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Urteile Verfassungsgerichtshof
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Intesa sul contingente di personale bilingue della Corte di appello di Trento - Facoltà di sostenere le prove di esame anche in lingua tedesca
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 maggio) 19 maggio 1988, n. 571; Pres. e Red. Saja
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato con due distinti ricorsi (nn. 39 e 40 reg. confl. 1985) conflitto di attribuzione in relazione a due decreti del Ministro di grazia e giustizia, m data 21 maggio 1985, emanati in attuazione di quanto disposto dalla l. 26 aprile 1985 n. 162, con i quali venivano indetti concorsi per i posti di segretario giudiziario e di cancelliere rispettivamente rimasti scoperti nei distretti delle Corti di appello indicate nei diversi bandi: in particolare, per quello di Trento erano previsti quattordici posti di segretario e otto di cancelliere.
Precisamente, la ricorrente deduce la violazione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite per la tutela dei diversi gruppi linguistici (artt. 2, 3, 89 e 100 st. reg.; nonché le relative norme di attuazione previste dagli artt. 1, 2-7 e 20 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 e art. 6 d.P.R. 19 ottobre 1977 n. 846): a) per avere il Ministro provveduto al bando senza previa « intesa » con la Provincia e con la Regione, in ordine alla determinazione del contingente di personale bilingue di cui al comma 3 dell'art. 1 d.P.R. n. 752 del 1976 (come sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 aprile 1982 n. 327);
b)
per non essere stata prevista espressamente la conoscenza della lingua tedesca come requisito per la partecipazione ai concorsi; c) per non essere stata infine prevista nei confronti dei partecipanti ai concorsi suddetti la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (art. 20 d.P.R. n. 752 del 1976).
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato.
Considerato in diritto:
1. I due ricorsi hanno analogo oggetto e quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.
2. Essi non sono fondati.
Quanto alla censura della lamentata emanazione dei bandi di concorso senza previa « intesa » del Ministro di grazia e giustizia con la Provincia e con la Regione in ordine alla determinazione del contingente, di personale bilingue, secondo il disposto dell'art. 1 d.P.R. n. 752 del 1976 (come modificato dall'art. 1 d.P.R. n. 327 del 1982), deve rilevarsi come tale determinazione, una volta effettuata, non debba essere ripetuta in relazione a ciascun concorso, potendo essere modificata soltanto per la sopravvenuta necessità di adattare il detto contingente alle esigenze, comparativamente considerate, della Regione e della Provincia.
Nella fattispecie, alla predetta determinazione si era correttamente provveduto da parte del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, di concerto con il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e con il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, mediante il decreto 18 maggio 1982 (in
B.U.
6 luglio 1982 n. 31), il quale era in vigore al momento del bando dei concorsi in parola. Tale provvedimento si estendeva dunque anche agli stessi concorsi, tanto più che trattavasi di posti non di nuova istituzione, bensì già previsti dalla pianta organica e rimasti scoperti (e pertanto già considerati nella ricordata determinazione del contingente).
La doglianza della Provincia è pertanto priva di giuridico fondamento.
3. Anche l'altra censura, relativa alla violazione del principiò del bilinguismo, non può trovare accoglimento.
La citata l. n. 162 del 1985 prevedeva (artt. 2 e 3) che i candidati ai concorsi per cancelliere e segretario giudiziario dovessero essere o già assunti nell'Amministrazione pubblica ovvero comunque dichiarati idonei in precedenti concorsi: ne discende, in tutta evidenza, che il requisito del bilinguismo per i candidati dei concorsi in questione era già stato in precedenza accertato, sicché deve ritenersi che legittimamente non sia stata richiesta la reiterazione, chiaramente inutile, di una prova il cui esito era stato positivo.
In ordine all'ultima censura, relativa alla facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, va rilevato che non ne era necessaria un'esplicita previsione, trattandosi di una regola ormai incontrovertibilmente osservata e quindi da ritenere implicitamente contenuta sia nella legge sia nei bandi impugnati; conseguentemente i candidati ben potevano sostenere le prove di esame nella lingua prescelta, e peraltro non è stato neppure dedotto che in concreto l'esercizio di tale facoltà sia stato comunque impedito o limitato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia con i decreti indicati in epigrafe.
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