esclude la possibilità di configurare il fondo come organo provinciale  assoggettato alla disciplina provinciale.
La Provincia autonoma di Trento contesta, infine, la legittimità dell'art.3 del decreto impugnato, dal momento che  lo stesso configurerebbe i centri di servizio, non come  strutture pubbliche, istituite dalle regioni o dalle province  autonome per il tramite degli enti locali, ma come  organizzazioni di volontariato o soggetti autonomi di  imputazione di rapporti giuridici, istituiti dal comitato di  gestione del fondo speciale, alla regolamentazione dei quali la  provincia o la regione rimangono del tutto estranee. E ciò  nonostante che l'art. 4, nel disciplinare l'attività dei centri  di servizio, attribuisca agli stessi compiti sicuramente  rientranti nell'ambito delle competenze provinciali.
3.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi  chiedendo la reiezione del ricorso, oltre a ribadire le difese  già svolte negli altri giudizi, sottolinea come la sorte  dell'art. 6 sia strettamente legata a quella della legge n. 266  del 1991, nel senso che, se si ritiene che la legge non viola  le competenze provinciali, deve conseguentemente ritenersi che  il decreto ministeriale ha legittimamente attuato, anche in  ambito provinciale, quanto disposto dall'art. 15. In sostanza,  il decreto non impone alla Provincia di disciplinare la materia  nel rispetto delle norme in esso contenute, ma é direttamente  applicabile anche nella Provincia, salva la possibilità, per  quest'ultima, di integrare la normativa in base alle realtà locali.
L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, come le censure della  Provincia muovano dalla errata premessa che l'art. 15 della  legge n. 266 del 1991 abbia inteso destinare gli utili degli  istituti di credito direttamente alla finanza provinciale; al  contrario, il legislatore, con l'art. 15, ha inteso istituire fondi autonomi, semplicemente "ospitati" dalla Provincia, destinati a creare centri di servizio autogestiti dalle organizzazioni di volontariato, il tutto nell'ambito di una  potestà soltanto statale.
Il decreto impugnato, anzi, sarebbe stato illegittimo se avesse concepito i fondi speciali e i centri di servizio come  strutture pubbliche gestite dalla Provincia.
4. In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento  ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per  l'accoglimento del ricorso.
La ricorrente, oltre a ribadire argomentazioni già svolte,  prende atto che questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992, ha  dichiarato non fondate le questioni di legittimità  costituzionale della legge n.266 del 1991 ed in particolare  quella concernente l'art. 15, quarto comma, ma precisa di  ritenere l'affermazione contenuta nella citata pronuncia,  secondo la quale l'art. 15 della legge n. 266 del 1991  atterrebbe alla materia dell'ordinamento degli istituti di credito (materia di spettanza statale), non convincente né  condivisibile. La previsione della costituzione di fondi  speciali "presso le regioni", infatti, sembrerebbe riferirsi  più alla disciplina delle organizzazioni di volontariato e dei  centri di servizio, che non a quella degli istituti di credito.  Del resto, che il riferimento alle regioni non valga soltanto  ad individuare l'ambito territoriale in relazione al quale i  fondi speciali vanno costituiti e resi operanti, sarebbe  dimostrato, ad avviso della ricorrente, dalla disposizione di  cui all'art. 16 della legge n. 266 del 1991, la quale demanda  alle regioni il compito di attuare i principi della legge,  facendo espressamente salve le competenze delle regioni a  statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano.
 
Considerato in diritto: 1. Con distinti ricorsi la Regione Lombardia e le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro degli affari sociali, dal titolo "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni". Ad avviso delle ricorrenti, il decreto impugnato in numerose sue disposizioni contiene prescrizioni lesive di varie attribuzioni provinciali o regionali, e segnatamente di quelle garantite alle Province autonome di Bolzano e di Trento dall'art. 8, nn. 1 (ordinamento degli uffici provinciali), 4 (usi e costumi locali e istituzioni culturali), 25 (assistenza e beneficenza pubblica), 29 (addestramento e formazione professionale), dall'art. 9, n. 10 (igiene e sanità), dall'art. 16 (potestà amministrative) e dal titolo VI (finanza provinciale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonché di quelle garantite alla Regione Lombardia dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Su tale base, le stesse ricorrenti chiedono l'annullamento di varie disposizioni del predetto decreto, previa declaratoria della propria competenza in materia.
Poiché i ricorsi investono disposizioni identiche o connesse contenute in un medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Il ricorso proposto dalla Regione Lombardia deve essere dichiarato inammissibile. Esso, infatti, risulta notificato al Ministro del tesoro e al Ministro degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato. Questa Corte ha già affermato che l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) é il Presidente del Consiglio dei ministri (v. sent. n.215 del 1988 e ordd. nn. 652 e 653 del 1988) e che l'atto introduttivo del giudizio deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri personalmente, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione presso la sola Avvocatura generale dello Stato (v. sentt. nn. 13 del 1960 e 548 del 1989).
Per tali ragioni, il ricorso della Regione Lombardia deve essere dichiarato inammissibile.
3. Vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 del decreto impugnato, il quale stabilisce che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto". Secondo le ricorrenti, l'articolo appena riferito lederebbe le attribuzioni di tipo esclusivo ricordate al punto 1 della motivazione, sia perché vincolerebbe le Province a esercitare poteri in materie di loro competenza esclusiva sulla base di principi stabiliti nella legge e, persino, nello stesso decreto ministeriale impugnato, sia perché stabilirebbe i suddetti vincoli senza che il relativo potere statale abbia un adeguato fondamento in previe disposizioni di legge.
Sebbene non possa accettare le motivazioni delle ricorrenti nella loro integrale formulazione, questa Corte non può esimersi dal riconoscere nell'articolo impugnato una violazione del principio di legalità sostanziale comportante un'ingiustificata interferenza e una menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti.
Con la sentenza n. 75 del 1992, questa Corte ha affermato, in via generale, che "il volontariato costituisce, non già una materia, ma un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui". Con specifico riferimento all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), le cui modalità di attuazione sono state predisposte con il decreto impugnato, la stessa Corte, con la medesima decisione, ha escluso che quell'articolo riguardasse materie di competenza regionale o provinciale. Più precisamente, essa ha affermato che, "poiché loro oggetto é l'accantonamento di quote degli utili realizzati da istituti di credito e da casse di risparmio affinché queste siano destinate in direzione della promozione e dello sviluppo del volontariato, le disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 15 riguardano la materia, di spettanza statale, concernente l'ordinamento degli istituti di credito". Con tali previsioni, é precisato nella stessa sentenza, "il legislatore ha voluto prefigurare una soluzione organizzativa che, tendendo a salvaguardare per quanto possibile l'autonomia delle attività di volontariato e, quindi, a porle al riparo anche da condizionamenti derivanti dalla gestione pubblica dei servizi di sostegno a favore delle stesse attività, individua nella costituzione dei fondi speciali presso le regioni o le province autonome, non già una funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma più semplicemente, la collocazione e la operatività spaziale dei fondi stessi: (...) di fondi destinati a finanziare centri di servizio a sostegno delle organizzazioni di volontariato" e gestiti direttamente da queste stesse.
Considerato entro l'anzidetto contesto legislativo, definito sulla base di una interpretazione non contrastante con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome), l'art.6 del decreto impugnato si rivela lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti, per il fatto che, con un semplice atto amministrativo privo di qualsiasi base legislativa demanda alle Province stesse, la disciplina di determinati oggetti (segnatamente: l'istituzione e la gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dei centri di servizio), producendo così un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze costituzionalmente imputate all'autonomia delle ricorrenti.
4. Va, invece, respinta la censura che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto nei confronti dell'art. 2 del decreto impugnato, nella parte in cui, nell'istituire presso ogni regione (o provincia autonoma) un fondo speciale nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello steso decreto, dispone che "tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse".
Premesso che, come si é già precisato, in ipotesi non si verte in materia di competenza regionale o provinciale, occorre sottolineare che il trasferimento delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio sopra indicati é di natura meramente contabile, di modo che, fino a che non verranno utilizzate per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991, tali somme restano nella disponibilità dei soggetti che sono tenuti a erogarle. Nel sistema stabilito dal legislatore, come ha già riconosciuto questa Corte (v. sent. n. 75 del 1992), non c'é spazio per poteri di disciplina o di disposizione delle regioni o delle province autonome o per esigenze di coordinamento della finanza statale con quella regionale. E a questo sistema si é coerentemente attenuto anche il decreto impugnato con la disposizione oggetto della presente censura.
5. Indubbiamente invasiva delle competenze costituzionalmente assegnate alle Province autonome é la disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, nella parte in cui, nel definire la composizione del comitato di gestione dei fondi speciali, designa direttamente gli organi regionali o provinciali che vi partecipano o che sono tenuti a nominare ulteriori rappresentanti.
Pur se i comitati di gestione dei fondi speciali non possono fondatamente esser considerati organi regionali (o provinciali) per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 1992 e riprese nei punti precedenti della presente motivazione, nondimeno tanto il diretto inserimento del Presidente della Giunta regionale (o provinciale) nel comitato di gestione, quanto l'attribuzione al Consiglio regionale (o provinciale) del potere di nomina dei quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale), denotano un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate alle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali o di organizzazione interna. Infatti, analogamente a quanto affermato da questa Corte in altre occasioni (v. sent. n.407 del 1989), va ribadito che lo Stato, nello stabilire la composizione di organi sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non può esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovrà lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio della propria potestà in tema di organizzazione interna, a designare le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza.
6. Non possono invece essere accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano nei confronti dell'art.3.
Nel dolersi che l'articolo impugnato esclude praticamente le province autonome dalla disciplina della costituzione e del funzionamento dei centri di servizio, le ricorrenti mostrano di muovere dall'erronea premessa che la materia regolata dall'art. 3 rientri nelle proprie competenze. In realtà, l'art. 15 della legge n. 266 del 1991, di cui l'articolo impugnato rappresenta un coerente svolgimento, prevede, come é già stato ricordato, un modello organizzativo in base al quale, utilizzando le somme allo scopo erogate dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio, le organizzazioni di volontariato costituiscono i centri di servizio e ne gestiscono l'attività. Da questo circuito, chiaramente diretto a tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da qualsivoglia autorità o soggetto pubblico, sono escluse, in base a una valutazione non incostituzionale operata dalla legge e riflessa nell'articolo impugnato, le province autonome.
7. Per motivi identici a quelli appena esposti non possono essere accolte neppure le censure che la Provincia autonoma di Trento ha proposto nei confronti dell'art. 1, primo comma, né quella che la Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato in relazione all'art. 5. In ambedue le ipotesi, infatti, vengono regolate attività interne al circuito relativo alla erogazione delle somme da parte degli enti creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali ovvero a quello concernente le attività di controllo dei comitati di gestione nei confronti dei centri di servizio, circuiti dai quali sono escluse, in base alla legge-quadro sul volontariato, le regioni e le province autonome.
Vanno rigettate anche le censure proposte da entrambe le Province autonome nei confronti dell'art. 4. Pur in tal caso, infatti, non si può parlare di invasione delle competenze provinciali, ovvero di ingiustificata compressione delle stesse, per i motivi già fatti valere da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992 in relazione alle censure allora mosse all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.
Nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti dalle associazioni di volontariato utilizzando i fondi allo scopo erogati dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio indicati nell'art. 15 della legge-quadro sul volontariato, l'art. 4, analogamente a quanto compiuto dall'art. 12 della legge appena ricordata, non interviene a ripartire materie fra gli ambiti di competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo Stato, ma determina, invece, le finalità generali in vista del raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio (crescita della cultura del volontariato, promozione di nuove iniziative e rafforzamento di quelle già intraprese, erogazione di consulenza e di assistenza qualificata nonché di sostegno a specifiche attività, assunzione di iniziative di formazione e di qualificazione nei confronti degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, attività di informazione e di documentazione). Il perseguimento di tali finalità sarà soggetto alla disciplina statale ovvero a quella regionale (o provinciale) a seconda che le attività di volontariato poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome). Da ciò deriva che l'impugnato art. 4 non può arrecare alcun pregiudizio all'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle ricorrenti.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 ("Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni");
dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni e le province autonome di cui agli artt. 1, 2, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta, per le parti citate, i ricorsi proposti dalle Province autonome di Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale (o provinciale) e, conseguentemente, annulla in parte qua l'art.2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991;
dichiara che non spetta allo Stato demandare, con decreto ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'art. 6 del decreto da ultimo citato.
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