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In vigore al: 27/05/2016

c) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 81)
Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti

1)
Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1993, n. 19.

Art. 1 (Finalità)

(1) Al fine di agevolare il miglioramento e l'ammodernamento di camere per ospiti ed appartamenti per ferie possono essere concessi contributi.

Art. 2 (Beneficiari dei contributi)

(1) Possono beneficiare di contributi per interventi strutturali coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, purché tale attività venga esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Contributi per arredamenti e per interventi obbligatori per disposizioni di legge possono essere concessi a partire dalla denuncia dell’attività. 2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3

(1) I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.3)

3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 54 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 4 (Presentazione delle domande)

(1) Le domande di contributo, da presentarsi dal titolare dell'esercizio al competente ufficio provinciale, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

  1. copia fotostatica dell'attestazione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, modificata dalla legge provinciale n. 6/1987e dalla legge provinciale n. 7/1988;
  2. progetto esecutivo delle opere e, in quanto necessaria, concessione edilizia;
  3. preventivo di spesa;
  4. autocertificazione attestante che all’atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l’inizio dei lavori e che l’investimento riguarda esclusivamente camere per ospiti o appartamenti per ferie.4)
4)
La lettera d)  dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 29 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, e poi dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 5 (Concessione dei contributi)

(1) La determinazione della spesa ammessa e la concessione dei contributi sono disposti dalla Giunta provinciale.

(2) Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge, se per le stesse opere è stata concessa un'altra agevolazione pubblica nei precedenti cinque anni.

Art. 6 (Liquidazione delle agevolazioni)

(1) Le agevolazioni vengono liquidate in un'unica soluzione sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.

(2) La documentazione della regolare esecuzione dei lavori o acquisti può essere accertata sulla base di fatture quietanzate e della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuato anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

(4) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata.

(5) Le opere devono essere ultimate entro cinque anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

(6) Le presenti disposizioni possono essere applicate anche alle domande già approvate, ma non ancora liquidate.5)

5)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 7 (Revoca del contributo)

(1) Il contributo viene revocato ed interamente recuperato, maggiorato degli interessi legali, con le modalità di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, qualora entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori venga mutata la destinazione dei locali agevolati.6)

(2) La liquidazione del contributo da parte dell'ufficio provinciale competente è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno a mantenere la destinazione dei locali agevolati per l'attività di affittacamere o affittappartamenti per la durata di un quinquennio e l'attestazione di non avere fruito per le medesime opere di altri finanziamenti pubblici nei precedenti cinque anni.

(3) La trasformazione dell'esercizio affittacamere in un esercizio alberghiero non costituisce mutamento di destinazione ai sensi del comma 1.

6)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

(1) Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione della Provincia per l'attuazione della presente legge saranno stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, a termini dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(2) Per l'anno 1993 saranno utilizzati gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per l'attuazione della legge provinciale 10 agosto 1988, n. 29.

Art. 97)

7)
Sostituisce l'art. 25, comma 4, della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 10 (Norma finale)

(1) Con la data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 10 agosto 1988, n. 29, fatta salva la sua applicazione limitatamente alle domande già ammesse ai contributi previsti dalla medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.