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In vigore al: 04/10/2016

Corte costituzionale - ordinanza del 8 giugno 2015, n. 172
Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Ordinanza 8 giugno (16 luglio 2015), n. 172; Pres. Criscuolo; Red. Carosi

 

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 149 e n. 156 del 2012, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 7), 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16 ed al Titolo VI (Finanza della regione e delle province) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di certezza e ragionevolezza;

che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 10), 16, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed all’art. 2, comma 108, della legge n. 191 del 2009, nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ed ai principi di certezza, leale collaborazione e ragionevolezza;

che con riferimento ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero in alcuni casi inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all’impugnazione dell’art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del d. l. n. 95 del 2012;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.

 

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