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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
Estensione dell'Accordo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali al personale dei comuni del Trentino-Alto Adige

Ordinanza (9 aprile) 14 aprile 1986, n. 95; Pres. e Rel. Paladin
 
Ritenuto che: con il ricorso in epigrafe, la Regione Trentino-Alto Adige ha denunciato di incostituzionalità l'art. 1 dell'accordo nazionale approvato con il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, nella parte in cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige «la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali», lamentando l'invasione della sfera di attribuzioni spettanti alla Regione in tema di «ordinamento dei comuni» stessi, alla stregua degli artt. 4, 5, n. 1 e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già esercitata da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n. 11;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
 
Considerato che - come questa Corte ha già rilevato con precedente pronunzia n. 100 del 1980 - il predetto D.P.R. n. 191 del 1979 non è configurabile come legge delegata; tra l'altro perché il D. L. 29 dicembre 1977, n. 946 (convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai sensi del quale è stato emanato, non prevede il conferimento di alcuna delega (come conferma anche la mancata apposizione di termini all'esercizio del potere approvativo degli accordi del tipo di quello in questione) e perché neppure lo stesso D.P.R. si qualifica come fonte legislativa;
che pertanto, difettando la forza di legge dell'atto impugnato, ne consegue la manifesta inammissibilità della relativa impugnazione.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (art. 1 della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.
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