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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 26 (Dirigenti in servizio)   delibera sentenza

(1)  I dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 51 della L.P. n. 11/1981, o sono iscritti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 106 della stessa legge o all'articolo 53 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, conservano lo stato giuridico in atto, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.

(2) 48) 

(3)  Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge è preposto alla Segreteria della Giunta provinciale rimane preposto alla direzione generale di cui all'articolo 4 per la durata dell'incarico in atto. Il direttore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di ragioniere generale della Provincia conserva a tempo indeterminato la relativa qualifica.

(4)  L'Ispettore generale che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di vice-segretario della Giunta provinciale e regge l'Ispettorato degli affari legislativi, legali e contrattuali, assume a tempo indeterminato le funzioni di vice-direttore generale ed è preposto alla ripartizione Avvocatura della Provincia.

(5) 48) 

(6)  Il ragioniere generale, i direttori di ripartizione, gli ispettori generali e i direttori di ufficio che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti a tempo indeterminato ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale sono preposti rispettivamente ad una ripartizione o ad un ufficio almeno in parte corrispondente alla struttura precedentemente diretta, tenendo possibilmente conto delle preferenze espresse dagli interessati entro 30 giorni dalla richiesta.

(7)  I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti, in via provvisoria, a titolo di reggenza o di sostituzione ad una ripartizione o struttura equiparata o ad un ufficio, continuano ad esercitare le relative funzioni fino alla prima copertura delle relative direzioni a norma della presente legge.

(8)  A seguito del rientro dall'aspettativa per mandato politico del funzionario di cui al comma 4, è istituita, per il medesimo, la qualifica di vicedirettore generale ad esaurimento. I funzionari che esercitavano le funzioni di vicedirettore generale e di direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia nel periodo di collocamento in aspettativa del funzionario di cui al comma 4, sono nominati, secondo le modalità di cui all'articolo 14, vicedirettore generale e direttore della Ripartizione Avvocatura della Provincia.49) 

(9)  Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all’implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013.50)

(10) A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei.50) 

(11)  Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.51)

[(12)  Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.] 51) 52)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
48)
Abrogato dall'art. 32, comma 4, del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
49)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
50)
I commi 9 e 10 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
51)
I commi 11 e 12 dell'art. 26 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 9, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
52)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 5, comma 9, seconda parte, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 12 all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
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