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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
Attività di omologazione di macchine e impianti, certificazione di conformità al tipo omologato e collaudo

Sentenza (26 febbraio) 5 marzo 1987, n. 74; Pres. La Pergola – Rel. Gallo
 
Ritenuto in fatto: 1. La l. 23 dicembre 1978 n. 833, concernente il Servizio sanitario nazionale, prevedeva, fra l'altro, da un Iato (art. 23) la creazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e, dall'altro (art. 72) la soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC), i cui compiti venivano attribuiti ai Comuni, alle Regioni e ad organi centrali dello Stato. Nel contempo si aggiungeva che « la legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro avrebbe individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC da attribuirsi al nuovo Istituto ». ,
L'ISPESL veniva istituito con d.P.R. 31 luglio 1980 n. 619, di cui l'art. 3 determinava i compiti, l'art. 20 stabiliva che si sarebbe provveduto all'ordinamento dei servizi, mentre l'art. 17 prevedeva una disciplina transitoria per l'assegnazione del personale. Con d. l. 30 giugno 1982 n. 390, convertito con modificazioni nella l. 2 agosto 1982 n. 597, veniva emanata la « disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ». In particolare l'art. 2 del provvedimento, mentre dava una disciplina transitoria per le funzioni già spettanti all'ENPI e all'ANCC, ora trasferite alle UU.SS.LL., attribuiva all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n) e dell'art. 24, n. 18 l. 23 dicembre 1978 n. 833, nonché « il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato ».
Seguivano tale attribuzione, nello stesso art. 2 e nei successivi artt. 3 e 4, alcuni rinvii a decreti interministeriali (o a decreti del Ministro della Sanità da emanare di concerto con altri Ministri) allo scopo di regolare, tramite questi, l'esercizio e l'organizzazione anche periferica di detta funzione.
A tal fine, in data 23, 28, 29 e 30 dicembre 1982, venivano emanati numerosi decreti dei Ministri della sanità, dell'industria, e del lavoro, nonché del Ministro della sanità di concerto con i predetti e con il Ministro del tesoro. A tali decreti ne seguivano altri in data 23 febbraio 1983, 4 febbraio 1984, 23 gennaio e 28 dicembre 1985 che integravano e modificavano i precedenti.
In relazione a questi provvedimenti le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, lamentando lesione delle proprie competenze, sollevavano conflitto di attribuzione con ricorsi iscritti ai nn. 5, 6, 7 e 22 del 1983, 6 del 1984, 16 e 17 del 1985 e 16 del 1986.
2. In particolare la Provincia di Trento chiedeva l'annullamento di tutti i decreti interministeriali e di quello del Ministro della sanità 30 dicembre 1982 concernenti il contingentamento e l'assegnazione dei personale, già dipendente dai soppressi ENPI e ANCC, alle USL e all'ISPESL, ad eccezione del d. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1985 concernente il « comando » del detto personale.
Anche la Provincia di Bolzano investiva gli stessi decreti relativi al personale ad eccezione di quello del Ministro della Sanità ora menzionato e del decreto interministeriale 22 febbraio 1983 concernente « Modificazioni del personale assegnato ad USL ed ISPESL »: in compenso, però, chiedeva l'annullamento dell'altro decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1985 relativo al « comando » del personale predetto.
Ne deriva che, a seguito dei ricorsi delle due Province del Trentino-Alto Adige, tutti i decreti concernenti il personale risultano investiti.
La Provincia di Bolzano inoltre chiedeva l'annullamento anche di tutti i decreti, interministeriali relativi alle attività omologative dell'ISPESL, ad eccezione di quello 4 febbraio 1984 riguardante « Modificazioni all'autorizzazione alle USL ad esercitare talune più semplici attività omologative in nome e per conto dell'ISPESL ».
Ambo le Province, poi, nei limiti delle rispettive impugnazioni, chiedevano che, qualora la Corte ritenesse che i decreti investiti fossero attuativi del d.P.R. n. 619 del 1980 e della l. 2 agosto 1983 n. 597, avesse a sollevare innanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale di queste ultime normative per violazione dello Statuto Trentino-Alto Adige (artt. 8, 9, 16 e 19) e relative norme di attuazione.
Infine la Regione Lombardia, ad eccezione del decreto del Ministero della sanità concernente il comando, investiva tutti gli stessi decreti di cui la Provincia di Bolzano ha chiesto l'annullamento, compreso anche, però, l'interministeriale 4 febbraio 1984 contro cui la Provincia non aveva ricorso.
Le ricorrenti lamentavano in sostanza che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, spettano alle Province competenza legislativa secondaria e la correlativa competenza amministrativa, die i decreti impugnati impediscono di esercitare, violando norme statutarie. La Provincia di Bolzano, poi, soggiungeva che l'identificazione delle attività omologative dell'ISPESL e i decreti che ne attribuiscono i poteri, costituendo anche organi periferici e autorizzando le USL ad esercitare le funzioni in nome e per conto dell'ISPESL, si riferiscono anche ad attività di mero collaudo, riservate invece queste ultime alle Province ex art. 23 della 1. n. 833 del 1978 (Servizio sanitario nazionale) e da talune norme provinciali. Del resto, la stessa autorizzazione alle USL ad esercitare alcune attività omologative, in nome e per conto dell'ISPESL, sarebbe in vasiva della sfera di competenza della Provincia, in materia di attribuzioni alle USL.
La Provincia di Bolzano lamentava, infine, in sua specialità, che con i decreti di assegnazione del personale sarebbero state lese altresì le norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo.
La Regione Lombardia riprendendo, nella parte che la riguardano, tutte le doglianze fin qui richiamate, illustra in particolare che cosa debba intendersi per attività omologativa, riservata allo Stato: attività che non va confusa con quelle di prevenzione e di collaudo, giusta la definizione datane dall'art. 20 l.. n. 833 del 1978.

Conseguentemente la proliferazione di strutture periferiche dell'ISPESL per l'esercizio decentrato di funzioni che spettano alle Regioni e alle USL sarebbe anche in contrasto con il disegno originario della 1. n. 833 che aveva previsto (art. 23) un Istituto superiore per i compiti di studio, ricerca e consulenza. Entro questo ambito culturale, perciò, dovevano andare allo Stato (e quindi all'ISPESL) le funzioni dei due Enti soppressi, mentre dovevano andare ai Comuni, alle Province autonome e alle Regioni tutte le altre.

Con il denunziato decentramento, invece, e per l'erroneo concetto di « omologazione », si tende a ricostruire le stesse strutture periferiche degli Enti disciolti per consentire allo Stato di esercitarne le attribuzioni tramite l'ISPESL. Ma il contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. si renderebbe così evidente.

Fra l'altro, osserva la Regione che il decreto che attribuisce funzioni omologative alle USL violerebbe anche l'art. 119 Cost. perché, caricando sulle USL spese per esercizio di funzioni statali senza assicurare corrispondenti entrate, si lede l'autonomia finanziaria regionale.

Si costituiva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiedeva che tutti i ricorsi fossero in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili.

L'Avvocatura, particolarmente nelle scritture dedicate ai ricorsi della Regione, rimanda, per la definizione dell'attività di omologazione, al d. l. n. 390 del 1982, e ne illustra il significato. Non vi sarebbe perciò, - a suo avviso - nessun sconfinamento dello Stato nelle materie di competenza regionale: e tantomeno in quelle di competenza delle due Province autonome, come confermerebbe l'art. 2 d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197, (che modifica l'art. 3 del precedente 28 marzo 1975 n. 474: norme di attuazione dello statuto speciale T.-A.A. in materia di igienee sanità). Questa disposizione, infatti, concordata in sede di Commissione paritetica con gli esponenti delle due Province autonome del T.-A.A., riserva espressamente allo Stato la competenza in ordine alla omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione.

Conseguentemente, inammissibili sarebbero i ricorsi riguardanti il decreto di identificazione delle attività omologative demandate all'ISPESL, perché nessuna attività omologativa compete alla Regione o alle Province autonome. Così come inammissibili sono i ricorsi contro il decreto istitutivo di dipartimenti periferici dell'ISPESL, dato appunto che si tratta di organizzazione di funzioni proprie dello Stato, a nessuno trasferite o attribuite.
Infondati poi i ricorsi contro il decreto che autorizza le USL a svolgere talune minori attività omologative in nome e per conto dell'ISPESL proprio perché non si tratta di delegazione, e parimenti infondati devono ritenersi tutti i ricorsi proposti contro i decreti riguardanti il contingentamento e il trasferimento del personale degli enti disciolti, perché meramente attuativi del legittimo disegno organizzativo generale.
Regione e Provincia, dopo le deduzioni dell'Avvocatura, hanno presentato memorie di replica, nelle quali sono ribadite e sviluppate le tesi esposte nei ricorsi,
All'udienza odierna tutte le parti costituite e l'Avvocatura dello Stato svolgevano ampiamente le rispettive argomentazioni dedotte nei ricorsi e nelle memorie.
 
Considerato in diritto: l. Tutti i ricorsi, per conflitti di attribuzione, benché prodotti da parti diverse e in tempi successivi, si riferiscono tuttavia agli stessi decreti ministeriali e propongono identiche questioni, anche se taluna sotto profili diversi.
I giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. I ricorsi stessi, poi, in relazione al loro oggetto, si suddividono in due grandi gruppi, per certi aspetti strettamente connessi.
Un primo gruppo investe i decreti che hanno per oggetto le strutture create in conseguenza della soppressione dei due Enti, E.N.P.I. e A.N.C.C., nonché l'attribuzione ad esse di talune attività. Si tratta di doglianze sollevate esclusivamente dalla Regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano.
Un secondo gruppo che, sempre in conseguenza della detta soppressione, investe invece i decreti che dispongono in tema di personale, vuoi per determinare i contingenti che dovranno essere assegnati alle nuove strutture oppure alle regioni o ai comuni, vuoi per disporre " comandi " o " assegnazioni provvisorie ". A questo gruppo appartengono anche i ricorsi della provincia autonoma di Trento.
E poiché, ad eccezione dei ricorsi di quest'ultima provincia, le doglianze nei confronti dei decreti riguardanti il personale si fondano anche sui vizi denunziati nei ricorsi contro i Decreti concernenti le nuove strutture e le attività a queste conferite, è opportuno trattare innanzitutto del primo gruppo.
3. Esso è rappresentato dal ricorso n. 6/1983 della provincia autonoma di Bolzano, e dal ricorso n. 7/1983 della regione Lombardia che investono i seguenti decreti interministeriali:
A) decreto ministeriale 23 dicembre 1982 concernente " Istituzione dei dipartimenti periferici per l'attività omologativa dell'ISPESL ";
B) decreto ministeriale 23 dicembre 1982 concernente " Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., di competenza dell'I.S.P.E.S.L. ";
C) decreto ministeriale 23 dicembre 1982 concernente " Autorizzazione alle USL ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto ". La regione Lombardia inoltre, con ricorso n. 6/1984, impugnava altresì:
D) il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 recante " Modificazione all'autorizzazione alle U.S.L. ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L. ": un decreto, cioè che - come appare evidente dall'intitolazione - modificava quello elencato sub C).
3.l. Per quanto si riferisce al decreto sub A) sostengono le ricorrenti non esservi dubbio che le cosidette attività di " omologazione " sono riservate allo Stato dall'art. 6 della legge n. 833 del 1978, lettera n) (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), ed è anche vero che l'art. 2, primo comma, del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 ha attribuito all'I.S.P.E.S.L. le dette funzioni statali.
Ma - secondo le ricorrenti - il decreto interministeriale, erroneamente interpretando la definizione del concetto di " omologazione " data dal secondo comma del D. L. n. 390 del 1982 ora citato, ne estende indebitamente il contenuto fino a ricomprendervi operazioni che si effettuano fuori dal luogo di produzione delle macchine o degli impianti: operazioni, cioè, che, lungi dal limitarsi a verificare la corrispondenza di un determinato prototipo alle caratteristiche stabilite dalla legge, o del prodotto al tipo omologato (che costituisce l'autentica attività di omologazione), mirano a controllare il corretto inserimento e funzionamento del singolo prodotto omologato in un reale processo produttivo o in un particolare ambiente di lavoro o di vita.
Ebbene, affermano le ricorrenti che queste ultime sono attività di collaudo, e non di omologazione, come tali riservate alle U.S.L. ex artt. 11-14 e sopratutto 20 della legge n. 833 del 1978, e perciò alle regioni o - nel territorio Trentino Alto Adige - alle Province autonome nel cui ambito le U.S.L. in discussione sono costituite ed operano e al cui controllo sono sottoposte.
Il decreto, pertanto, sarebbe invasivo della sfera di attribuzioni della Regione e della Provincia autonoma ricorrenti.
La Provincia di Bolzano, anzi, lamenta in particolare che l'attribuzione all'I.S.P.E.S.L di funzioni di collaudo viola anche l'art. 1 delle norme d'attuazione dello Statuto T.A.A., ( D.P.R. 28 marzo 1975, n. 197) che ha trasferito alle Province autonome le attribuzioni che, in materia di sanità erano prima esercitate dallo Stato e poi dalla Regione T.A.A., segnatamente con riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che l'art. 1 delle norme d'attuazione integrative ( D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197) espressamente ricomprende fra quelle funzioni. D'altra parte, - aggiunge la Provincia - l'art. 80 della legge n. 833 del 1978 conferma in modo esplicito le attribuzioni proprie delle Province autonome, con espresso riferimento, perciò, alla materia sanitaria.
Ma i ricorsi non sono fondati.
Va detto fin da ora, anche per l'applicazione alle doglianze che saranno prese in esame più innanzi, che effettivamente la distinzione fra le attività di omologazione, da una parte, e quelle di collaudo e verifica dall'altra, è posta nettamente già nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ( legge n. 833 del 1978). Questa, infatti, prevede l'omologazione al punto 18 dell'art. 24, mentre disciplina al punto 6 collaudi e verifiche periodiche. La stessa legge, poi, mentre riserva la prima allo Stato (art. 6 lett. n), afferma con chiarezza, usando nell'art. 20 proprio le espressioni tecniche di cui s'è detto, che i compiti di prevenzione, attribuiti alle U.S.L. nell'art. 14, sono realizzati mediante " collaudi e verifiche " anche di impianti prodotti, installati o utilizzati nel territorio delle U.S.L.
Orbene, la definizione normativa di " omologazione " di cui al comma secondo dell'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 (convertito, con modificazioni che non riguardano il punto, nella legge 12 agosto 1982, n. 597) è bensì sostanzialmente quella sostenuta dalle ricorrenti, ma viene da queste trascurata una importante sequenza della norma che esclude la risolutiva conclusione che ne è stata tratta.
E' vero, infatti, che la legge riferisce il procedimento tecnico - amministrativo dell'omologazione alla verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a specifici requisiti tecnici prefissati ai fini prevenzionali dalla legge n. 833 del 1978: verifica che deve avvenire prima della riproduzione e della immissione sul mercato. E da ciò è facile effettivamente arguire che si tratta di operazioni che necessariamente devono avvenire sul luogo stesso della produzione del tipo, e perciò prima che esso venga riprodotto e il risultato della riproduzione immesso sul mercato.
Ma si trascura che la detta condizione (" prima della riproduzione e della immissione sul mercato ") non riguarda il " primo o nuovo impianto " che dall'inciso precedente è separato dalla disgiuntiva " ovvero ". Beninteso, non si tratta di un'interpretazione puramente letterale, ché anzi sono proprio quella logica e teleologica a sostenere tale considerazione. Infatti, se per " impianto " deve intendersi, anche secondo il lessico letterario, un insieme di strutture, apparecchi, attrezzature, congegni etc..., collegati in unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo, sembra evidente la ratio della disposizione. Il legislatore, cioè, si è preoccupato delle ipotesi più frequenti: quelle in cui la complessità dell'impianto è tale da renderne indispensabile il montaggio sul luogo stesso in cui dovrà poi essere utilizzato nel processo produttivo o in un particolare ambiente di vita o di lavoro.
Non può essere, quindi, essenziale, sul piano definitorio, la distinzione fra attività che si svolgono nel luogo di produzione e attività che riguardano quello di utilizzazione: ciò che conta è, invece, la sostanza dell'intervento che, nell'ipotesi del l'omologazione, tende a verificare la conformità del tipo ai requisiti di legge e quella del prodotto di serie al tipo, mentre nel caso del collaudo è diretto ad accertare la rispondenza del singolo prodotto di serie alle finalità cui è destinato nello specifico ambiente di lavoro o di vita, ovvero nel particolare processo produttivo nel quale viene inserito, ai fini della prevenzione infortuni e della sicurezza del lavoro.
Se così è, è evidente allora - per tornare ai ricorsi in esame - che non può avere alcuna importanza che nella Tabella, allegata all'impugnato decreto, si faccia menzione di apparecchi ed impianti di sollevamento per persone e materiali, di apparecchi ed impianti a pressione di vapore etc..., che - ad avviso delle ricorrenti - sarebbero oggetto di attività di collaudo e di verifica riservate alle U.S.L., giacché sugli stessi oggetti cade sicuramente, ed anzi preventivamente, anche l'attività di omologazione riservata allo Stato e, per esso, all'I.S.P.E.S.L. Ciò che importa è che le due attività siano tenute ben distinte: e difatti la tabella si riferisce esclusivamente e chiaramente alle " Attività omologative " che vengono riconosciute di competenza dell'I.S.P.E.S.L.
La sfera delle reciproche attribuzioni costituzionalmente garantite è, perciò, rispettata dal decreto.
3.2. Il decreto interministeriale sub b) istituisce 33 Dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. in corrispondenza di altrettante sedi dei due Enti soppressi, fra i quali anche i Dipartimenti di Milano e Bolzano.
Insorgono le due ricorrenti sostenendo che la legge delegata istitutiva dell'I.S.P.E.S.L. ( D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619), non aveva affatto previsto i Dipartimenti: e ciò in perfetta coerenza con la natura dell'Istituto che, come risulta dall'art. 2; della legge n. 833 del 1978, doveva avere esclusivamente compiti di ricerca, di studio, di proposta e di consulenza, ma non attività operativa. Si dolgono, pertanto, le ricorrenti che, mediante tale espediente, lo Stato si riprenda, sotto nuovo nome, l'esercizio di quelle stesse mansioni che prima esercitavano gli Enti soppressi e alle quali, salvo quelle scientifiche, lo Stato aveva rinunziato proprio con quella soppressione.
Così facendo, però, si violerebbe il disposto degli artt. 117 e 118 Cost., nonché, per quanto si riferisce alla Provincia di Bolzano, le norme di attuazione statutaria già citate sotto il numero precedente.
Ma anche questa doglianza è frutto di equivoco. Una volta che lo Stato ha deciso di affidare ad un Istituto Superiore statale (l'I.S.P.ES.L. è inquadrato nel Ministero della Sanità) la funzione di " omologazione " che dello Stato stesso è di pertinenza (combinato disposto dall'art. 6 della legge 833 del 1978, lettera n), e dall'art. 2, primo comma, del D. L. n. 390 del 1982), non può essere negato il discrezionale potere dello Stato di articolare i suoi Istituti nel modo che ritiene più adeguato al raggiungimento dei fini istituzionali e all'espletamento delle funzioni ad essi conferite. Anche qui ciò che conta, nel contesto della doglianza mossa, è che i Dipartimenti non oltrepassino quelle funzioni di omologazione che loro spettano e che, con la loro istituzione, si rende più facile eseguire nei luoghi di produzione (dei prototipi e dei prodotti di serie) sorgenti nel territorio di ciascuno di essi.
E poiché il decreto impugnato si limita ad istituire i Dipartimenti, e non c'è il minimo elemento (se non la mera congettura) che s'intenda con ciò violare le attribuzioni di spettanza della Regione Lombardia e della Provincia autonoma, i ricorsi devono essere respinti.
3.3. In ordine al decreto sub B), osservano le ricorrenti che le attività asseritamente omologative elencate dal decreto sono, in realtà, attività di prevenzione di piena e diretta competenza regionale e provinciale. Poiché i ricorsi rimandano in proposito a quanto esposto in relazione al decreto sub A), deve ritenersi che anche qui si arguisca il carattere, collaudativo anziché omologativo delle attività, dalle specie di macchinari o degli impianti menzionati. Si è, però, già detto in quell'occasione che, potendo gli stessi impianti essere oggetto di ambo le attività, e non rilevando ai fini definitori il fatto che essi si trovino già installati in ambienti di lavoro o di vita anziché essere ancora nello stabilimento che li produce, è decisivo, agli effetti del sollevato conflitto, che il decreto limiti la funzione che viene affidata alle U.S.L., in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L., all'attività propria dello Stato, vale a dire a quella omologativa.
Soggiungono, però, in subordine le ricorrenti che, tuttavia, se fosse ritenuto dalla Corte - come in realtà si ritiene - che le attività conferite alle U.S.L. sono proprio quelle omologative pertinenti allo Stato, allora vi sarebbe quanto meno violazione dell'art. 118, secondo comma Cost., perché si delegano alle U.S.L. funzioni statali senza l'osservanza delle forme e delle procedure costituzionali previste. Ma anche questa doglianza non è fondata, perché nella specie in realtà non c'è stata alcuna delega: si tratta soltanto dell'ipotesi in cui lo Stato si avvale di uffici dell'apparato regionale. Proprio l'art. 118 Cost., che si assume violato nel secondo comma, porta nell'ultimo un esempio di segno contrario alla tesi delle ricorrenti. Come questa Corte ha già rilevato in passato, sarebbe, infatti " assurdo ritenere che quanto può la Regione disporre nei confronti di Enti pur forniti di autonomia, come le Province e i Comuni, non possa lo Stato nei confronti di essa ". (sent. n. 35 del 1972).
C'è, però, infine, un'ulteriore doglianza, avanzata dalle ricorrenti, secondo cui il decreto avrebbe quanto meno violata l'autonomia finanziaria della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano in relazione all'art. 119 Cost., avendo incluso nel bilancio delle U.S.L. le spese di esercizio del l'attività che viene loro accollata in nome e per conto del l'I.S.P.E.S.L.: e ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 4 del decreto stesso fa obbligo alle U.S.L. di riversare nelle casse dell'Erario quanto versato dagli utenti per tariffe di esercizio. In tali condizioni - si sostiene - dovevasi allora assicurare la corrispondente entrata.
Nemmeno questo diverso profilo può essere accolto. Il finanziamento del Servizio Sanitario nazionale è disciplinato dagli artt. 51 e 52 della legge n. 833 del 1978: ed alcuni criteri sono anche dettati da numerose disposizioni degli artt. 53, (terzo comma, lett. b. c. d) 55 (secondo comma in particolare), 56 (lett. a)). Dal complesso di tale normativa risulta evidente che l'intero carico del servizio sanitario nazionale, esercitato dalle U.S.L. su tutto il territorio della Repubblica, grava sul bilancio dello Stato che ne determina annualmente il fondo con la legge di approvazione del bilancio. Le somme così stanziate vengono poi ripartite, con delibera del CIPE, fra tutte le regioni, tenuto conto delle indicazioni dei piani sanitari nazionali e regionali: e le regioni a loro volta, provvedono a ripartire fra le U.S.L., e a trasferire ad esse, la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota, fino al 5% per interventi imprevisti. Sempre sullo Stato, pertanto, viene a gravare anche la spesa di esercizio relativa alle funzioni che lo Stato stesso affida alle U.S.L. in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L.: e la legge ha già disciplinato l'ipotesi di un intervento imprevisto, per il quale si provvede mediante l'aliquota di riserva.
4. Il decreto interministeriale 4 febbraio 1984 è impugnato - come si è detto più sopra - soltanto dalla Regione Lombardia con ricorso dell'aprile 1984 n. 6.
Si assume che il decreto avrebbe violato gli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 17,27 e 32 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e agli artt. 11, 14, 20, 22, 23 e 72 della legge n. 833 del 1978 nonché all'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597.
Secondo la Regione, richiamate le censure già mosse con il precedente ricorso al decreto ministeriale 23 dicembre 1982, il decreto ora impugnato che lo modifica, sarebbe addirittura peggiorativo, in quanto dispone che sia di spettanza dell'I.S.P.E.S.L. persino " il collaudo dell'impianto di ascensori e montacarichi per il rilascio della licenza di esercizio e, per i generatori di calore, l'accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato " (art. 1 del decreto).
Inoltre, assume poi la regione che, pur dichiarandosi nell'art. 2 del decreto che le residue funzioni ivi elencate " restano di competenza delle U.S.L. ", in realtà non si tratterebbe di un tardivo riconoscimento delle effettive attribuzioni proprie delle U.S.L., ma soltanto della conferma che queste funzioni restano affidate alle U.S.L. in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L. Ciò si dovrebbe desumere - ad avviso della ricorrente - dalla natura di quest'ultimo decreto il quale, essendo modificativo del precedente, che aveva ad oggetto l'autorizzazione alle U.S.L. ad esercitare le ricordate funzioni in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L., avrebbe mantenuto fermo il carattere originario di quell'affidamento.
Va detto subito che, per quanto si riferisce a questo secondo profilo concernente l'art. 2, l'interpretazione che la ricorrente ne dà non sembra attendibile.
Il decreto usa l'espressione dall'indubitabile significato tecnico " Restano di competenza delle U.S.L. ": e, d'altra parte, il precedente decreto non aveva affatto ricompreso le dette funzioni fra quella che venivano affidate alle U.S.L. in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L., perché, anzi, come si è già precisato nel numero che precede, quel decreto si è riferito esclusivamente ad attività di omologazione. E, in realtà, proprio per il fatto che il decreto che qui si esamina ribadisce la competenza dell'I.S.P.E.S.L. per le ispezioni straordinarie, usando ancora una volta la stessa espressione tecnica, non è a dubitarsi che ispezioni ordinarie e verifiche periodiche siano riconosciute di propria ed esclusiva competenza delle U.S.L.. In tal senso, comunque, ritiene la Corte che l'art. 2 debba essere interpretato.
Più delicato è, invece, il profilo prospettato per l'art. 1 e per qualche riguardo, anche quello concernente le ispezioni straordinarie previste nell'ultimo comma dell'art. 2.
Non può negarsi, infatti, che nel primo comma il decreto consente esplicitamente all'I.S.P.E.S.L. di esercitare " il collaudo dell'impianto per il rilascio della licenza d'esercizio ":
attività questa che, di norma, è sicuramente riservata alla specifica competenza delle U.S.L., come risulta - giusta quanto si è più sopra rilevato - dal combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, terzo comma lett. f) e dell'art. 20 della legge n. 833 del 1978, primo comma, lett. a). Ma altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce a quell'" accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato ", di cui si parla nel secondo comma dell'art. 2 che, come ogni giudizio concernente il rapporto intercorrente fra opera compiuta e progetto, sembrerebbe caratteristica attività di collaudo.
Senonché, si rende trasparente, a più attenta lettura, quale sia stato lo spirito che ha indotto i Ministri autori del decreto a provvedere in tal senso. Richiamando, per il primo comma, quanto più sopra si è osservato a proposito degl'impianti, e trattandosi evidentemente di omologazione che viene eseguita " negli uffici pubblici o privati " dove ascensori e montacarichi sono " installati ", le operazioni descritte nel secondo e terzo comma della legge n. 1415/42 vengono virtualmente a coincidere.
Per constatare, infatti, se l'ascensore o il montacarichi, già installato per l'uso, corrisponda al tipo d'impianto progettato in conformità alle regole di sicurezza prefissate dalla legge, occorre necessariamente verificare il buon funzionamento nella particolare situazione edilizia in cui è inserito e in relazione all'uso che ne viene fatto. Sì che, in definitiva, per queste ipotesi particolari, il rilascio della licenza d'impianto comporta necessariamente anche quello della licenza d'esercizio, attesa la qualità delle verifiche che vengono contestualmente eseguite.
Tuttavia, la Corte intende sottolineare che si tratta di ipotesi limite, che non troverebbero legittimazione al di fuori delle precise condizioni indicate dal decreto, così come or ora sono state messe in evidenza.
Quanto, poi, al caso del secondo comma, la simiglianza che sembra mostrare con l'attività di collaudo è soltanto apparente. A ben guardare, infatti, l'accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato, significa in realtà accertamento della sua rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1 dicembre 1975, e perciò, in definitiva, vera e propria attività di omologazione: e ciò perché il progetto - come espressamente esige il dato testuale del decreto - per essere approvato deve mostrare rispondenza a dette norme, che sono appunto le regole prefissate ai fini di sicurezza.
Restano le ispezioni straordinarie, di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che l'impugnato decreto dichiara di voler mantenere alla competenza dell'I.S.P.E.S.L. In proposito, dev'essere subito allontanato un equivoco che sembra annidarsi negli assunti delle ricorrenti: equivoco che viene particolarmente utilizzato proprio in tema di " ispezioni straordinarie ", le quali - si sostiene -" fuoriescono per definizione dalle vere e proprie omologazioni, per rientrare invece nella prevenzione, di piena competenza regionale " (ricorso n. 6 della Regione Lombardia).
Ora, che l'attività di omologazione differisca nettamente da quella di collaudo s'è già detto, e si tratta, perciò, volta per volta, d'identificare l'una o l'altra tenendo conto delle definizioni normative, ma è da escludere che la differenza passi sul piano della prevenzione.
Basta richiamare il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del D. L. 390 del 1982 per convincersi che i requisiti tecnici prefissati, sui quali dev'essere orientato il giudizio di conformità che contraddistingue l'omologazione, sono dettati proprio " ai fini prevenzionali ". Il che, del resto, si evinceva già dalla legge fondamentale ( legge n. 833 del 1978), particolarmente dalla generale ispirazione della delega contenuta nell'art. 24.
D'altra parte, se le norme concernenti l'omologazione mirano ad impedire che siano riprodotti, ed immessi nel mercato, esemplari che non corrispondono a specifici requisiti tecnici prefissati, è evidente che il legislatore mira con esse a " prevenire " l'insorgenza di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro e di vita, dove i prodotti dovranno essere utilizzati.
Deve ritenersi, perciò, che ambo le attività, di omologazione e di collaudo, rientrino nel campo della prevenzione.
D'altra parte, è ancora una volta proprio la legge fondamentale ( legge n. 833 del 1978) ad escludere che le ispezioni straordinarie rientrino, assieme ai collaudi, fra le attività che l'art. 2 attribuisce alla prevenzione affidata alle U.S.L. L'art. 2, infatti, allude genericamente a " collaudi e verifiche ": ma là dove l'art. 24 instaura quella netta distinzione fra attività di omologazione e attività di collaudo, di cui già si è parlato, non può non rilevarsi che alla lett. b) del n. 6, dove appunto si prevede la disciplina del collaudo, sono insieme richiamate anche testualmente le " verifiche periodiche ". Sono perciò, assimilate dalla legge all'attività di collaudo, e quindi affidate alle USL, soltanto quelle verifiche che, avendo carattere periodico, rientrano fra le ordinarie ispezioni: mentre, per l'"argumentum" a contrario, deve ritenersi che le verifiche o ispezioni non periodiche, e perciò straordinarie, restino di competenza del l'I.S.P.E.S.L., come appunto dispone il decreto impugnato.
Del resto, tale è lo spirito stesso dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 che, mentre subordina il rinnovo della licenza di esercizio all'esito favorevole delle ispezioni periodiche, così collegando queste ultime al " collaudo " dell'impianto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2, rimette invece alla competenza del Prefetto (e, perciò, ad un organo statale) le ispezioni straordinarie, collegandole anche alle " modificazioni dell'impianto " o ad importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza che abbiano messo ascensore o montacarichi temporaneamente fuori servizio: vale a dire a situazioni che incidono su quella conformità alle regole prefissate di prefissati, sui quali dev'essere orientato il giudizio di conformità che contraddistingue l'omologazione, sono dettati proprio " ai fini prevenzionali ". Il che, del resto, si evinceva già dalla legge fondamentale ( legge n. 833 del 1978), particolarmente dalla generale ispirazione della delega contenuta nell'art. 24.
D'altra parte, se le norme concernenti l'omologazione mirano ad impedire che siano riprodotti, ed immessi nel mercato, esemplari che non corrispondono a specifici requisiti tecnici prefissati, è evidente che il legislatore mira con esse a " prevenire " l'insorgenza di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro e di vita, dove i prodotti dovranno essere utilizzati.
Deve ritenersi, perciò, che ambo le attività, di omologazione e di collaudo, rientrino nel campo della prevenzione.
D'altra parte, è ancora una volta proprio la legge fondamentale ( legge n. 833 del 1978) ad escludere che le ispezioni straordinarie rientrino, assieme ai collaudi, fra le attività che l'art. 2 attribuisce alla prevenzione affidata alle U.S.L. L'art. 2, infatti, allude genericamente a " collaudi e verifiche ": ma là dove l'art. 24 instaura quella netta distinzione fra attività di omologazione e attività di collaudo, di cui già si è parlato, non può non rilevarsi che alla lett. b) del n. 6, dove appunto si prevede la disciplina del collaudo, sono insieme richiamate anche testualmente le " verifiche periodiche ". Sono perciò, assimilate dalla legge all'attività di collaudo, e quindi affidate alle U.S.L., soltanto quelle verifiche che, avendo carattere periodico, rientrano fra le ordinarie ispezioni: mentre, per l'"argumentum" a contrario, deve ritenersi che le verifiche o ispezioni non periodiche, e perciò straordinarie, restino di competenza del l'I.S.P.E.S.L., come appunto dispone il decreto impugnato.
Del resto, tale è lo spirito stesso dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 che, mentre subordina il rinnovo della licenza di esercizio all'esito favorevole delle ispezioni periodiche, così collegando queste ultime al " collaudo " dell'impianto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2, rimette invece alla competenza del Prefetto (e, perciò, ad un organo statale) le ispezioni straordinarie, collegandole anche alle " modificazioni dell'impianto " o ad importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza che abbiano messo ascensore o montacarichi temporaneamente fuori servizio: vale a dire a situazioni che incidono su quella conformità alle regole prefissate di sicurezza che contraddistinguono l'attività di omologazione, e quindi le attribuzioni dello Stato e, oggi, dell'I.S.P.E.S.L.
Per quanto, infine, si riferisce alle particolari motivazioni che la provincia autonoma di Bolzano aggiunge in relazione alle norme dello Statuto speciale e all'art. 80 della legge n. 833 del 1978, si rimanda a quanto sarà subito detto nei numeri che seguono a proposito dei ricorsi contro i decreti riguardanti il personale, dove le dette argomentazioni vengono ampiamente utilizzate.
5. Esaminando ora il secondo gruppo di ricorsi, rileva la Corte che esso comprende - come si è detto - tutte le doglianze concernenti i decreti ministeriali che dispongono circa il personale già in servizio presso gli Enti soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C.
Si tratta:
A) del decreto 23 dicembre 1982 che determina il contingente del personale dei due Enti soppressi da adeguare all'I.S.P.E.S.L. e alle U.S.L. Decreto investito dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 6 del 1983 della Provincia autonoma di Bolzano (già esaminato per la parte concernente gli aspetti dell'altro gruppo), del ricorso 26 febbraio 1983 n. 5 del 1983 della Provincia autonoma di Trento, e dal ricorso 25 febbraio 1983 n. 7 del 1983 della Regione Lombardia (anche questo già esaminato per gli altri aspetti).
B) Del decreto 29 dicembre 1982 che assegna provvisoriamente il personale degli Enti soppressi alle U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L., investito dai ricorsi sopra richiamati della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia, nonché dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5 del 1983 della Provincia autonoma di Trento.
C) Del decreto ministeriale 30 dicembre 1982 che assegna concretamente in via provvisoria il personale di cui sopra ai nuovi Enti U.S.L. e I.S.P.E.S.L., investito soltanto dal ricorso 26 febbraio 1983 n. 5 del 1983 della Provincia autonoma di Trento.
D) Del decreto ministeriale 23 febbraio 1983 che modifica la determinazione dei contingenti del personale così come fissata dal predetto decreto di cui alla lettera A), investito soltanto dal ricorso 14 giugno 1983 n. 22 del 1983 della Provincia autonoma di Trento.
E) Del decreto ministeriale 22 gennaio 1985 che determina definitivamente i contingenti del personale suddetto, investito dal ricorso 4 aprile 1985 n. 16 del 1985 della Provincia Autonoma di Bolzano, e dal ricorso stessa data n. 17 del 1985 della Provincia Autonoma di Trento.
F) Del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 che dispone il " Comando " del personale suddetto in relazione ai contingenti definitivi stabiliti dal decreto che precede, investito soltanto dal ricorso 7 marzo 1986 n. 16 del 1986 della Provincia Autonoma di Bolzano.
E' opportuno prendere subito in esame il ricorso della regione Lombardia che - come si è accennato - ha un profilo particolare. La regione ricorrente, infatti, fonda le sue doglianze sui vizi messi in luce nella critica ai decreti del primo gruppo. Poiché - si sostiene - i due decreti impugnati determinano i contingenti e dispongono l'assegnazione provvisoria del personale sul presupposto che all'I.S.P.E.S.L. competano funzioni che la regione ha contestato, ne deriverebbe l'invasività e la conseguente invalidità dei decreti che negano alla regione personale adeguato all'esercizio delle proprie attribuzioni.
Ma poiché la Corte non ha ravvisato la sussistenza dei denunziati vizi, non può nemmeno essere accolto questo profilo strettamente collegato alla doglianza nei confronti del secondo gruppo di decreti.
Quanto poi alla lamentata inosservanza, per l'assegnazione provvisoria, delle procedure previste dall'art. 67 in relazione all'art. 72 della legge n. 833 del 1978, va rilevato che, in realtà, l'assegnazione provvisoria disposta dal decreto impugnato non è quella disciplinata dal citato art. 67 che si riferisce al personale non " comandato ", e che peraltro viene assegnato ai ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio. Il decreto impugnato, invece, dispone l'assegnazione provvisoria alle U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L. di quel personale dei soppressi Enti che già presso i detti Enti era stato in precedenza comandato, e lo fa - come spiegato nelle premesse del decreto - in forza del quarto comma dell'art. 1 del D. L. 30 aprile 1981, n. 169 che, per le esigenze delle gestioni di liquidazione degli Enti soppressi, autorizza l'utilizzazione di personale nell'ambito dei contingenti assegnati alle U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L.
Con questo chiarimento si risponde anche al rilievo secondo cui si tratterebbe di un provvedimento anomalo rispetto all'assegnazione provvisoria disciplinata dall'art. 67 della legge n. 833 del 1978: mentre chiaramente anomalo non è rispetto al D.L. sopra richiamato.
Inoltre risulta poi evidente la ragione per cui non è stato apposto un limite all'assegnazione provvisoria in quanto - come il decreto esplicitamente avverte - trattasi di provvedimento disposto " in attesa dell'assegnazione definitiva ".
Il ricorso della Regione, pertanto, dev'essere respinto anche nella parte in cui investe i due decreti che dispongono del personale degli Enti soppressi.
6. I ricorsi delle due Province autonome contro i decreti di cui si va parlando possono essere esaminati tutti assieme perché si fondano su di una serie di argomentazioni comuni: salvo il particolare profilo sollevato dalla Provincia di Bolzano in tema di proporzionale etnica e di conoscenza linguistica, di cui sarà detto alla fine.
Sostanzialmente le ragioni delle doglianze possono essere così sintetizzate.
Gli artt. 4, n. 7, 9, n. 10, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuiscono alla Regione e alle Province autonome potestà legislativa in materia sanitaria; e l'art. 1 delle norme d'attuazione ( D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) trasferisce alle province autonome le attribuzioni che, nella detta materia appartenevano prima allo Stato o alla Regione T.A.A. L'art. 1, poi, delle norme d'attuazione integrative ( D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197) precisa che, fra quelle attribuzioni è compresa anche la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'art. 72 della legge n. 833 del 1978 ha successivamente trasferito alle regioni (e per il T.A.A., quindi, alle province limitatamente al rispettivo territorio) le funzioni concernenti le attività di prevenzione già di competenza degli Enti soppressi: mentre al l'I.S.P.E.S.L. non può avere trasferito altro che quelle di studio e di ricerca in aderenza ai compiti che la delega legislativa prevedeva per l'istituzione di detto Ente (art. 32). Ciò, del resto, è confermato dall'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 che, istituendo l'Istituto, ne determina in tal senso i compiti.
Infine, l'art. 80 della legge n. 833 del 1978 ribadisce, proprio nel contesto della materia sanitaria e della riforma, le prerogative proprie delle Province autonome.
D'altra parte, poiché, l'art. 8, n. 1, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il T.A.A.) prevede per le Province autonome una primaria potestà normativa in tema di " ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto ", e l'art. 10 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (norme sull'ordinamento regionale) ha disposto l'integrale trasferimento alle province autonome del personale periferico degli Enti pubblici nazionali, con fini istituzionali anche sanitari, che vengono a cessare, le due pro vince hanno già assunto i provvedimenti conseguenziali al riportato importante complesso normativo.
Infatti, esse hanno riservato a loro stesse i compiti prima esercitati dai soppressi Enti, istituendo a tal fine un apposito diretto servizio provinciale: come dimostrano per Trento, la legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 (art. 4 lett. c e nn. 3 e 4, e l'art. 32), la legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, in relazione all'art. 67 della legge n. 833 del 19 78, e infine la legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (artt. 3,48, 49 e 50); e, per Bolzano, la legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 (art. 6 n. 3 lett. b).
Intanto, va premesso che la potestà normativa delle province autonome in materia sanitaria discende dall'art. 9, n. 10, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale T.A.A.) che richiama i limiti di cui all'art. 5: il che significa che si tratta di una potestà soltanto concorrente su cui prevale quella primaria dello Stato. Né su ciò influisce l'art. 8, n. 1, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto) che, in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, attribuisce effettivamente alle province autonome potestà normativa primaria. Infatti, queste ultime non potrebbero aggirare l'attribuzione primaria dello Stato in materia sanitaria attraverso provvedimenti che riguardano l'istituzione di uffici provinciali o il trasferimento di personale.
Da ciò deriva che, quando una legge statale (come quella legge n. 833 del 1978) affida a nuovi Enti che istituisce (le U.S.L. per l'ambito regionale e per quello delle Province autonome, e l'I.S.P.E.S.L. per quello nazionale) le funzioni in materia sanitaria (e quindi di prevenzione e sicurezza del lavoro) che prima venivano esercitate da Enti periferici statali, non vi potrà mai essere, sotto alcun riflesso, invasione di attribuzioni delle province autonome, perché lo Stato si avvale della potestà normativa primaria (e conseguentemente di quella amministrativa di pari grado) che lo stesso Statuto T.A.A. gli riconosce. Sotto questo riflesso, pertanto, non vale invocare il disposto di cui agli artt. 1 e 10 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione per il T.A.A.), secondo cui il personale in servizio presso le sedi periferiche degli Enti pubblici a carattere nazionale, che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti in materia di igiene e sanità (la prevenzione infortuni è stata espressamente aggiunta all'art. 1 del testo in esame dall'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197), addetto alle attività che cessano, dev'essere trasferito alle province di Trento e di Bolzano. Non vale, perché la disposizione si riferisce evidentemente ad Enti i cui fini istituzionali prevedono marginalmente la materia igiene e sanità, ma non a quelli in cui la detta materia sostanzia in modo esclusivo tutta la finalità dell'Ente, e per i quali sono operativi i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 5 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto T.A.A.)
E ben vero, poi, che la legge n. 833 del 1978 (art. 32) aveva previsto per l'I.S.P.E.S.L. compiti di natura scientifica e di consulenza, e che in tal senso l'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (legge delegata) aveva provveduto ma si è già rilevato che, con legge successiva (D. L. 30 giugno 1982, n. 390, art. 2, conv. in legge 12 agosto 1982, n. 597), lo Stato ha attribuito al nuovo Istituto Superiore, Organo di un suo Ministero, funzioni sue proprie , come quella dell'omologazione , esercitando un potere discrezionale. Da siffatta decisione, che implicava anche la possibilità - come si è visto più sopra - di istituire Dipartimenti periferici dell'Istituto (art. 4 legge ora citata), discendeva necessariamente la conseguenza di una ripartizione del personale degli Enti soppressi in aderenza alla nuova situazione che veniva così a determinarsi.
Certo, l'art. 80 della legge n. 833 del 1978 mantiene effettivamente ferme le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo le forme e le condizioni particolari di autonomia definite dallo Statuto T.A.A., così come ribadisce la validità delle procedure di trasferimento del personale previste dalle norme statutarie. Ma si è già sottolineato che le competenze normative in materia sanitaria sono concorrenti, e perciò le leggi provinciali non possono sovrapporsi ad una legge dello Stato in materia sanitaria, sostituendo un servizio diretto della Provincia a quello che lo Stato ha ritenuto di attribuire alle U.S.L. e all'I.S.P.E.S.L.: e, quanto alle procedure, una volta escluso.-.come questa Corte ha più sopra escluso.- che siano applicabili alla specie norme di attuazione previste per situazioni diverse (Istituti cessati le cui finalità non siano esclusivamente quelle della materia sanitaria), anche la necessità dell'intesa con la provincia interessata non è riferibile ad una materia dove lo Stato, avvalendosi della sua primaria potestà normativa, ha minuziosamente disciplinato i tempi, i modi, e i criteri per il graduale afflusso del personale ai ruoli regionali delle U.S.L. e a quelli dell'I.S.P.E.S.L. (art. 67 della legge 833 del 1978, richiamato dall'art. 72, quarto comma).
Nemmeno i ricorsi delle due province esaminati in questo numero possono, pertanto, trovare accoglimento.
7. Resta, però, il profilo particolare sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano circa l'asserita invasività dei decreti in esame rispetto alle attribuzioni provinciali in materia di proporzionale etnica e di conoscenza della lingua tedesca.
Si deve, in proposito, riconoscere che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato (secondo cui non vi sarebbe invasività perché il personale trasferito già prestava servizio nella Provincia) non può ritenersi decisiva. Infatti, con il trasferimento nei ruoli regionali di personale di lingua italiana, che già prestasse servizio negli Enti periferici soppressi, ancor prima della promulgazione delle norme del 1976, ben potrebbe in ipotesi verificarsi in quei ruoli alterazione dell'equilibrio etnico o violazione del principio relativo alla conoscenza della lingua tedesca. La regola della perpetuatio per coloro che già prestavano servizio in loco al momento dell'entrata in vigore della normativa sulla proporzionale etnica vale evidentemente nell'ambito della stessa amministrazione, ma non per l'ipotesi di passaggio dall'una all'altra amministrazione che vanificherebbe, altrimenti, lo spirito delle disposizioni.
Senonché questo particolare profilo non può tuttavia essere preso in considerazione per assoluto difetto di motivazione sul punto, dato che la ricorrente non ha indicato se l'inconveniente si sia effettivamente verificato in concreto, mostrando dove, e per quali trasferimenti, sia stato alterato il principio dell'equilibrio etnico o violato quello della conoscenza della lingua tedesca.
Quanto, infine, alla richiesta, avanzata subordinatamente dalle Province autonome, affinché la Corte abbia a sollevare innanzi a se stessa talune questioni di legittimità costituzionale qualora si ritenesse che la lamentata invasività dei decreti impugnati avesse a discendere dalle leggi di cui rappresentano attuazione, non c'è che da rimandare alle motivazioni fin qui adottate: da esse appare chiaramente che la Corte non ha ravvisato alcun elemento di dubbio che possa riflettersi sulla legittimità costituzionale delle norme di legge su cui si fondano i provvedimenti impugnati.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) Dichiara che spettano allo Stato le attività di omologazione già svolte dai soppressi Enti E.N.P.I. e A.N.C.C., anche quando, nel caso degli impianti, esse avvengano nei luoghi dove dovranno essere utilizzati.
2) Dichiara che spetta allo Stato attribuire all'I.S.P.E.S.L. le funzioni di cui sopra, ed istituire Dipartimenti periferici del detto Istituto Superiore.
3) Dichiara che spetta allo Stato avvalersi delle U.S.L. per autorizzarle ad esercitare alcune attività omologative in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L.
4) Dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'I.S.P.E.S.L., le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
5) Dichiara che spetta allo Stato determinare provvisoriamente e definitivamente i contingenti del personale già in servizio presso i soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C. da assegnare all'I.S.P.E.S.L. e alle U.S.L. in relazione alle funzioni e alle sedi di cui sopra, così come spetta allo Stato provvedere ad assegnazioni provvisorie nell'ambito dei detti contingenti, e ad eventuali comandi.
Respinge conseguentemente i ricorsi interposti dalla regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso i decreti ministeriali ed interministeriali indicati in epigrafe.
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