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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare in deroga agli strumenti urbanistici

Sentenza (11 luglio) 22 luglio 1985, n. 215; Pres. Roehrssen – Rel. Saja
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 30 settembre 1978 (reg. ric. n. 28 del 1978) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 l. statale 18 agosto 1978 n. 497, recante l'autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e la disciplina delle relative concessioni. E ciò per violazione degli artt. 8 n. 5 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, attribuenti alla Provincia stessa la potestà legislativa primaria ed i conseguenti poteri amministrativi nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia residenziale pubblica e dei lavori pubblici di interesse provinciale (nel ricorso sono indicati, quali parametri per il giudizio di costituzionalità, anche gli artt. 10 e 17 Stat. cit., chiaramente non pertinenti).
La ricorrente osserva che la norma impugnata permette allo Stato di costruire gli alloggi di servizio anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 3 l. 21 dicembre 1955 n. 1357 e succ. mod.; di acquisire aree comprese nei piani di zona di cui alla l. 18 aprile 1962 n. 167 o, in mancanza, ai sensi dell'art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865, o comunque di procurarsi aree non comprese nei detti piani, attraverso disposizioni speciali di altre leggi statali; di effettuare le dichiarazioni di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza dei lavori, attraverso procedure semplificate.
Secondo la Provincia di Bolzano la norma impugnata comporterebbe la violazione delle citate norme statutarie, in quanto lo Stato non potrebbe costituire alloggi di servizio se non su aree di cui abbia già la disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 24 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, osserva che la competenza dello Stato a costruire propri alloggi non può non presupporre la possibilità di acquisire le aree necessarie, nel rispetto delle leggi urbanistiche statali.
3. In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano osserva che l'impugnato art. 4 della l. n. 497 del 1978 è stato sostituito dall'art. 1 l. 28 febbraio 1981 n. 47, che peraltro non ne ha mutato il contenuto.
La Provincia nega che questa norma sopravvenuta comporti la cessazione della materia del contendere e comunque afferma che essa, come già la norma impugnata, deve ritenersi costituzionalmente illegittima per le stesse ragioni già esposte nell'atto di ricorso.
Illegittima sarebbe anche la statuizione (art. 1) della l. n. 47 del 1981, secondo cui gli alloggi di servizio di cui alla l.n. 497 del 1978 debbono considerarsi opere destinate alla difesa nazionale, ossia opere per le quali, ai sensi dell'art. 31 l. n. 1150 del 1942, modif. dall'art. 10 l. n. 765 del 1967 (entrambi poi sostituiti, in parte qua dall'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977), non è prescritto l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche, compiuto d'intesa fra Stato ed enti locali.
Nella detta memoria la Provincia insiste nel rivendicare la sua potestà primaria nella materia urbanistica e, conseguentemente, sull'illegittimità dell'intervento normativo statale.
 
Considerato in diritto: 1. Con il proposto ricorso la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato in via principale la legge statale 18 agosto 1978 n. 497 relativa alla «costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni» La Provincia si duole di alcune disposizioni dell'art. 4 l. citato, che conferiscono al Ministero della difesa, in materia urbanistica, specifiche attribuzioni, preordinate alla realizzazione delle costruzioni suddette e precisamente i poteri: di utilizzare aree ed immobili demaniali disponibili anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; di acquisire aree comprese nei piani di zona ex L. 167 del 1962 o nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 L. 865 del 1971; di acquisire, egualmente, aree non comprese nei piani di zona, attraverso l'applicazione di disposizioni speciali di altre leggi statali; di dichiarare la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori per gli interventi di cui alla stessa legge impugnata.
Tali disposizioni - si deduce nel ricorso - violano le attribuzioni della Provincia, la quale in materia urbanistica ha competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 8 n. 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, sicché risulterebbero viziate da illegittimità costituzionale . La stessa ricorrente riconosce che - a norma dell'art. 24 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, contenente le norme di attuazione dello statuto predetto - spetta allo Stato la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, ma eccepisce che la costruzione stessa deve avvenire secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio provinciale, onde non può ritenersi legittima l'attribuzione al Ministero della difesa dei poteri sopra indicati (cfr. art. 16 l. stat. citata).
2. Nella memoria illustrativa presentata in prossimità dell'udienza la provincia ricorda come il censurato art. 4 sia stato sostituito dall'arte 1 L. 28 febbraio 1981 n. 47, che però, per quanto qui interessa, non ne avrebbe sostanzialmente mutato il contenuto: nega perciò la ricorrente che questa sostituzione abbia comportato la cessazione della materia del contendere e comunque sostiene che anche la nuova disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima per le medesime ragioni già esposte in relazione a quella precedente. La provincia rileva ancora, nella detta memoria, che la legge sopravvenuta contiene una disposizione, secondo cui «le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale» (art. 1, seconda parte, del primo comma): ma anche tale norma - essa deduce - risulterebbe illegittima perché arbitraria e in contrasto con lo statuto regionale (art. 8 n. 5, citato nonché artt. 10, 16, 17 e 22).
3. Osserva preliminarmente la Corte come sia esatto il rilievo della ricorrente, secondo cui la sopravvenuta legge 28 febbraio 1981 n. 47 non esclude la persistente ragion d'essere della proposta impugnazione, pur avendo essa tacitamente abrogato l'art. 4 L. n. 497 del 1978 attraverso l'inserimento, in un diverso contesto normativo, delle disposizioni ora censurate.
Invero, l'abrogazione, in quanto operativa ex nunc, non ha eliminato gli effetti già prodotti dalla L. n. 497 del 1978 durante il periodo (circa tre anni) dalla sua vigenza e pertanto, non potendosi ritenere che sia cessata la materia del contendere, si deve esaminare nel merito il ricorso della provincia.
4. Ciò posto, rileva la Corte, aderendo all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che gli edifici in oggetto debbono considerarsi opere di difesa nazionale. Siffatta qualificazione meritano, invero, non soltanto le costruzioni direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del Paese e a questo fine effettivamente utilizzate: tali sono, tra l'altro, gli immobili ove vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e quindi con queste strettamente collegate.
Ora, nella fattispecie è decisivo osservare che i fabbricati a cui si riferisce la legge impugnata sono quelli realizzati, come testualmente recita l'art. 5 della legge impugnata, «all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio».
Si tratta dunque inequivocabilmente di infrastrutture ricomprese nell'ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime differenziato.
Il che è stato riconosciuto esplicitamente dal legislatore con il già citato art. 1, primo comma, seconda parte, della successiva legge n. 47 del 1981, la quale ha appunto definito opere di difesa nazionale le suddette infrastrutture (le due espressioni «difesa militare» e «difesa nazionale» hanno qui chiaramente identico significato).
5. Costituendo i fabbricati previsti dalla legge n. 497 del 1978, per effetto delle rilevate caratteristiche opere di difesa militare, non può ravvisarsi la potestà legislativa invocata dalla provincia, stante il limite alla potestà medesima, costituito dalle materie relative ad opere di interesse nazionale, previsto dall'art. 4 dello Statuto del Trentino Alto Adige: limite all'evidenza applicabile nella fattispecie in esame, poiché le opere di difesa nazionale esorbitano, per la loro intrinseca natura, dalle attribuzioni regionali e perciò non possono non appartenere alla competenza statale. Esse, invero, non sono preordinate alla soddisfazione di esigenze locali, suscettibili di essere variamente soddisfatte attraverso il potere di normazione regionale, ma richiedono per tutto il territorio nazionale una disciplina unitaria riservata necessariamente allo Stato.
Ne consegue che correttamente la legge impugnata ha conferito ad un organo centrale (Ministero della difesa) i poteri amministrativi sopra indicati, che la provincia erroneamente reclama con il proposto ricorso.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L.18 agosto 1978 n. 497, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8 n. 5 e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.