(1) I direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle aziende sanitarie, incaricati ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, sono confermati nella loro funzione e restano in carica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l'attuale contratto di lavoro è prorogato per lo stesso periodo.