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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - ordinanza del 23 settembre 2015, n. 208
Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - compensazione tra somme dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche trattendendo le somme ad essi spettanti a titolo di IMU - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Ordinanza 23 settembre (22 ottobre 2015), n. 208; Pres. Criscuolo; Red. Pretis

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio-4 marzo 2013 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 (iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell’anno 2013), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013);

che i commi 128 e 129 prevedono compensazioni a regime tra somme dovute a qualsiasi titolo dagli enti locali al Ministero dell’interno e assegnazioni ministeriali, anche mediante trattenimento sulle somme ad essi spettanti a titolo dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che, ad avviso della Provincia autonoma, detti commi ledono le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia finanziaria, «anche perché in contrasto con l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate;

che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memorie nelle quali ribadisce quanto dedotto nel ricorso introduttivo, anche a confutazione delle argomentazioni di controparte.

Considerato che la Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 21 gennaio 2015 e depositato il 20 gennaio 2015, ha rinunciato al ricorso n. 30 del 2013, in ottemperanza all’accordo concluso con il Governo il 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l’impegno della Provincia a ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica;

che, con atto depositato il 5 marzo 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di accettare la rinuncia della Provincia autonoma di Bolzano;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe. 

 

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