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In vigore al: 27/05/2016

j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 121)
Riordino del sistema statistico provinciale

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.

Art. 9 (Istituto provinciale di statistica (ASTAT))

(1)2)

(2) L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992alle dipendenze della direzione generale.

(3) L'ASTAT ha i seguenti compiti:

  1. predispone il programma statistico provinciale;
  2. assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici;
  3. effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando, salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati;
  4. effettua gli studi, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e ad esso affidate;
  5. attua le iniziative di indirizzo e coordinamento decise dal Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale;
  6. offre assistenza tecnica agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale e valuta l'adeguatezza della loro attività agli obiettivi del programma statistico provinciale;
  7. convalida i risultati delle rilevazioni statistiche;
  8. predispone, per le esigenze evidenziate a livello provinciale, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni. Le nomenclature e le metodologie introdotte, in sintonia con le indicazioni di carattere generale previste all'articolo 15 del D.Lgs. n. 322/1989sono vincolanti per gli enti e gli organismi facenti parte del Sistema statistico provinciale;
  9. cura la ricerca e lo studio dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate;
  10. cura la pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati, in particolare dell'Annuario statistico provinciale e dei Bollettini informativi;
  11. esegue particolari elaborazioni statistiche per conto di enti pubblici e privati e ne cura, su richiesta, la pubblicazione; in tal caso vanno definite, in ragione della rilevanza dell'elaborazione sotto il profilo della pubblica utilità, le eventuali spese a carico dei richiedenti;
  12. svolge attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico provinciale, tenendo conto degli orientamenti indicati dall'ISTAT per i membri del Sistema statistico nazionale;
  13. promuove e cura lo sviluppo del Sistema informativo statistico provinciale, anche ai fini della raccolta sistematica, dell'aggiornamento e dell'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale;
  14. definisce con l'ISTAT, con gli altri enti titolari delle rilevazioni nonché con gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale, intese tecniche per la determinazione di modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio provinciale.

(4) Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 290/1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.

2)

Modifica il numero 8 dell'allegato A alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

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