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In vigore al: 27/05/2016

i) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 11)
Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa

1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1993, n. 3.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)   delibera sentenza

(1) Per sostenere l'avvio, il potenziamento e la riorganizzazione delle cooperative, la Provincia autonoma di Bolzano può promuovere i seguenti interventi:

  • a)  la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali;
  • b)  la costituzione e lo sviluppo di cooperative di lavoro fra lavoratori che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell' azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese;

c) la costituzione e lo sviluppo in forma cooperativa di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro ed allo svolgimento di attività con particolare valenza innovativa o sociale. 2)

massimeDelibera 14 ottobre 2013, n. 1529 - Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 - Modifica dei criteri di attuazione
2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 2   3)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 3 (Beneficiari)

(1) Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.

(2) Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

Art. 4 (Documentazione)

(1) Per essere ammesse a beneficiare degli interventi di cui agli articoli da 7 a 9 le cooperative sono tenute a presentare appositi progetti di sviluppo aziendale, volti a dimostrare la capacità di produrre beni o prestare servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro in relazione alle finalità delle cooperative stesse.

(2) I progetti di sviluppo aziendale devono specificare:

  • a)  gli obiettivi perseguiti;
  • b)  gli spazi di mercato che si intendono coprire;
  • c)  la situazione economico-finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica;
  • d)  il piano finanziario;
  • e)  il piano degli interventi;
  • f)  i tempi di realizzazione delle iniziative.

Art. 5 (Obblighi dei beneficiari)

(1) La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

  • a)  dieci anni, per le iniziative di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b);
  • b)  cinque anni, per le iniziative di cui all' articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e);
  • c)  fino alla scadenza dell' originario contratto di locazione finanziaria con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

(2) La Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione delle agevolazioni, può stabilire, a carico dei beneficiari, i tempi per la realizzazione delle strutture aziendali e l'inizio delle attività produttive, nonché i livelli occupazionali anche essi sono tenuti a raggiungere o mantenere.

(3) L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ed il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e del raggiungimento dei livelli occupazionali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale per comprovati e giustificati motivi, la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali. 4)

(4) A seconda delle inadempienze accertate e dell'utilità economico-sociale delle iniziative intraprese, la Giunta provinciale può disporre la revoca proporzionale delle agevolazioni.

(5) Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

4)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 6 (Criteri per la concessione delle agevolazioni)

(1) Nel regolamento di esecuzione, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, sono determinati:

  • a)  le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;
  • b)  i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni tenuto conto della diversa tipologia delle cooperative, differenziando tra le cooperative a prevalente finalità economica e cooperative a prevalente finalità sociale, nonché per l' ammissibilità alle diverse tipologie di agevolazioni secondo quanto disposto all'articolo 7;
  • c)  le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa od intervento;
  • d)  i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;
  • e)  i termini e le modalità di presentazione delle domande, distintamente per ciascun tipo di agevolazione di cui all' articolo 7;
  • f)  la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni.

CAPO II
Disciplina degli interventi

Art. 7 (Agevolazioni)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative:

  • a)  capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti da incrementi della produzione ovvero della trasformazione, riconversione, ristrutturazione o ammodernamento dell' impresa;
  • b)  acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all' esercizio dell'attività di impresa;
  • c)  acquisto di macchinari, attrezzatura, impianti ed automezzi esclusivamente utilizzabili nell' esercizio dell'impresa;
  • d)  formazione di scorte di materie prime e semilavorati adeguati al ciclo di lavorazione, nel limite massimo del quaranta per cento degli investimenti ammissibili ai sensi delle lettere b) e c);
  • e)  locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi fissati;
  • f)  locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del cinquanta per cento e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa.

(2) Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute per iniziative attuate dopo la data di presentazione delle domande.

Art. 8 (Contributi in conto capitale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 7.

(2) Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma 1.

(3) L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, con i tempi e le modalità fissati nel regolamento di esecuzione.

(4) I contributi di cui al comma 2 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma 5, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.

(5) Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale può erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma 2.

(6) I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

Art. 9 (Assistenza tecnica)

(1) A favore delle cooperative di cui all'articolo 1 sono erogati servizi di assistenza tecnica per la predisposizione di studi di fattibilità e per l'accompagnamento tecnico-gestionale nella fase di avvio dell'attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, con assunzione dei relativi costi. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all'utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato, da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle cooperative. 5)

5)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 10   6)

6)
Gli artt. 10 e 12 sono stati abrogati dall'art. 27, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 11 (Rilevamento di impresa)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di agevolare il subentro nella gestione di imprese, un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, erogato anche in più soluzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 11/bis (Costituzione del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

(1) Ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione è istituito il fondo ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le modalità per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1.

(3) Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via prioritaria per la concessione di mutui a tasso agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazione a favore di enti cooperativi iscritti al registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(3/bis) I mutui agevolati di cui al comma 3 possono essere concessi anche tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 7)

(4) Il fondo è alimentato come segue:

  1. dalle risorse del fondo di cui alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche;
  2. dalle ulteriori eventuali somme stanziate dalla Provincia;
  3. da quota delle risorse, a valere sul fondo di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche;
  4. dalle somme derivanti da rimborsi per la parte di spettanza del fondo a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi del presente articolo;
  5. dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;
  6. dalle somme che affluiscono annualmente sul fondo ai sensi dell’articolo 45, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. 8)
7)
L'art. 11/bis, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
8)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

Art. 12   6)

6)
Gli artt. 10 e 12 sono stati abrogati dall'art. 27, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 12/bis (Utilizzo di risorse del fondo di cui alla legge regionale 28 novembre 1993, n 20)

(1) In attuazione dell'articolo 13, comma 10, della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e successive modifiche, la Giunta provinciale può disporre annualmente, su proposta dell'assessore competente in materia di cooperative, il riversamento al bilancio provinciale di una quota fino ad un decimo delle risorse disponibili ad inizio anno sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e successive modifiche, e delle risorse derivanti dal rientro dei mutui erogati con tale fondo. Tali misure sono finalizzate all'effettuazione, ai sensi di leggi provinciali o regionali, di interventi finanziari agevolativi sostitutivi, aventi le medesime finalità della predetta legge regionale.

(2) Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale apporta le variazioni al bilancio ed al relativo piano di gestione per l'iscrizione delle conseguenti entrate nonché delle corrispondenti spese. 9)

9)
L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Art. 13   10)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.
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