(1) Gli articoli da 1 a 12, 15 e da 16 a 21 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, gli articoli da 1 a 5, da 8 a 10, da 21 a 34, 47, 51, comma 4, 85, quest'ultimo articolo limitatamente all'indennità dirigenziale, 103 e da 105 a 108 della L.P. n. 11/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 22 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.