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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Concorso per il conferimento di posti gratuiti presso il Convitto nazionale Damiano Chiesa

Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 797; Pres. Saja - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 4 agosto 1978 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzioni il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 29 aprile 1978 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978, per la parte relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere, in qualità di convittore e semiconvittore, presso il Convitto nazionale di Bolzano. La Provincia lamenta, a questo proposito, l'invasione da parte dello Stato della propria competenza amministrativa in materia di assistenza scolastica per i settori dell'istruzione elementare e secondaria, competenza definita dal combinato disposto degli artt. 8 n. 27 e 9 n. 2 stat. spec. e ulteriormente precisata, nel suo ambito, dal d.P.R. 1° novembre 1973 n. 687, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per le materie dell'assistenza e dell'edilizia scolastica. Ad avviso della ricorrente tali norme, per il fatto di aver trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano « un settore organico di materia », verrebbero a ricomprendere anche le funzioni statali relative al Convitto nazionale di Bolzano, sia che questo debba qualificarsi come ente locale (ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 687 del 1973) sia che debba risultare inquadrato nell'ambito dell'amministrazione dello Stato (ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.P.R.).
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. Secondo la difesa statale tra i compiti di «assistenza scolastica » considerati dalle disposizioni richiamate nel ricorso e le attività esercitate dallo Stato nei confronti dei Convitti nazionali sussisterebbe una « differenza ontologica », conseguente alla particolare disciplina dei Convitti espressa nella legislazione statale ed in particolare nel r.d. 6 maggio 1923 n. 1054. Tale disciplina attribuisce ai Convitti nazionali la natura di « enti pubblici, il cui personale direttivo, educativo e contabile di ruolo è posto alle dirette dipendenze dello Stato »; allo Stato dovrebbe, quindi, anche spettare il compito di bandire i concorsi per l'assegnazione dei posti gratuiti e semigratuiti, così come risulta previsto dal d.P.R. 20 novembre 1972 n. 1119.

3. Con successivo ricorso, notificato il 31 luglio 1980, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, per identici motivi, il d. Ministro p.i. 24 maggio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1980, per la parte relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere nel Convitto nazionale di Bolzano e nel Convitto comunale di Ala.

4. Anche in questa seconda controversia si è costituita la Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. Nella memoria di costituzione la difesa dell'Amministrazione resistente, oltre a richiamare gli argomenti già enunciati nel primo ricorso, accenna anche alla tesi della non estensibilità alle Regioni ed alle Province di diritto speciale del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, mediante il quale è stato introdotto « un nuovo e più estensivo concetto di assistenza scolastica, includendovi interventi che ne erano esclusi sulla base della preesistente legislazione ».
5. In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia autonoma ha prodotto una memoria unica, dove si ribadiscono le argomentazioni enunciate nei ricorsi e dove si aggiunge anche un richiamo al d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, che ha esteso alle Regioni Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
 
Considerato in diritto: I ricorsi in esame investono la stessa materia e possono essere decisi con un'unica pronuncia.

2. La Provincia autonoma di Bolzano rivendica la propria competenza a bandire i concorsi di convittore e semiconvittore presso il Convitto nazionale di Bolzano e presso il Convitto comunale di Ala, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 aprile 1978 e 24 maggio 1980, per la parte in cui hanno attivato la procedura concorsuale per il conferimento di posti gratuiti di studio presso i suddetti istituti.

I ricorsi sono fondati.

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) conferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa e amministrativa nella materia dell'« assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa » (art. 8 n. 27 e art. 16), cioè per i settori dell'« istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) richiamati nell'art. 9 n. 2 dello stesso statuto.

A sua volta il d.P.R. 1° novembre 1973 n. 687, nel dettare le norme di attuazione dello statuto speciale in tema di assistenza scolastica, ha disposto, per tale materia, il trasferimento a favore della Provincia di Bolzano delle attribuzioni amministrative statali « esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale » (art. 1), nonché il trasferimento delle attribuzioni statali concernenti gli « altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali » operanti nella stessa materia. L'ampiezza della dizione contenuta in dette norme non può dar luogo a dubbi in ordine all'appartenenza alla sfera della Provincia autonoma di Bolzano delle competenze in materia di assistenza scolastica in precedenza spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero esercitate in via diretta dall'Amministrazione statale ovvero tramite istituzioni pubbliche a carattere nazionale ovvero con riferimento a istituzioni locali. Tale riconoscimento di competenza risulta altresì rafforzato dalla stessa definizione della materia che è stata operata in termini organici dall'art. 42 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, norma successivamente estesa, dall'art. 9 d.P.R. 19 novembre 1987 n. 526, anche alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e Bolzano.

Né contro l'affermazione di competenza della Provincia di Bolzano potrebbe valere il richiamo alla specialità della disciplina posta, in tema di convitti nazionali, dal r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 ed alla conseguente « differenza ontologica » che — ad avviso della difesa statale — andrebbe riconosciuta tra la materia dell'assistenza scolastica e l'attività che lo Stato esercita attraverso i Convitti nazionali.

A parte la considerazione che questo argomento potrebbe valere soltanto nei confronti del Convitto nazionale di Bolzano e non del Convitto comunale di Ala, è certo che la particolare configurazione conferita ai Convitti nazionali — come istituti pubblici dotati di propria personalità giuridica — non è tale da giustificare una deroga all'ampia definizione delle categorie di soggetti (enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale; enti, istituzioni ed organizzazioni locali) inclusi nell'area delle competenze statali trasferite alle Province autonome ai sensi degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 687 del 1973; e ciò tanto più ove s'intenda dare giusto rilievo anche alla richiamata organicità del settore oggetto del trasferimento operato con il suddetto decreto.

3. In questo quadro va riconosciuta la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a bandire i concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di educazione pubblici operanti nel territorio provinciale quali il Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alta Provincia autonoma di Bolzano bandire i concorsi per i posti di convittore e semiconvittore presso il Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala;
annulla, in parte qua, i d. Ministro p.i. 29 aprile 1978 e 24 maggio 1980, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978 e del 3 giugno 1980.
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