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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - ordinanza 18 november 2015, n. 257
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Ordinanza 18 novembre (3 dicembre 2015), n. 257; Pres. Criscuolo; Red. Grossi

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, ha impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», tra i quali il comma 55, che stabilisce che: «Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all’articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all’articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993»;

che la ricorrente rileva che la norma riguarda le Camere di commercio in generale, e non contiene alcun riferimento esplicito ad essa Regione; e che tale circostanza, unita al tenore stesso della disposizione, nella quale anche i poteri di normazione secondaria sono affidati all’amministrazione statale, nel quadro di un riferimento alla legge generale statale 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), lascia ragionevolmente ritenere (pur in mancanza di una clausola generale di salvaguardia delle competenze delle Regioni speciali) che non sia destinata ad applicarsi alle autonomie speciali aventi competenza in materia di «ordinamento delle camere di commercio», ed in particolare ad essa Regione, cui l’art. 4, numero 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuisce nella specifica materia ampia potestà legislativa esclusiva;

che, ove così non fosse, per la ricorrente la disposizione impugnata sarebbe incostituzionale, innanzitutto per violazione del citato parametro statutario – come attuato dal d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) e dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) –, poiché predispone per i fondi delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano un meccanismo simile a quello dei “fondi vincolati”, aggravato dal fatto che il vincolo non riguarda somme erogate dallo Stato ma risorse delle stesse Camere di commercio;

che – sottolineato, poi, che la norma in questione è del tutto estranea al tema del “coordinamento della finanza pubblica”, in quanto non è volta a limitare la spesa ma solo a condizionarla verso un determinato scopo – la ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in quanto non prevede un recepimento regionale ma pretende diretta applicabilità di dettaglio, rimessa ad un decreto ministeriale, nella cui adozione le Regioni neppure sono coinvolte; con violazione del principio di cui all’art. 117, sesto comma, della Costituzione ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la adozione di fonti secondarie statali in materie regionali;

che, qualora venisse ritenuta legittima la previsione di un regolamento in materia regionale, viene infine denunciata la violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione del coinvolgimento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell’adozione del decreto attuativo; e la lesione della autonomia finanziaria regionale (di cui agli artt. 69 e seguenti dello statuto), giacché nella Regione medesima le Camere di commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale e provinciale, tanto che parte considerevole delle relative spese sono a carico dei relativi bilanci; laddove il vincolo posto dall’ultimo periodo della norma impugnata (secondo cui «la presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale») si ripercuoterebbe sulla finanza regionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che l’intero ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che, con atto depositato il 28 gennaio 2015 e ritualmente notificato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – in ottemperanza all’accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l’impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica – ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche del comma 55 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013;

che, con atto depositato il 21 aprile 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare tale rinuncia.

Considerato che – riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni proposte dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nello stesso ricorso –, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 239 e n. 65 del 2015; ordinanze n. 224, n. 213, n. 208, e n. 203 del 2015), la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)».

 

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