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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Istituzione di corsi per assistenti geriatrici e familiari

Sentenza (8 giugno) 10 giugno 1988, n. 611; Pres. Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 9 novembre 1978 e depositato il 16 successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il 18 ottobre 1978, intitolata «Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari», per contrasto con gli artt. 4 e 8 st. spec. Trentino-Alto Adige, in relazione all'art 6 d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689 (Norme di attuazione dello statuto speciale in materia di addestramento e formazione professionale).
Le censure concernono esclusivamente l'art. 8 della suddetta legge, il quale consente alla Giunta provinciale di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare da parte di cittadini italiani, residenti nella Provincia, che abbiano conseguito all'estero gli attestati di qualifica ivi legalmente riconosciuti, concernenti la detta professione. A giudizio dell'Avvocatura, il riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale conseguiti all'estero attiene alla sfera dei rapporti o convenzioni internazionali, riservati allo Stato dall'art. 6 lett. a) d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689. Né potrebbe condividersi, sempre a giudizio dell'Avvocatura, l'osservazione, contenuta nella relazione al disegno di legge, secondo la quale le competenze in materia di addestramento e formazione professionale si estenderebbero anche al riconoscimento degli attestati di qualifica professionale — e non dei titoli di studio — conseguiti all'estero, in quanto le norme di attuazione dello statuto espressamente riservano allo Stato tutto ciò che attiene ai rapporti internazionali, e quindi anche il riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati professionali conseguiti all'estero. Del resto, conclude l'Avvocatura, il riconoscimento avviene sulla base di accordi, stipulati dal Governo e ratificati dal Parlamento, normalmente improntati al criterio della reciprocità.
2. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.
Secondo la resistente, la riserva allo Stato delle materie tradizionalmente disciplinate mediante accordi di diritto internazionale non comporterebbe che la Provincia debba astenersi dal legiferare in tutte le materie che astrattamente possono formare oggetto di accordi internazionali. In altre parole, secondo questa prospettazione la Provincia, nel far uso della propria potestà legislativa, pur se deve osservare gli obblighi e le limitazioni derivanti dall'avvenuto recepimento nell'ordinamento statale del contenuto di accordi di diritto internazionale già stipulati, non può tuttavia restare del tutto fuori da un campo, come quello relativo a! riconoscimento degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero, nel quale non esiste alcun accordo internazionale che possa limitarne la potestà legislativa primaria. Né, tantomeno, si potrebbe invocare una riserva statale del genere, in presenza di una competenza legislativa esclusiva che, come riferisce la Provincia, è stata esercitata in assoluta autonomia e al di fuori di qualsiasi contatto con i Governi degli Stati che rilasciano gli attestati oggetto di riconoscimento.
D'altronde, che una disposizione del tipo di quella impugnata dal Governo non violi i limiti imposti alla potestà legislativa provinciale, risulterebbe confermato, secondo la resistente, dalla circostanza che analoga disposizione, relativa alle professioni parasanitarie, non ha dato luogo ad alcuna censura di illegittimità costituzionale (art. 6 l. prov. 23 ottobre 1975 n. 52, come modificato con l. prov. 22 dicembre 1975 n. 56).
3. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano, nel ribadire le conclusioni già formulate, ha sottolineato che il d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197, il quale detta norme di attuazione dello statuto speciale in materia di igiene e sanità, ha previsto, all'art. 6, una specifica competenza provinciale in ordine alla dichiarazione di equipollenza fra i diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliario, che siano stati acquisiti in Paesi dell'area culturale tedesca da cittadini italiani residenti nella Provincia, e i corrispondenti titoli rilasciati in Italia.
 
Considerato in diritto: 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art 8 l. provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 18 ottobre 1978, intitolata « Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari », in quanto, nell'attribuire alla Giunta provinciale il potere di autorizzare l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi di qualifica professionale all'estero, violerebbe l'art. 8 n. 29 dello statuto T.-A.A., in relazione a quanto disposto dall'art 6 lett. a) d.P.R. 1° novembre 1973 n. 689 (Norme di attuazione dello Statuto T.-A.A. in materia di addestramento e formazione professionale), che riserva allo Stato il riconoscimento dei, diplomi o degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero.
2. La materia del contendere del presente giudizio va, peraltro, dichiarata cessata per due concomitanti ragioni.
In primo luogo, in conseguenza della entrata in vigore del d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197, che, nel dettare norme di attuazione dello statuto T.-A.A. in materia d'igiene e sanità, ha specificamente demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di equipollenza (con validità nel territorio provinciale) dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliare acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca (v., in tal senso, la sent. n. lo del 1987).
In secondo luogo perché, con l. 15 luglio 1981 n. 19 (dal titolo identico a quello della legge impugnata), la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato una nuova disciplina della materia già disciplinata dalla legge oggetto del presente giudizio, inducendo così, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (v. le precedenti sentt. nn. 273 del 1986, 119 del 1986, 149 del 1985, 309 del 1983), a considerare, anche per questo aspetto, cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
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