In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Conflitti di attribuzione - Instaurazione del contradittorio

Sentenza (11 febbraio) 25 febbraio 1988, n. 215; Pres. Saja - Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 1981 al Ministro del Tesoro, la Regione Trentino Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministro, con il quale è stata ridotta dal 12% al 6% — in applicazione dell'art. 40 comma 8 l. 30 marzo 1981 n. 119 — la misura dei depositi dei fondi liquidi che le Province, i Comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito. La ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 39 l. n. 87 del 1953 e dell'art. 27, norme integrative 16 marzo 1956, come interpretate dalla costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto il ricorso è stato rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al Presidente del Consiglio. Nel merito la difesa dello Stato sostiene l'infondatezza del ricorso, poiché, a suo giudizio, mentre il potere di coordinamento statale in contestazione vanta un sicuro fondamento nelle disposizioni dell'art. 119 Cost., non è neppure possibile includere gli atti impugnati fra quelli oggetto della competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. L'Avvocatura dello Stato si è altresì opposta alla richiesta di sospensione inoltrata dalla ricorrente.
2. Con ordinanza n. 118 del 1983 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione.
3. Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987, la Regione Trentino Alto Adige ha presentato un'ampia memoria, con la quale, in replica all'eccezione di ammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha invitato questa Corte a rimeditare la propria precedente giurisprudenza soprattutto in considerazione di due argomenti, ritenuti decisivi dalla ricorrente.
Sotto un primo profilo, la Regione, asserendo che il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve esser interpretato come un giudizio « su ricorso » avente ad oggetto la censura di un certo atto, anziché come un giudizio « su un rapporto », prospetta la sua assimilabilità, per l'aspetto procedimentale, al processo amministrativo. Come in questo, continua la Regione, anche nel presente conflitto il ricorso deve unicamente evidenziare l'identificabilità dell'atto che si sottopone a censura e, conseguenzialmente, dell'autore di tale atto, al quale dovrebbe essere effettuata la notificazione, in quanto quest'ultima dovrebbe esser funzionale, non già a una (contraddittoria) vocatio in jus dell'organo legittimato a rappresentare lo Stato, ma semplicemente a individuare il soggetto o l'organo idoneo a ricevere notifiche per lo Stato. Per derogare a tali princìpi del nostro ordinamento processuale, conclude la ricorrente, vi sarebbe bisogno di una specifica disposizione di legge. Ma, poiché l'unica norma che dispone la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè l'art. 27 delle norme integrative del 16 marzo 1956, non è certo una disposizione con forza di legge, occorre disapplicare quest'ultima nel caso di specie e seguire il principio generale desumibile dalle leggi sul processo amministrativo, per cui la notificazione del ricorso va fatta « all'organo che ha emesso l'atto impugnato » (art. 7 r.d. n. 642 del 1907, art. 36 cpv. r.d. n. 1054 del 1924, art. 21 l. n. 1034 del 1971).
In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, essendosi comunque costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ciò precluderebbe ogni eccezione d'inammissibilità, dal momento che, essendosi regolarmente instaurato il contradittorio tra le parti legittimate a stare in giudizio, si deve ritenere che, conformemente ai princìpi generali vigenti in materia processuale (artt. 156 e 164 c.p.c.; artt. 187 e 188 c.p.p.), la notificazione del ricorso abbia raggiunto il suo scopo.
Nel merito, infine, la Regione, insistendo nelle proprie doglianze, sollecita fra l'altro la Corte a sollevare ex officio questione di costituzionalità in relazione all'art. 40 comma 8 l. n. 119 del 1981, sul quale si fonda l'impugnato decreto ministeriale, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 5 n. 1 e con l'art. 16 st. T.A.A. (ed eventualmente con l'art. 119 Cost.) per violazione del principio della riserva di legge.
Nel corso dell'udienza pubblica, mentre la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni tanto sulla questione pregiudiziale quanto su quella di merito, l'Avvocatura dello Stato si è limitata a insistere sull'inammissibilità del ricorso.
 
Considerato in diritto: L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in quanto il ricorso è stato notificato al Ministro del tesoro, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, è fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata (sentt. nn. 6 del 1957, 172 del 1983; ord. n. 245 del 1986), sulla premessa che « i giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contradittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva », ha affermato che la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire nei giudizi anzidetti, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Regione interessata.
Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi neppure di fronte alle nuove argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell'opinione che la notificazione del ricorso debba essere rivolta all'autore dell'atto presupposto del conflitto.
Innanzitutto, la Corte ritiene che non sia corretta la configurazione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni come giudizio avente come oggetto principale, o essenziale, l'atto ritenuto invasivo della competenza che si assume menomata, anziché come giudizio principalmente diretto a dichiarare la competenza in contestazione e, quindi, a dirimere controversie su attribuzioni relativamente a un dato rapporto (ad es. sentt. nn. 44 del 1958, n. 18 e 110 del 1970).
Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che si tratti essenzialmente di un giudizio sull'atto ritenuto invasivo, da ciò non può assolutamente desumersi che destinatario della notificazione del ricorso debba essere l'autore dell'atto impugnato, per il semplice fatto che, essendo il regime delle notificazioni finalizzato alla regolare costituzione delle parti processuali, il ricorso dev'essere notificato agli organi che, per legge, hanno il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto, vale a dire al Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo Stato, e al Presidente della Giunta regionale, per la Regione. Né può individuarsi una possibile breccia rispetto a questi princìpi nell'art. 39 l. n. 87 del 1953, laddove si prevede che per la proposizione del ricorso da parte dello Stato possa esser delegato un Ministro, poiché da questa norma si desume una conferma della esclusiva spettanza della legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Governo.
Tantomeno, possono ricavarsi princìpi contrari, in relazione al problema ora discusso, da norme dirette a regolare processi, come quello amministrativo, in cui, di norma, sono parti le singole amministrazioni pubbliche, non già lo Stato quale soggetto complessivo, come sempre avviene invece nel caso dei conflitti in Oggetto. Né, infine, alcun argomento può dedursi dalla sent. n. 97 del 1967 di questa Corte, il cui richiamo è in realtà del tutto inconferente, trattandosi di un caso vertente sulla equiparazione dei soggetti privati a quelli pubblici in relazione alla sanatoria dei vizi della notifica.
Va altresì respinto il secondo argomento addotto dalla ricorrente, in base al quale la costituzione della controparte avrebbe sanato ogni vizio della notifica, in quanto questa avrebbe così raggiunto il suo scopo. In primo luogo va osservato che il principio invocato si applica soltanto ai vizi direttamente attinenti alla notificazione, non già a quelli relativi all'individuazione del soggetto o dell'organo chiamato in giudizio, che comportano invece l'inammissibilità (non sanabile) del ricorso. In secondo luogo, va comunque precisato che, ammessa per mera ipotesi l'invocabilità di quel principio, quest'ultimo non può trovare applicazione a casi, come quello di specie, in cui la controparte si costituisce proprio per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad organo diverso da quello dovuto.
Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.
indice
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis