Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
(1) Nel programma statistico provinciale sono stabilite le rilevazioni e le elaborazioni statistiche afferenti le materie di competenza provinciale. Ai fini della predisposizione del programma gli enti compresi nel Sistema statistico provinciale fanno pervenire alla segreteria del Comitato di cui all'articolo 4, entro la data fissata dallo stesso, le proposte di rilevazioni ed elaborazioni statistiche.
(2) Il programma ha durata triennale e va tenuto aggiornato annualmente.
(3) Il programma individua anche gli enti, gli uffici e gli organismi tenuti a collaborare all'esecuzione delle iniziative indicate al comma 1.
(4) Il programma, predisposto dall'Istituto provinciale di statistica, è sottoposto dal Comitato di cui all'articolo 4 all'approvazione della Giunta provinciale.